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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale.

Accordo tra l'Italia e la Svizzera-art. XVI

Art. XVI
((Forma e contenuto delle domande (Ad art. 14 della Convenzione) 1. Oltre alle indicazioni previste dall'art. 14, paragrafo 1, della Convenzione le domande devono contenere: a) in caso di consegna di atti di procedura e di provvedimenti giudiziari il nome e l'indirizzo del destinatario, la sua posizione processuale e la natura del documento da trasmettere; b) se necessario, l'indicazione precisa dei motivi per i quali l'autorita' richiedente considera il caso per il quale l'assistenza giudiziaria e' richiesta, complesso o di particolare importanza ai sensi dell'art. XVIII del presente Accordo. 2. Per consentire una piu' rapida definizione dei procedimenti, il Ministero di grazia e giustizia e l'Ufficio federale di polizia provvedono a predisporre, d'accordo tra loro, appositi moduli che potranno essere utilizzati per la redazione delle domande di assistenza giudiziaria da trasmettere con i documenti necessari.))