N NORME. red.it

Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia ((, in Montenegro)) e in Croazia.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo e' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia ((, in Montenegro)) e in Croazia, di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sara' utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Universita' popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento e' finalizzato alla realizzazione di interventi ed attivita', indicati dall'Unione italiana ((d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e)) con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione nonche'((...)) nel campo socio-economico. (1)
AGGIORNAMENTO (1)


La L. 28 luglio 2004, n. 193 ha stabilito (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006".

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.000 milioni per l'anno, 2001 ed a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" della stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino