Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000.
Art. 12
Articolo 12
Trasferimento di beni
1. Ai fini del presente Accordo, con il termine "beni" si intendono apparecchiature spaziali, vettori e loro componenti, nonche' ogni oggetto, o materiale, di origine naturale o artificiale, che viene fornito o prodotto, comprese le attrezzature per il controllo e per la sperimentazione, nonche' le tecnologie sotto forma di informazione e di dati tecnici, registrati su supporti materiali, necessari per la loro elaborazione, produzione e applicazione. Nella categoria dei beni rientrano anche informazioni e dati contenuti in qualsiasi supporto materiale, ivi compresi:
- software e banche dati frutto di ricerche, di indagini o di elaborazioni;
- invenzioni;
- studi di progetti sperimentali o tecnico-ingegneristici;
- know-how, comprese la documentazione per la produzione e le relative specifiche tecniche;
- dati relativi ad elaborazioni progettuali (di ricerche, di sperimentazione, ingegneristiche) nonche' relativi a prototipi sperimentali.
2. Le Parti, in conformita' alle leggi e agli altri atti normativi in vigore nel proprio Stato, facilitano l'ingresso nel territorio del proprio Stato e l'uscita dal territorio del proprio Stato dei beni richiesti dall'attuazione deI presente Accordo.
3. Le Parti provvedono all'espletamento delle formalita' doganali relative ai beni che vengono trasferiti attraverso le frontiere doganali dei loro rispettivi Stati e destinati direttamente ai fini della cooperazione nell'ambito e alle condizioni del presente Accordo, in esenzione dai diritti e dalle imposte di importazione-esportazione che vengono riscossi dalle rispettive Autori doganali.
4. Tenendo conto di quanto disposto dall'Articolo 5 del presente Accordo, l'esenzione dalle tasse e dalle imposte di importazione/esportazione viene concessa anche per i beni destinati ai fini del presente Accordo, che vengono importati nel territorio della Repubblica Italiana o nel territorio della Federazione Russa da Paesi terzi e/o vengono esportati dal territorio della Repubblica italiana o dal territorio della Federazione Russa verso Paesi terzi, indipendentemente dal Paese di provenienza, a condizione che tali operazioni vengano confermate per iscritto negli accordi (intese) tra gli Enti competenti o altri Enti designati dalle Parti. Queste operazioni o gli accordi (intese) vengono confermati, ove necessario, dalla rispettiva Parte.
5. Gli Enti competenti od altri enti designati dalle Parti confermano agli Organi doganali dei rispettivi Stati che le operazioni relative al trasferimento dei beni si effettuano nell'ambito del presente Accordo. Qualora necessario, tali conferme possono essere oggetto di decisione detta specifica Parte.
6. Nel rispetto delle procedure previste dal punto 5 del presente Articolo, i beni possono essere importati e/o esportati, in esenzione dai diritti e dalle imposte la cui riscossione viene effettuata dagli Organi doganali, anche nell'ambito di:
- forniture gratuite di beni per assistenza tecnica necessarie per l'individuazione di nuovi indirizzi di cooperazione nei diversi campi dell'attivita' spaziale;
- attivita' congiunta di ricerca e di progettazione sperimentale relativa all'impiego dei risultati tecnologici secondari conseguiti nel corso della ricerca e della utilizzazione dello spazio extra-atmosferico o dell'attivita' che richiede lo svolgimento di ricerche speciali, in particolare la redazione di studi di fattibilita', la realizzazione di progetti e studi sperimentali.
7. Nei casi in cui la realizzazione su base di reciprocita' delle norme e dei principi concordati inerenti alle predette esenzioni nell'ambito delle suddette attivita' congiunte sia riconosciuta impossibile in virtu' della legislazione applicabile nel territorio della Repubblica Italiana o della legislazione della Federazione Russa, la rispettiva Parte cerchera' di far si' che l'imposizione di diritti ed imposte dovuta al trasferimento dei beni attraverso la frontiera doganale del proprio Stato non abbia ripercussioni finanziarie per l'altra Parte, il suo Ente competente e per altri enti ed organizzazioni designate.
8. In casi di necessita', le Parti cercano di diminuire l'ammontare dei pagamenti relativi al disbrigo delle formalita' doganali e di altri pagamenti gravanti sui beni importati e/o esportati nel quadro del presente Accordo.
9. Le disposizioni del presente Accordo non sono estese ai beni tassati con l'imposta sui consumi.
Trasferimento di beni
1. Ai fini del presente Accordo, con il termine "beni" si intendono apparecchiature spaziali, vettori e loro componenti, nonche' ogni oggetto, o materiale, di origine naturale o artificiale, che viene fornito o prodotto, comprese le attrezzature per il controllo e per la sperimentazione, nonche' le tecnologie sotto forma di informazione e di dati tecnici, registrati su supporti materiali, necessari per la loro elaborazione, produzione e applicazione. Nella categoria dei beni rientrano anche informazioni e dati contenuti in qualsiasi supporto materiale, ivi compresi:
- software e banche dati frutto di ricerche, di indagini o di elaborazioni;
- invenzioni;
- studi di progetti sperimentali o tecnico-ingegneristici;
- know-how, comprese la documentazione per la produzione e le relative specifiche tecniche;
- dati relativi ad elaborazioni progettuali (di ricerche, di sperimentazione, ingegneristiche) nonche' relativi a prototipi sperimentali.
2. Le Parti, in conformita' alle leggi e agli altri atti normativi in vigore nel proprio Stato, facilitano l'ingresso nel territorio del proprio Stato e l'uscita dal territorio del proprio Stato dei beni richiesti dall'attuazione deI presente Accordo.
3. Le Parti provvedono all'espletamento delle formalita' doganali relative ai beni che vengono trasferiti attraverso le frontiere doganali dei loro rispettivi Stati e destinati direttamente ai fini della cooperazione nell'ambito e alle condizioni del presente Accordo, in esenzione dai diritti e dalle imposte di importazione-esportazione che vengono riscossi dalle rispettive Autori doganali.
4. Tenendo conto di quanto disposto dall'Articolo 5 del presente Accordo, l'esenzione dalle tasse e dalle imposte di importazione/esportazione viene concessa anche per i beni destinati ai fini del presente Accordo, che vengono importati nel territorio della Repubblica Italiana o nel territorio della Federazione Russa da Paesi terzi e/o vengono esportati dal territorio della Repubblica italiana o dal territorio della Federazione Russa verso Paesi terzi, indipendentemente dal Paese di provenienza, a condizione che tali operazioni vengano confermate per iscritto negli accordi (intese) tra gli Enti competenti o altri Enti designati dalle Parti. Queste operazioni o gli accordi (intese) vengono confermati, ove necessario, dalla rispettiva Parte.
5. Gli Enti competenti od altri enti designati dalle Parti confermano agli Organi doganali dei rispettivi Stati che le operazioni relative al trasferimento dei beni si effettuano nell'ambito del presente Accordo. Qualora necessario, tali conferme possono essere oggetto di decisione detta specifica Parte.
6. Nel rispetto delle procedure previste dal punto 5 del presente Articolo, i beni possono essere importati e/o esportati, in esenzione dai diritti e dalle imposte la cui riscossione viene effettuata dagli Organi doganali, anche nell'ambito di:
- forniture gratuite di beni per assistenza tecnica necessarie per l'individuazione di nuovi indirizzi di cooperazione nei diversi campi dell'attivita' spaziale;
- attivita' congiunta di ricerca e di progettazione sperimentale relativa all'impiego dei risultati tecnologici secondari conseguiti nel corso della ricerca e della utilizzazione dello spazio extra-atmosferico o dell'attivita' che richiede lo svolgimento di ricerche speciali, in particolare la redazione di studi di fattibilita', la realizzazione di progetti e studi sperimentali.
7. Nei casi in cui la realizzazione su base di reciprocita' delle norme e dei principi concordati inerenti alle predette esenzioni nell'ambito delle suddette attivita' congiunte sia riconosciuta impossibile in virtu' della legislazione applicabile nel territorio della Repubblica Italiana o della legislazione della Federazione Russa, la rispettiva Parte cerchera' di far si' che l'imposizione di diritti ed imposte dovuta al trasferimento dei beni attraverso la frontiera doganale del proprio Stato non abbia ripercussioni finanziarie per l'altra Parte, il suo Ente competente e per altri enti ed organizzazioni designate.
8. In casi di necessita', le Parti cercano di diminuire l'ammontare dei pagamenti relativi al disbrigo delle formalita' doganali e di altri pagamenti gravanti sui beni importati e/o esportati nel quadro del presente Accordo.
9. Le disposizioni del presente Accordo non sono estese ai beni tassati con l'imposta sui consumi.