Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale.
Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XXIII
Art. XXIII
((Rimborso di spese (Ad art. 20 della Convenzione) 1. Oltre al rimborso delle spese di cui all'art. VI, paragrafo 7, del presente Accordo, sono rimborsate le spese per la consegna di beni e valori al fine della restituzione alla parte lesa nonche' le spese straordinarie derivanti dall'esecuzione, secondo l'art. V, paragrafo 1, del presente Accordo, delle richieste di assistenza giudiziaria.))
((Rimborso di spese (Ad art. 20 della Convenzione) 1. Oltre al rimborso delle spese di cui all'art. VI, paragrafo 7, del presente Accordo, sono rimborsate le spese per la consegna di beni e valori al fine della restituzione alla parte lesa nonche' le spese straordinarie derivanti dall'esecuzione, secondo l'art. V, paragrafo 1, del presente Accordo, delle richieste di assistenza giudiziaria.))