Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia ((, in Montenegro)) e in Croazia.
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo e' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia ((, in Montenegro)) e in Croazia, di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sara' utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Universita' popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento e' finalizzato alla realizzazione di interventi ed attivita', indicati dall'Unione italiana ((d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e)) con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione nonche'((...)) nel campo socio-economico. (1)
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 luglio 2004, n. 193 ha stabilito (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006".
La L. 28 luglio 2004, n. 193 ha stabilito (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006".