Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000.
Art. 14
Articolo 14
Soluzione delle controversie
1. Qualora sorgano controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo, le Parti, per il tramite dei loro rappresentanti, svolgono senza indugio consultazioni. I metodi e i mezzi della conciliazione amichevole hanno carattere prioritario, senza pregiudizio per l'applicazione di ogni altro necessario iter procedurale per la risoluzione di controversie concordato tra le Parti e riconosciuto dal diritto internazionale. Le Parti non adottano provvedimenti unilaterali e, per regolare ogni possibile controversia, cercano di giungere al reciproco coordinamento delle azioni procedurali.
2. In merito a specifici progetti ed altri tipi di attivita' nell'ambito del presente Accordo, gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate concordano tempestivamente il modo di risolvere possibili controversie in materia di esecuzione degli accordi, dei contratti e di altre intese tra di loro. Qualora gli accordi, i contratti ed altre intese su programmi e progetti di cooperazione non specifichino appositi strumenti da applicare al fine di risolvere controversie, in caso di loro insorgenza si svolgeranno consultazioni a livello dei titolari degli Enti competenti, degli enti e delle organizzazioni interessate designate o dei loro rappresentanti, con lo scopo di raggiungere le opportune intese e di adottare misure atte a rimediare alla situazione creatasi. Qualora al termine di questo iter procedurale le obiezioni non possano essere ancora rimosse, le parti in causa, assumendo, per quanto possibile, intese provvisorie di carattere pratico, concordano il modo di risoluzione al fine di giungere ad un definitivo accordo.
3. Qualora la controversia non possa essere risolta in conformita' alle procedure previste nei punti 1 e 2 del presente Articolo, alla scadenza di sei mesi e in caso di mancato comune accordo circa altri modi di risolvere le controversie, essa viene sottoposta, su richiesta di una delle Parti, all'arbitrato, secondo le condizioni di seguito esposte.
Al fine dell'udienza arbitrale, conformemente al presente punto, il Collegio arbitrale viene composto come segue.
La Parte che promuove l'iniziativa della procedura arbitrale notifica all'altra Parte il nome dell'arbitro da essa designato. Nei trenta giorni successivi a tale notifica l'altra Parte comunica il nome del proprio arbitro. In trenta giorni entrambi gli arbitri prescelgono il terzo arbitro che viene nominato, da ambedue le Parti, Presidente. Il Presidente e' cittadino di uno Stato terzo, non e' in servizio presso alcuna delle Parti e non risiede nei loro rispettivi Stati.
Qualora i termini stabiliti non siano stati rispettati, dopo consultazione con l'altra Parte ciascuna delle Parti invita il Presidente della Corte internazionale dell'Aja (Paesi Bassi) a provvedere alle necessarie nomine. Qualora il Presidente della Corte Internazionale sia cittadino di uno degli Stati delle Parti, o per qualsiasi altro motivo non possa adempiere a questa funzione, il Vice Presidente della Corte Internazionale procede alle necessarie nomine.
La decisione arbitrale e' emessa a maggioranza di voti. La sentenza decide in modo definitivo ed irrevocabile, qualora le Parti non abbiano preventivamente convenuto sulla procedura di ricorso.
Su richiesta delle Parti, il Collegio arbitrale puo' formulare raccomandazioni che, non avendo l'efficacia della decisione, costituiscono solo una base per le Parti al fine di esaminare le questioni che hanno causato la controversia.
Le decisioni o le conclusioni a titolo consultivo del Collegio arbitrale si limitano all'oggetto della controversia e spiegano i motivi su cui esse si basano.
Ciascuna delle Parti assume le spese relative al proprio arbitro e al legale durante l'udienza arbitrale. Le Parti assumono in parti uguali le spese per il Presidente.
Lo stesso Collegio arbitrale stabilisce le proprie regole procedurali.
4. Qualora necessario, e in particolare in merito a specifiche attivita' economiche ed industriali, le Parti, gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate possono, per intesa comune, individuare altri mezzi atti alla risoluzione delle controversie.
Soluzione delle controversie
1. Qualora sorgano controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo, le Parti, per il tramite dei loro rappresentanti, svolgono senza indugio consultazioni. I metodi e i mezzi della conciliazione amichevole hanno carattere prioritario, senza pregiudizio per l'applicazione di ogni altro necessario iter procedurale per la risoluzione di controversie concordato tra le Parti e riconosciuto dal diritto internazionale. Le Parti non adottano provvedimenti unilaterali e, per regolare ogni possibile controversia, cercano di giungere al reciproco coordinamento delle azioni procedurali.
2. In merito a specifici progetti ed altri tipi di attivita' nell'ambito del presente Accordo, gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate concordano tempestivamente il modo di risolvere possibili controversie in materia di esecuzione degli accordi, dei contratti e di altre intese tra di loro. Qualora gli accordi, i contratti ed altre intese su programmi e progetti di cooperazione non specifichino appositi strumenti da applicare al fine di risolvere controversie, in caso di loro insorgenza si svolgeranno consultazioni a livello dei titolari degli Enti competenti, degli enti e delle organizzazioni interessate designate o dei loro rappresentanti, con lo scopo di raggiungere le opportune intese e di adottare misure atte a rimediare alla situazione creatasi. Qualora al termine di questo iter procedurale le obiezioni non possano essere ancora rimosse, le parti in causa, assumendo, per quanto possibile, intese provvisorie di carattere pratico, concordano il modo di risoluzione al fine di giungere ad un definitivo accordo.
3. Qualora la controversia non possa essere risolta in conformita' alle procedure previste nei punti 1 e 2 del presente Articolo, alla scadenza di sei mesi e in caso di mancato comune accordo circa altri modi di risolvere le controversie, essa viene sottoposta, su richiesta di una delle Parti, all'arbitrato, secondo le condizioni di seguito esposte.
Al fine dell'udienza arbitrale, conformemente al presente punto, il Collegio arbitrale viene composto come segue.
La Parte che promuove l'iniziativa della procedura arbitrale notifica all'altra Parte il nome dell'arbitro da essa designato. Nei trenta giorni successivi a tale notifica l'altra Parte comunica il nome del proprio arbitro. In trenta giorni entrambi gli arbitri prescelgono il terzo arbitro che viene nominato, da ambedue le Parti, Presidente. Il Presidente e' cittadino di uno Stato terzo, non e' in servizio presso alcuna delle Parti e non risiede nei loro rispettivi Stati.
Qualora i termini stabiliti non siano stati rispettati, dopo consultazione con l'altra Parte ciascuna delle Parti invita il Presidente della Corte internazionale dell'Aja (Paesi Bassi) a provvedere alle necessarie nomine. Qualora il Presidente della Corte Internazionale sia cittadino di uno degli Stati delle Parti, o per qualsiasi altro motivo non possa adempiere a questa funzione, il Vice Presidente della Corte Internazionale procede alle necessarie nomine.
La decisione arbitrale e' emessa a maggioranza di voti. La sentenza decide in modo definitivo ed irrevocabile, qualora le Parti non abbiano preventivamente convenuto sulla procedura di ricorso.
Su richiesta delle Parti, il Collegio arbitrale puo' formulare raccomandazioni che, non avendo l'efficacia della decisione, costituiscono solo una base per le Parti al fine di esaminare le questioni che hanno causato la controversia.
Le decisioni o le conclusioni a titolo consultivo del Collegio arbitrale si limitano all'oggetto della controversia e spiegano i motivi su cui esse si basano.
Ciascuna delle Parti assume le spese relative al proprio arbitro e al legale durante l'udienza arbitrale. Le Parti assumono in parti uguali le spese per il Presidente.
Lo stesso Collegio arbitrale stabilisce le proprie regole procedurali.
4. Qualora necessario, e in particolare in merito a specifiche attivita' economiche ed industriali, le Parti, gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate possono, per intesa comune, individuare altri mezzi atti alla risoluzione delle controversie.