N NORME. red.it

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Art. 53.

(Medici con titolo di specializzazione)
1. Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione e' riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente. ((21))
AGGIORNAMENTO (21)

La Corte Costtituzionale con sentenza 1-14 dicembre 2004, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 22/12/2004, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali.