N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Art. 12

Articolo 12

Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere interpretata nel senso di implicare l'obbligo dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria, quando lo Stato Parte richiesto abbia fondati motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all'articolo 2 o la domanda di assistenza relativa a tali reati e' stata presentata per perseguire o punire una persona sulla base di considerazioni legate alla rana, alla religione, alla nazionalita', all'origine etnica o alle opinioni politiche, oppure che l'acconsentire a questa richiesta potrebbe danneggiare la situazione di tale persona per uno qualsiasi dei sopracitati motivi.