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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Capo I
Ratifica, esecuzione ed attuazione dell'accordo tra Italia e svizzera, fatto a Roma il 10 settembre 1998

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato "Accordo".
2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

1. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo in errore l'autorita' amministrativa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto, con danno all'ente pubblico defraudandolo di un tributo la cui entita' comporta un reato fiscale.

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia non da' corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, nel caso in cui lo Stato richiedente non assicuri condizioni di reciprocita'.

Art. 4.

1. Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV dell'Accordo possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quello per il quale sono state richieste, il magistrato che procede ne da' immediata comunicazione all'autorita' che le ha fornite, e alle sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica l'articolo 729 del codice di procedura penale.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell' : "Art. 729 (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria). - 1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni. 2. Si applica la disposizione dell'art. 191, comma 2.".

Art. 5.

1. Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, sentita l'autorita' giudiziaria procedente e previo provvedimento di cessazione delle misure cautelari cui eventualmente siano sottoposti e, nel caso di beni assoggettati a una specifica disciplina amministrativa, sentita l'eventuale amministrazione competente.

Art. 6.

1. Gli atti compiuti congiuntamente con l'autorita' straniera o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale.
2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di procedura penale.

Art. 7.

1. Nel caso in cui l'imputato e' cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo 21 della Convenzione di cui all'articolo 1, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in Italia.

Art. 8.

1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice, anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale. E' tuttavia fatto salvo il previo compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetizione.
2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.
3. La sospensione e' revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Capo II
MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 9.

1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale".
Nota all'art. 9: - Il testo dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 696. (Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale). - 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. 2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.".

Art. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 726," sono sostituite dalle seguenti: "Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter,".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente:
"1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti di corte d'appello, la stessa e' trasmessa, direttamente dall'autorita' straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorita' giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, e' comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia".
3. Al comma 2 dell'articolo 724 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorita' straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis".
Note all'art. 10: - Il testo dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 724 (Procedimento in sede giurisdizionale). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, non si puo' dare esecuzione alla rogatoria dell'autorita' straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti. 1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti di corte d'appello, la stessa e' trasmessa, direttamente dall'autorita' straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorita' giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'art. 127, comma 1, e' comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia. 2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorita' straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis. 3. Il presidente della Corte fissa la data dell'udienza e ne da' comunicazione al procuratore generale. 4. La corte di esecuzione alla rogatoria con ordinanza. 5. L'esecuzione della rogatoria e' negata: a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato; b) se il fatto per cui procede l'autorita' straniera non e' previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria; c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria. 5-bis. L'esecuzione della rogatoria e' sospesa se essa puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.". - Si riporta il testo dell' : "Art. 726 (Citazione di testimoni a richiesta dell'autorita' straniera). - 1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorita' giudiziaria straniera, e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'art. 167.". - L' e' stato introdotto dall'art. 11 della legge qui pubblicata. - Si riporta il testo dell' : "1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'art. 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli altri e i documenti che ritiene necessari". - Si riporta il testo dell' : "Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullita'. 6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano la disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.". - Si riporta il testo dell' : "3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 416-bis o 630 del , per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 461-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con -quarter del testo unico approvato con , le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 726-bis. - (Notifica diretta all'interessato). - 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorita' giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.
Art. 726-ter. - (Rogatoria proveniente da autorita' amministrativa straniera). - 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorita' amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli , e : "Art. 156 (Notificazioni dell'imputato detenuto). - 1. Le notificazioni all'imputato sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. 2. In caso di rifiuto della ricezione se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata e' consegnata al direttore dell'Istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non e' possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere. 3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'art. 157. 4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o e' internato in un istituto penitenziario. 5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'art. 159.". "Art. 157 (Prima notificazione all'imputato non detenuto). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto e' eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non e' possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione e' eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. 2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione e' eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone. 3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. 4. La copia non puo' essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacita' di intendere o di volere. 5. L'autorita' giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia e' stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato. 6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci e' effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione e' scritta all'esterno del plico stesso. 7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2. 8. Se neppure in tal modo e' possibile eseguire la notificazione, l'atto e' depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivita' lavorativa. Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita' lavorativa. L'ufficiale giudiziario da' inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.". "Art. 158 (Prima notificazione all'imputato in servizio militare). - 1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti e' eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non e' possibile, l'atto e' notificato presso l'ufficio del comune il quale informa immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo piu' celere.". - Il testo dell' e' riportato nelle note all'art. 10. - Si riporta il testo dell' : "2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorita' giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.".

Art. 12.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo modalita' previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorita' giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalita' indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti.
5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, e' trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia".
Note all'art. 12: - Il testo dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 727 (Trasmissione di rogatorie ad autorita' straniere). - 1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorita' straniere per comunicazioni, notificazioni e per attivita' di acquisizione probatoria, sono trasmesse al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede all'inoltro per via diplomatica. 2. Il Ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 3. Il Ministro comunica all'autorita' giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2. 4. Quando la rogatoria non e' stata inoltrata dal Ministero entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorita' giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro di grazia e giustizia. 5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa e' stata ricevuta dal Ministro di grazia e giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorita' straniera. 5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo modalita' previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorita' giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalita' indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti. 5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e' trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia.". - Il testo dell' , e' riportato nelle note all'art. 10.

Art. 13.

1. All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilita' dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni.
1-bis. Se lo Stato estero da' esecuzione alla rogatoria con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorita' straniera sono inutilizzabili. 1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis".
Note all'art. 13: - Il testo dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 729 (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria). - 1. La violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilita' dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni. 1-bis. Se lo Stato estero da' esecuzione alla rogatoria con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorita' straniera sono inutilizzabili. 1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis. 2. Si applica la disposizione dell'art. 191, comma 2.". - Il testo dell' , e' riportato nella nota all'art. 9. - Il testo dell'art. 727, comma 5-bis, e' riportato nelle note all'art. 12.

Art. 14.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, e' inserito il seguente:
"2-bis. Quando il procuratore generale e' informato dall'autorita' straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorita' straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2".
Nota all'art. 14: - Il testo dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 730 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal ). - 1. Il Ministro di grazia e giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini dell'iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata nell' . 2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall' , e , promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministero di grazia e giustizia, puo' chiedere alle autorita' estere competenti le informazioni che ritiene opportune. 2-bis. Quando il procuratore generale e' informato dall'autorita' straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorita' straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2. 3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento e' domandato.".

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
"Art. 204-bis. - (Comunicazioni dell'autorita' giudiziaria in tema di rogatoria). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorita' giudiziaria che la invia direttamente all'autorita' straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia".
Note all'art. 15: - Il testo degli e , sono riportati nelle note all'art. 10. - L' e' riportato nelle note all'art. 11.

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
"Art. 205-bis. - (Irrevocabilita' del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). - 1. Quando e' previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non puo' essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.
Art. 205-ter. - (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero). - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.
2. Non puo' procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilita' di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilita' di colloquiare riservatamente con il suo assistito.
3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto e' compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.
4. La detenzione dell'imputato all'estero non puo' comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando e' possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non da' il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420-ter del codice.
5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalita' e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 147-bis".
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell' : "Art. 146-bis (Partecipazione al dibattimento a distanza). - 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi: a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; b) qualora il dibattimento sia di particolare complessita' e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nella svolgimento del dibattimento e' valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie; c) (abrogata). 2. La partecipazione al dibattimento a distanza e' disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e' comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza. 3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e' attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e' adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. 4. E' sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. 5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione e' equiparato all'aula di udienza. 6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designata dal giudice o, in caso di urgenza, del presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'art. 136 del codice. 7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto". - Si riporta il testo dell' : "Art. 420-ter (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'art. 419, comma 1. 2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione. 3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato. 4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. 5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa e' dovuta ad assoluta, impossibilita' di comparire per legittimo impedimento, purche' prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato e' assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.". - Si riporta il testo dell' : "Art. 147-bis (Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso). - 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorita' che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise. 2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonche' delle cautele adottate per assicurare le regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'art. 136 del codice. 3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal comma 2 nei seguenti casi: a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis, del codice; b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle generalita' di cui all' ; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile; c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti di cui al medesimo art. 51, comma 3-bis, anche se vi e' stata separazione dei procedimenti. 4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6. 5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.".

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 384 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 384-bis. - (Punibilita' dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). - I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana".
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo degli , , , , , e : "Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). - Chiunque, nominato dall'Autorita' giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita', ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi alla Autorita' giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole e' un perito o un interprete la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte". "Art. 367 (Simulazione di reato). - Chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. "Art. 368 (Calunnia). - Chiunque, con denunzia, querela o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni". La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o un'altra pena piu' grave. La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; [e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte]. "Art. 369 (Autocalunnia). Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorita' indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorita' giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, e' punito con la reclusione da uno a tre anni". "Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall' , anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore". "Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorita' giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni" "Art. 373 (Falsa perizia o interpretazione). - Il perito o l'interprete che, nominato dall'Autorita' giudiziaria, da' parere o interpretazione mendaci, e afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, la interdizione dalla professione o dall'arte".
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

1. Le disposizioni processuali della presente legge si applicano ai procedimenti in corso che versano nella fase delle indagini preliminari ovvero nei quali e' in corso o deve aver luogo l'udienza preliminare.
2. Quando gli atti sono gia' stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento, in ogni stato e grado del giudizio l'eventuale causa di nullita' o di inutilizzabilita' deve essere rilevata dal giudice o eccepita entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria nei procedimenti in corso, a seguito della dichiarazione di inutilizzabilita' o di nullita' degli atti assunti mediante rogatoria, ritenga di doverli rinnovare, i termini di custodia cautelare possono essere sospesi con ordinanza appellabile ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura penale. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 304 del medesimo codice.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, nei processi per i reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, i termini di custodia cautelare sono sospesi per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai sensi dell'articolo 304, comma 1, del medesimo codice. Restano fermi i limiti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, il termine di prescrizione resta sospeso per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo degli , e : "Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare). - 1. I termini previsti dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, nei seguenti casi: a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa; b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di assistenza uno o piu' imputati; c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3; c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3. 2. I termini previsti dall'art. 303 possono essere altresi' sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni. 3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione e' disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310. 4. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, se l'udienza preliminare e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo. 5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4, non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi. 6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis), e i termini aumentati della meta' previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero, se piu' favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea. 7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b)". "Art. 310 (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 309, comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi. 2. Si osservano le disposizioni dell'art. 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello e' dato immediato avviso all'Autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata, e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. 3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare e' sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva". "Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui gli , , e , 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con ; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso ; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma 270-bis, , ; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' ; 6) delitti di cui agli articoli 73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con , e successive modificazioni; 7) delitto di cui all' nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall' , , ; b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito della legge o prorogato del giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati." - Si riporta il testo dell' : "Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare e' imposta da una particolare disposizione di legge. La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta. La prescrizione riprendere il suo corso dal giorno in cui e' cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie la richiesta.".

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 ottobre 2001
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli --------

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. I


((ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA CHE COMPLETA LA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 E NE AGEVOLA L'APPLICAZIONE. La Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, desiderose di semplificare nei rapporti tra i due Stati l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e di completare le disposizioni di questa, hanno convenuto quanto segue: Art. I Disposizioni generali 1. Il presente Accordo e' inteso a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati contraenti della Convenzione del 20 aprile 1959, in appresso denominata "la Convenzione". 2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni piu' favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra gli Stati contraenti ne' delle eventuali disposizioni nazionali piu' favorevoli nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. II

Art. II
((Campo di applicazione (Ad art. 1 della Convenzione) 1. La Convenzione e il presente Accordo si applicano anche ai procedimenti relativi a fatti punibili penalmente secondo il diritto di uno dei due Stati o di entrambi il cui perseguimento o le cui indagini sono di competenza di un'autorita' amministrativa, purche' sia prevista, durante la procedura, la possibilita' di investire un'autorita' giudiziaria competente in materia penale. 2. L'assistenza giudiziaria e' ugualmente concessa: a) per la notifica di atti relativi all'esecuzione di una pena o di una misura, al recupero di una pena pecuniaria o al pagamento delle spese processuali; b) per le procedure relative alla sospensione condizionale, all'esecuzione di una pena o di una misura, alla liberazione condizionale, al rinvio dell'inizio dell'esecuzione di una pena o di una misura o all'interruzione della loro esecuzione; c) nei procedimenti di grazia; d) nei procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiustamente subita. 3. L'assistenza giudiziaria e' concessa anche qualora il procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale cosi' come definita dal diritto dello Stato richiesto.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. III

Art. III
((Ne bis in idem (Ad art. 2 della Convenzione) 1. L'assistenza giudiziaria e' rifiutata se la domanda concerne fatti sulla base dei quali la persona perseguita e' stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richiesto per un reato corrispondente per quanto riguarda l'essenziale, a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia stata gia' eseguita. 2. L'assistenza giudiziaria puo' tuttavia essere concessa: a) se i fatti oggetto della sentenza siano stati commessi nel territorio dello Stato richiedente in tutto o in parte, salvo che, in quest'ultimo caso, gli stessi siano stati commessi in parte anche nel territorio dello Stato richiesto; b) se i fatti oggetto della sentenza costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato richiedente; c) se i fatti oggetto della sentenza sono stati commessi da un pubblico ufficiale dello Stato richiedente in violazione del suoi doveri d'ufficio. 3. Comunque il paragrafo 1 non si applica se: a) il procedimento instaurato nello Stato richiedente non e' diretto unicamente contro la persona indicata al paragrafo 1; o, b) l'esecuzione della richiesta e' tale da discolparla.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. IV

Art. IV
((Utilizzazione delle informazioni (specialita') 1. Le informazioni ottenute grazie all'assistenza non possono, nello Stato richiedente, ne' essere utilizzate a fini d'indagine ne' essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l'assistenza e' esclusa. 2. Il divieto di utilizzare le informazioni ottenute si riferisce ai fatti che hanno per lo Stato richiesto natura politica, militare o fiscale. Un fatto ha natura fiscale quando appare volto a decurtare tributi fiscali o contravviene a misure di politica monetaria, commerciale o economica. Tale divieto e' altresi' esteso alle procedure amministrative di natura fiscale. Sono esclusi i casi di truffa fiscale ai sensi dell'articolo II, paragrafo 3 del presente Accordo. 3. E' subordinata all'autorizzazione dello Stato richiesto la trasmissione a uno Stato terzo delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. V

Art. V
((Modalita' di esecuzione richieste (ad art. 3 della Convenzione) 1. Quando l'assistenza e' concessa, lo Stato richiesto fara' tutto il possibile per rispettare, ai fini dell'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, ogni modalita' espressamente indicata dallo Stato richiedente, sempre che quest'ultima non sia in conflitto con i principi del diritto dello Stato richiesto. 2. Qualora lo Stato richiedente indichi che l'esecuzione della richiesta e' urgente, esso ne illustra le ragioni in maniera adeguata. 3. Qualora alla richiesta non si possa dare, esecuzione in tutto o in parte, secondo le modalita' di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente. 4. In caso di particolare ritardo, l'autorita' competente dello Stato richiedente formula apposita istanza all'autorita' centrale dello Stato richiesto. Quest'ultima, se il ritardo e' ingiustificato, fara' tutto il possibile per accelerare l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. 5. Gli Stati possono accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta. 6. Se necessario, lo Stato richiedente puo' esigere che lo Stato richiesto mantenga riservata la domanda di assistenza e tutto quanto ad essa connesso, purche' cio' non sia in conflitto con i principi del diritto dello Stato richiesto.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. VI

Art. VI
((Videoconferenza (Ad art. 3 della Convenzione) 1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o di perito dalle autorita' giudiziarie dello Stato richiedente, quest'ultimo puo' chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8. 2. Lo Stato richiesto consente alla videoconferenza se cio' non e' contrario ai principi fondamentali del suo diritto e a condizione che disponga degli strumenti tecnici che permettono la videoconferenza. Qualora lo Stato richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere forniti dallo Stato richiedente a seguito di un accordo. 3. Le richieste, relative alla videoconferenza contengono, oltre ai dati di cui all'art. 14 della Convenzione e all'art. XVI del presente Accordo, l'indicazione del motivo per cui non e' auspicata o possibile la presenza del testimone, del perito o della persona sottoposta a procedimento penale e il nome dell'autorita' giudiziaria nonche' delle persone nei confronti delle quali e' stata richiesta la videoconferenza. 4. L'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto dispone il mandato di comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione. 5. Al testimone o al perito che partecipa alla videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni: a) al collegamento e' presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto che provvedera' anche all'identificazione della persona da ascoltare, nonche' al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. Se l'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto giudica che durante il collegamento si violino i principi fondamentali del diritto di quest'ultimo, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari affinche' lo stesso continui a svolgersi conformemente a tali principi; b) le autorita' competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto possono concordare misure relative alla protezione della persona da ascoltare; c) la videoconferenza e' condotta direttamente dall'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente o sotto la sua direzione, conformemente al proprio diritto; d) su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto provvede a che la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete; e) la persona da ascoltare puo' avvalersi della facolta' di non rispondere prevista dal diritto dello Stato richiesto ovvero dello Stato richiedente. 6. Fatte salve le misure eventualmente convenute per la protezione delle persone, all'esito del collegamento l'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo, le generalita' del testimone, del perito o della persona sottoposta a procedimento penale, le generalita' e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato alla videoconferenza, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche del collegamento. L'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto attesta altresi' che le attivita' si sono svolte in assenza di ogni condizionamento o coercizione della persona. Il processo verbale e' trasmesso dall'autorita' competente dello Stato richiesto all'autorita' competente dello Stato richiedente. 7. I costi per stabilire il collegamento video, per provvedere al collegamento nello Stato richiesto, per retribuire gli interpreti necessari, per corrispondere le indennita' ai periti e per coprire le loro spese di viaggio nello Stato richiesto sono rimborsati dallo Stato richiedente allo Stato richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunci totalmente o in parte, al rimborso. 8. Gli Stati prendono le misure necessarie per assicurare che, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel loro territorio in conformita' del presente articolo in cui essi rifiutano di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimoniano il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale. 9. Il collegamento mediante videoconferenza puo' essere richiesto anche nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale, nel caso in cui per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel territorio dello Stato richiedente. In questo caso la videoconferenza puo' essere effettuata solo dopo aver acquisito il consenso della persona in questione. E' inoltre assicurata la presenza di un difensore, il quale potra' essere presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta a procedimento penale, oppure avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente, nel qual caso puo' colloquiare riservatamente con il suo assistito mediante strumenti tecnici idonei.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. VII

Art. VII
((Diritto di pegno a vantaggio del fisco (Ad art. 3 della Convenzione) 1. Lo Stato richiesto non si avvale del diritto di pegno doganale ne' di altre garanzie reali relative al diritto delle dogane o delle imposte, quando consegna gli oggetti rinunciando alla loro restituzione, a meno che il proprietario di tali oggetti, parte lesa del reato, non sia debitore anche lui dei diritti elusi.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. VIII

Art. VIII
((Consegna di beni provenienti da un reato (Ad art. 3 della Convenzione) 1. Oltre ai mezzi di prova, ai fascicoli (per la Svizzera: "agli inserti") o ai documenti indicati dall'art. 3 della Convenzione, possono essere consegnati allo Stato richiedente, in particolare al fine della restituzione alla parte lesa o della loro confisca, anche i beni provenienti da un reato come pure il prodotto della loro alienazione suscettibili di sequestro secondo il diritto dello Stato richiesto. 2. E' riservata qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avanzata su tali beni da una persona estranea al reato.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. IX

Art. IX
((Presenza di persone straniere nello Stato richiesto (Ad art. 4 della Convenzione) 1. Lo Stato richiesto autorizza, su domanda dello Stato richiedente, i rappresentanti delle autorita' di quest'ultimo, le persone che partecipano al procedimento e i loro difensori, ad assistere all'esecuzione sul proprio territorio, se cio' non e' incompatibile con i principi del diritto dello Stato richiesto. 2. Le persone in questione possono, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1, essere autorizzate, in particolare, a formulare domande, a consultare atti e possono altresi' suggerire alle autorita' dello Stato richiesto di formulare domande o di adottare misure complementari. 3. Le persone in questione non possono utilizzare nello Stato richiedente, per indagini o come mezzi di prova, le informazioni inerenti a una sfera protetta da segreto portate a loro conoscenza, prima che l'autorita' competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e l'estensione dell'assistenza.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. X

Art. X
((Misure coercitive (Ad art. 5 della Convenzione) 1. L'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva e' concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria e' punibile secondo il diritto dei due Stati. 2. Per misura coercitiva s'intende: a) la perquisizione corporale; b) la perquisizione; c) il sequestro dei mezzi di prova compresi gli strumenti utilizzati per commettere il reato, il prodotto o il risultato del reato; d) ogni misura che comporti la divulgazione di un segreto protetto penalmente dalla legge; e) qualsivoglia altra misura che implichi coercizione e sia prevista come tale dal diritto di procedura dello Stato richiesto. 3. In caso di rifiuto nelle ipotesi di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), l'autorita' richiesta dovra' illustrare la previsione di legge.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XI

Art. XI
((Restituzione degli oggetti, dei fascicoli (per la Svizzera: "degli inserti") o dei documenti (Ad art. 6 della Convenzione) 1. Lo Stato richiedente non e' obbligato alla restituzione degli oggetti e degli originali dei fascicoli (per la Svizzera: "degli inserti") o dei documenti prevista dall'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione, salvo che lo Stato richiesto non ne faccia espressa domanda.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XII

Art. XII
((Notifica per posta (Ad art. 7 della Convenzione) 1. Qualsiasi atto processuale e provvedimento giudiziario in materia penale puo' essere indirizzato direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell'altro Stato. 2. Le citazioni a comparire destinate alle persone sottoposte a procedimento penale che si trovano nello Stato richiesto devono giungere loro al piu' tardi trenta giorni prima della data fissata per la comparizione. 3. Se vi e' motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto e' redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorita' che invia l'atto e' a conoscenza che il destinatario comprende soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in tale lingua. 4. Ai fini del presente articolo la competente autorita' dello Stato richiesto fornira', su domanda della competente autorita' dello Stato richiedente, ogni notizia utile sulle generalita' e sull'indirizzo della persona a cui deve essere inviato l'atto o il provvedimento.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XIII

Art. XIII
((Anticipo delle spese al testimone o al perito (Ad art. 10 della Convenzione) 1. L'art. 10, paragrafo 3, della Convenzione si applica a tutte le citazioni di testimoni o di periti, anche se le condizioni dell'art. 10, paragrafo 1, della Convenzione non si realizzano. 2. Nel caso in cui uno Stato effettui una citazione nelle forme previste dall'art. XII, l'altro Stato, sul cui territorio si trova il testimone o il perito, potra' ugualmente concedere un anticipo.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XIV

Art. XIV
((Consegna temporanea di persone detenute allo Stato richiesto (Ad artt. 11 e 12 della Convenzione) 1. Le disposizioni dell'art. 11 della Convenzione si applicano per analogia nel caso in cui lo Stato richiesto autorizzi, su domanda dello Stato richiedente, la consegna, sul suo territorio, di una persona detenuta nello Stato richiedente, al fine dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria. 2. Lo Stato richiesto mantiene in detenzione la persona consegnata in applicazione del paragrafo precedente, per la durata del soggiorno sul suo territorio. Non puo' perseguirla per un reato commesso prima della sua consegna. 3. Lo Stato richiesto restituira' la persona detenuta allo Stato richiedente, indipendentemente dalla sua cittadinanza, immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assistenza giudiziaria o a richiesta di quest'ultimo. 4. Le disposizioni precedenti si applicano per analogia nel caso di transito di una persona detenuta sul territorio di uno dei due Stati.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XV

Art. XV
((Consegna temporanea di persone detenute allo Stato richiedente (Ad art. 11 della Convenzione) 1. Oltre alle persone indicate all'art. 11 della Convenzione, sono consegnate temporaneamente allo Stato richiedente le persone detenute nello Stato richiesto, che acconsentano a essere presenti nello Stato richiedente, al fine di rispondere di fatti per i quali sono sottoposte a procedimenti penali. 2. La consegna temporanea delle persone di cui al paragrafo 1 e' concessa alle condizioni previste all'art. XIV del presente Accordo nella misura in cui sono compatibili e a condizione che i procedimenti penali in corso nello Stato richiesto non ne siano pregiudicati. 3. Il presente articolo si applica anche alla consegna prevista all'art. 19, paragrafo 2, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, prima che una decisione in merito all'estradizione sia stata adottata.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XVI

Art. XVI
((Forma e contenuto delle domande (Ad art. 14 della Convenzione) 1. Oltre alle indicazioni previste dall'art. 14, paragrafo 1, della Convenzione le domande devono contenere: a) in caso di consegna di atti di procedura e di provvedimenti giudiziari il nome e l'indirizzo del destinatario, la sua posizione processuale e la natura del documento da trasmettere; b) se necessario, l'indicazione precisa dei motivi per i quali l'autorita' richiedente considera il caso per il quale l'assistenza giudiziaria e' richiesta, complesso o di particolare importanza ai sensi dell'art. XVIII del presente Accordo. 2. Per consentire una piu' rapida definizione dei procedimenti, il Ministero di grazia e giustizia e l'Ufficio federale di polizia provvedono a predisporre, d'accordo tra loro, appositi moduli che potranno essere utilizzati per la redazione delle domande di assistenza giudiziaria da trasmettere con i documenti necessari.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XVII

Art. XVII
((Vie di trasmissione (Ad art. 15 della Convenzione) 1. Le domande di assistenza giudiziaria, comprese quelle formulate dalle autorita' amministrative di cui all'art. II del presente Accordo, possono essere indirizzate direttamente all'autorita' competente a eseguire il provvedimento relativo all'assistenza e restituite per la stessa via. Sono fatti salvi i casi di cui agli articoli XVIII e XIX del presente Accordo. 2. Le denunce di cui all'art. 21 della Convenzione, possono essere indirizzate direttamente all'autorita' giudiziaria competente dello Stato richiesto. 3. Il Ministero di grazia e giustizia e il Dipartimento federale di giustizia e polizia si trasmettono un elenco delle autorita' alle quali vanno indirizzate le domande di assistenza giudiziaria nonche' le modifiche apportate. 4. Le domande di consegna temporanea o di transito di persone detenute sono presentate tramite il Ministero di grazia e giustizia e l'Ufficio federale di polizia. 5. Le domande di estratti del casellario giudiziale ai fini penali, comprese quelle relative alla cancellazione dell'iscrizione al casellario, sono indirizzate da una parte all'Ufficio del Casellario presso il Ministero di grazia e giustizia e dall'altra parte all'Ufficio federale di polizia.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XVIII

Art. XVIII
((Richieste di assistenza giudiziaria relative a casi di criminalita' organizzata, di corruzione o di altri gravi reati 1. Nelle pratiche penali complesse o di particolare importanza relative alla criminalita' organizzata, ai casi di corruzione o ad altri gravi reati: a) in Italia, laddove sia richiesto, l'esame delle domande di assistenza giudiziaria e delle richieste supplementari e' curato dall'Ufficio II della Direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia; b) in Svizzera, la decisione sulle domande di assistenza giudiziaria e sulle richieste supplementari e' adottata da un apposito ufficio centrale in seno all'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia. 2. Le autorita' di cui al paragrafo 1 esaminano le domande di assistenza giudiziaria e le richieste supplementari e pongono in essere tutte le misure previste dal diritto nazionale per assicurare la rapida esecuzione della domanda. 3. Queste autorita' possono prendere contatti diretti tra loro.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XIX

Art. XIX
((Trattazione dei casi che riguardano piu' autorita' 1. Nel caso in cui l'esecuzione di una domanda necessiti di indagini che coinvolgono piu' autorita', competenti dello Stato richiesto, tale domanda e' indirizzata all'autorita' centrale di quest'ultimo, la quale adotta tutte le misure previste dal diritto nazionale per assicurare una rapida esecuzione della domanda.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XX

Art. XX
((Esecuzione semplificata 1. I documenti, le informazioni o i valori richiesti possono essere consegnati all'autorita' richiedente in base alle procedure semplificate previste dal diritto dello Stato richiesto, se tutti gli aventi diritto vi hanno acconsentito. 2. Se la consegna concerne soltanto una parte dei documenti, delle informazioni o dei valori, lo Stato richiesto da' seguito per il rimanente alla procedura d'assistenza.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XXI

Art. XXI
((Indagini comuni 1. Nell'ambito di fatti oggetto di procedimenti penali in ciascuno dei due Stati, le autorita' giudiziarie interessate, eventualmente accompagnate da organi di polizia possono, previa informazione al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli affari penali - Ufficio II e all'Ufficio federale di polizia, operare congiuntamente in seno a gruppi d'indagine comuni.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XXII

Art. XXII
((Lingua (Ad art. 16 della Convenzione) 1. Non e' richiesta la traduzione delle domande e degli atti allegati presentati secondo la Convenzione o il presente Accordo.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XXIII

Art. XXIII
((Rimborso di spese (Ad art. 20 della Convenzione) 1. Oltre al rimborso delle spese di cui all'art. VI, paragrafo 7, del presente Accordo, sono rimborsate le spese per la consegna di beni e valori al fine della restituzione alla parte lesa nonche' le spese straordinarie derivanti dall'esecuzione, secondo l'art. V, paragrafo 1, del presente Accordo, delle richieste di assistenza giudiziaria.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XXIV

Art. XXIV
((Accettazione della denuncia ai fini di perseguimenti (Ad art. 21 della Convenzione) 1. Ricevuta una denuncia ai sensi dell'art. 21 della Convenzione, le autorita' giudiziarie dello Stato richiesto esaminano se, secondo il diritto di quest'ultimo, un procedimento penale deve essere instaurato. 2. Quando il diritto dei due Stati esige che sia sporta querela, quella presentata dalla parte lesa in tempo utile presso l'autorita' competente dello Stato richiedente ha effetto anche nello Stato richiesto. Nel caso in cui sia necessaria unicamente secondo il diritto dello Stato richiesto, la querela deve essere presentata in seguito presso l'autorita' competente di tale Stato, entro il termine legale a decorrere dalla data del ricevimento della denuncia.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XXV

Art. XXV
((Documenti a sostegno di una denuncia ai fini di perseguimenti 1. La denuncia e' accompagnata: a) da un breve esposto dei fatti; b) dall'originale o da una copia degli atti pertinenti e, all'occorrenza, dai mezzi di prova; c) da una copia delle norme penali applicabili secondo il diritto dello Stato richiedente; d) da ogni informazione utile relativa all'identita' e all'indirizzo della persona da perseguire.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XXVI

Art. XXVI
((Effetti dell'accettazione della denuncia ai fini di perseguimenti 1. Nel momento in cui lo Stato richiesto ha comunicato allo Stato richiedente di accettare il procedimento penale, le autorita' competenti di quest'ultimo sospendono il procedimento, se gia' instaurato, nei confronti della persona e per i fatti oggetto della denuncia. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, le autorita' dello Stato richiedente rinunciano inoltre a perseguire o a eseguire una decisione di condanna se nello Stato richiesto: a) il procedimento penale e' stato definitivamente chiuso da un'autorita' giudiziaria per motivi di diritto sostanziale; b) la persona interessata ha subito una sanzione penale inflittagli, se ha beneficiato di un condono, o se la sanzione penale e' prescritta; c) l'esecuzione della sanzione penale e' parzialmente o totalmente sospesa o se la pronuncia della sanzione penale e' rimandata. 3. Gli oggetti e i documenti originali trasmessi allo Stato richiesto sono restituiti allo Stato richiedente al piu' tardi alla fine del procedimento, a meno che lo Stato richiedente non vi rinunci. 4. Le spese risultanti dall'accettazione del procedimento penale non sono rimborsate. 5. Gli articoli da XXIV a XXVI del presente Accordo si applicano anche alla procedura regolata dall'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XXVII

Art. XXVII
((Scambio di decisioni di condanna (Ad art. 22 della Convenzione) 1. Su espressa domanda e per singoli casi, le autorita' giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati contro i loro cittadini per permettere all'autorita' giudiziaria richiedente di esaminare se sia necessario adottare misure sul piano interno.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XXVIII

Art. XXVIII
((Comunicazione spontanea di informazioni 1. Fatto salvo il diritto nazionale e nei limiti delle loro competenze, le autorita' giudiziarie di uno dei due Stati possono, senza richiesta preventiva, trasmettere ad un'autorita' giudiziaria dell'altro Stato informazioni relative a fatti penali quando: a) ritengono che la comunicazione di queste informazioni potrebbe aiutare l'autorita' destinataria a intraprendere o portare a buon fine indagini e procedimenti, oppure, b) queste informazioni potrebbero concludersi con una domanda formulata da questa autorita' in virtu' della Convenzione o del presente Accordo. 2. La comunicazione di queste informazioni non deve pregiudicare le proprie indagini o procedimenti penali.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XXIX

Art. XXIX
((Conseguenze della denuncia della Convenzione (Ad art. 29 della Convenzione) 1. In caso di denuncia della Convenzione da parte di uno dei due Stati, essa avra' effetto tra i due Stati allo scadere del termine di due anni dalla data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. Il presente Accordo si estingue alla data in cui avra' effetto la denuncia della Convenzione.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XXX

Art. XXX
((Scambi di opinioni e soluzioni di controversie 1. Se ritenuto utile, rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e dell'Ufficio federale di polizia procedono, verbalmente o per iscritto, a scambi di opinioni o si riuniscono al fine di risolvere le eventuali questioni e difficolta' relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della Convenzione e del presente Accordo, in generale o nel caso particolare. Qualora le questioni da esaminare interessino la competenza di altri Ministeri, questi sono invitati a partecipare. 2. Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della Convenzione e del presente Accordo che non ha potuto essere regolata dalle autorita' designate al paragrafo 1 nell'ambito degli scambi di opinioni entro dodici mesi dal momento che e' sorta, e' sottoposta, su richiesta dell'uno o dell'altro Stato, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuno dei due Stati designa un arbitro. I due arbitri cosi' designati nominano un presidente che non deve essere cittadino di alcuno dei due Stati. 3. Se uno dei due Stati non ha designato l'arbitro e non ha dato seguito all'invito dell'altro Stato di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro e' nominato, su richiesta di quest'ultimo Stato, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. 4. Se i due arbitri non possono accordarsi sulla scelta del presidente entro due mesi dalla loro designazione, il presidente e' nominato, su richiesta di uno dei due Stati, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. 5. Se, nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia non puo' esercitare il mandato oppure e' cittadino di uno dei due Stati, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest'ultimo e' impedito o cittadino di uno dei due Stati, dal membro piu' anziano della Corte che non sia cittadino di nessuno dei due Stati. 6. Se i due Stati non convengono altrimenti, il tribunale arbitrale fissa la propria procedura. 7. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e obbligatorie per i due Stati.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XXXI

Art. XXXI
((Riserve e dichiarazioni formulate in relazione alla Convenzione 1. Le riserve e le dichiarazioni formulate dall'Italia e dalla Svizzera alla Convenzione si applicano, nelle relazioni tra i due Stati, nella misura in cui esse non sono modificate dalle disposizioni del presente Accordo.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XXXII

Art. XXXII
((Entrata in vigore 1. Ciascuno dei due Stati notifica all'altro l'avvenuto espletamento delle proprie procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore de presente Accordo. 2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.))

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XXXIII

Art. XXXIII
((D e n u n c i a 1. Il presente Accordo puo' essere denunciato in ogni momento da ciascuno dei due Stati. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica inviata per via diplomatica. 2. In fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. 3. Fatto a Roma, il dieci settembre millenovecentonovantotto, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.))