N NORME. red.it

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Art. 82.

(Continuita' territoriale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle citta' di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, Trieste, Ancona, Brindisi, ((Pescara,)) e per le isole di Pantelleria, di Lampedusa e d'Elba, nonche' relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse gia' preordinate.