Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
Art. 71.
(Fondo rotativo per le opere pubbliche)
1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
5.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale.