N NORME. red.it

Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, e' autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:
a) limiti di impegno di durata quindicennale per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 60.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
b) limiti di impegno di durata non superiore a dodici anni per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
c) un ulteriore limite di impegno di durata quindicennale per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 261, in ragione di lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.
2. All'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo e' affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnicoorganizzativa ai fini della prestazione del servizio".
3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresi' ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorche' inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi".
4. La durata massima delle operazioni di finanziamento di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, deve intendersi pari alla durata del limite di impegno in relazione al quale le medesime operazioni sono autorizzate.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo della concernente gli aiuti alla costruzione navale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 380 del 31 dicembre 1990. - Il testo degli , e , convertito con la (Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1994, n. 48, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Per le nuove costruzioni delle unita' di cui all'art. 2, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della , per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993. La predetta percentuale e' rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 10 milioni di ECU. 2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994. 3. Qualora la commissione delle Comunita' economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto e' sospesa fino alla comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto. 4. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in materia. 5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa alla costruzione di unita' di valore inferiore ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della commissione delle Comunita' economiche europee, puo' elevare l'aliquota di contribuzione applicabile per tali unita' senza tuttavia superare l'aliquota prevista per le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU, sempreche' l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto e' necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa. 6. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione". "Art. 4. - Per le iniziative di trasformazione delle unita' indicate all'art. 2, rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della , per lavori commessi nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993. 2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori di trasformazione navale riguardanti unita', indicate al comma stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate, purche' i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di lire. 3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 sono stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994. 4. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto. 5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non appartenenti alla Comunita' europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della commissione delle Comunita' economiche europee, puo' elevare l'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista dal comma 1 dell'art. 3, sempreche' l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto e' necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa". "Art. 10. - 1. Per i lavori relativi alla costruzione delle unita' di cui all'art. 2 ed alla trasformazione delle medesime unita' alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4, sempreche' tali lavori siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all' , o nei cantieri dei Paesi membri della Comunita' europea, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli e un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi), e successive modifiche, di seguito denominato "accordo OCSE". 3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera ed e' concesso ad iniziative i cui contratti siano stati stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1994. Per le sole unita' adibite in via esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo e' ragguagliato, oltreche' al prezzo contrattuale dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto di due mute di contenitori. 4. L'importo del contributo non puo' essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale, fissato semestralmente con proprio decreto del Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto". - L' (Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore), pubblicata in Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183, cosi recita: "6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e' autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998". - Il testo vigente dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 5. - 1. E' istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato "Fondo", destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo e' affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con , prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnicoorganizzativa ai fini della prestazione del servizio". - Il testo dell'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, e' il seguente: "Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica. 2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo". - Il , recante "Attuazione della in materia di appalti pubblici di servizi" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104. - Il testo vigente dell'art. 5. , come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unita' navali previste dall' , convertito dalla , di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni. Sono altresi' ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorche' inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi". - Il testo della , recante: "Rifinanziamento delle , concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1992, n. 12.

Art. 2.

1. In attuazione del regolamento (CE) n. 2600/97 del Consiglio del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, sugli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo in sede OCSE del 21 dicembre 1994, relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1998.
Note all'art. 2: - Il testo del regolamento (CE) n. 2600/97 del Consiglio del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3094/95 sugli aiuti alla costruzione navale, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 351 del 23 dicembre 1997. - Per il titolo del , si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'accordo sottoscritto in sede O.C.S.E. il 21 dicembre 1994, diretto al ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale, commerciale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C355 del 30 dicembre 1995.

Art. 3.

1. Nell'ambito di un processo di aggregazione e qualificazione del sistema di imprese che operano nel settore delle costruzioni e trasformazioni navali, e' consentito alle imprese titolari di contratti fruenti dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, affidare ad imprese, anche non iscritte all'albo delle imprese di costruzione navale, di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, dotate di risorse finanziarie, attrezzature e personale idonei per effettuare direttamente le lavorazioni, la realizzazione di parti di scafo, fino ad un massimo del 25 per cento del peso complessivo dello stesso. Qualora l'appalto sia affidato ad imprese con sedi fuori dal territorio dell'Unione europea, le parti di scafo cosi' realizzate non sono considerate ai fini dell'ammissibilita' ai contributi di cui alle menzionate norme, anche agli effetti dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 564 del 1993.
2. Le forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese di costruzione navale di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 261, si intendono comprensive anche delle collaborazioni con imprese di costruzione navale di Paesi dell'Unione europea per la realizzazione di commesse acquisite espressamente in dette forme di collaborazione. In tali ipotesi il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, e' accordato solo in relazione alle parti della commessa realizzate in Italia.
3. Resta ferma ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, l'esclusione del riconoscimento di nuova capacita' produttiva assistibile, conseguente alla creazione di nuove strutture produttive, nonche' della possibilita' di procedere all'iscrizione di nuove imprese all'albo dei costruttori navali.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261, iscritte alla data del 31 dicembre 1997 all'Albo speciale delle imprese di riparazione navale possono ottenere l'estensione dell'iscrizione stessa anche all'Albo speciale delle imprese di costruzione navale, sempreche' esse siano in possesso dei prescritti requisiti per conseguire detta iscrizione.
5. Il possesso del requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' richiesto solo per le imprese di costruzione navale.
6. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale, per i quali venga richiesto il contributo di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, che affidano parte delle lavorazioni in appalto sono tenute a comunicare alle competenti direzioni provinciali del lavoro ed agli istituti previdenziali, nonche' alle associazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti, entro sessanta giorni dall'affidamento in appalto delle lavorazioni stesse, l'elenco nominativo delle imprese, nonche' la consistenza della forza lavoro impiegata ed i contratti collettivi applicati da tali imprese, come da queste comunicato. E' fatto comunque salvo il divieto di ogni forma di intermediazione di manodopera ed e' confermata la disciplina vigente in materia di sicurezza.
7. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui al comma 6 riscontrata da parte dei competenti organismi e rilevata dal Ministero dei trasporti e della navigazione determina l'esclusione dal contributo per la parte delle lavorazioni effettuate dalle suddette imprese non regolarmente denunciate.
8. Con successivo provvedimento sara' istituito un fondo di incentivazione degli investimenti atti a migliorare la produttivita' dei cantieri privilegiando quelli che eseguono l'intera lavorazione in Italia.
Note all'art. 3: - Per il testo degli , e , si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell' (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1989, n. 143, e' il seguente: "Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile: a) l'albo speciale delle imprese di costruzione navale; b) l'albo speciale delle imprese di riparazione navale; c) l'albo speciale delle imprese di demolizione navale. 2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8. 3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti". - Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 3. - 1. In vista della entrata in vigore dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in ogni caso, del superamento in sede di Unione europea dell'attuale regime di sostegno al settore stesso e tenuto conto delle presenti condizioni del mercato, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato in via transitoria ed eccezionale ad accordare alle imprese di costruzione navale iscritte all'albo di cui all' , i contributi di cui all' , convertito dalla , in relazione alla produzione da essi effettivamente sviluppata, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa. Detta facolta' e' esercitata con riferimento alla produzione realizzata grazie ad incrementi della produttivita' ottenuti anche mediante forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese iscritte al menzionato albo delle imprese di costruzione navale. Restano fermi i valori di capacita' produttiva assistibile annua, strutturale, gia' riconosciuti alla data del 31 dicembre 1995 alle suddette imprese ed e' escluso in ogni caso il riconoscimento di nuova capacita' produttiva assistibile conseguente alla creazione di nuove strutture produttive od all'iscrizione all'albo di nuove imprese. 2. Ai fini dell'ammissibilita' ai contributi di cui agli e , convertito dalla , sono assimilati a tutti gli effetti ai lavori di trasformazione di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato decreto-legge i lavori di completamento di costruzioni rientranti nel campo d'applicazione dell'anzidetta normativa eseguiti da imprese iscritte all'albo speciale delle imprese di riparazione navale, terza e quarta fascia dimensionale, di cui all' , sempre che il valore contrattuale delle relative commesse non sia inferiore ai 10 milioni di ECU. 3. Al fine di equiparare le condizioni di concorrenza tra cantieri italiani e cantieri di altri Paesi dell'Unione europea, la concessione dei contributi di cui all' , convertito dalla , deve intendersi accordabile, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per le iniziative relative alla costruzione di navi commesse ai cantieri nazionali iscritti all'albo di cui all' , od ai cantieri di altri Paesi dell'Unione europea, prescindendo dall'applicazione delle norme relative alle tecniche organizzative ed alle modalita' del processo produttivo contenute nel regolamento adottato con ". - Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 20.- 1. Ai fini dell'iscrizione negli albi speciali di cui all'art. 19 le imprese interessate devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi: a) - c) (omissis). d) struttura economicofinanziaria desunta dai bilanci certificati da societa' di revisione autorizzate ai sensi dell' , o dalle risultanze contabili per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio". - Per il testo degli , e , si veda nelle note all'art. 1.

Art. 4.

1. Alle imprese cui, con provvedimenti adottati entro il 31 luglio 1998, sono stati concessi contributi sul credito navale, ai sensi degli articoli 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1982, n. 361, e successive modificazioni, nonche' ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e dell'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per lavori iniziati entro il 28 febbraio 1997 il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a corrispondere anticipatamente, in un'unica soluzione, le ultime rate di contributo ancora da erogare per un importo corrispondente a quello delle rate intercorrenti tra il semestre successivo all'inizio dei lavori di costruzione e quello di effettiva decorrenza della erogazione del contributo. Contestualmente alla corresponsione dell'anticipazione sono annullati gli impegni di spesa relativi alle rate anticipate.
2. L'anticipazione della corresponsione di cui al comma 1 e' esclusa per le rate il cui pagamento e' imputato agli esercizi finanziari 1998 e 1999.
3. Le imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 sono tenute a presentare, a pena di decadenza, istanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le rate di contributo anticipate siano oggetto di cessione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, notificata all'Amministrazione, l'istanza stessa e' presentata dal titolare del contributo congiuntamente al nulla osta del cessionario o, in alternativa, dal cessionario congiuntamente al nulla osta del cedente. L'anticipazione di cui al comma 1 e' comunque disposta solo a favore del cessionario.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni.
5. La decorrenza di erogazione del contributo al creditore navale dal semestre successivo all'inizio dei lavori, prevista dalle norme di legge di cui al comma 1, va intesa come termine iniziale prima del quale le rate medesime non possono in ogni caso essere fatte decorrere. La decorrenza effettiva inizia solo dall'esercizio finanziario nel quale e' possibile assumere il relativo impegno di spesa.
Note all'art. 4: - Il testo degli , e (Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1982, n. 165, e' il seguente: "Art. 3. - Il Ministro della marina mercantile dichiara l'ammissibilita' al contributo della operazione proposta. Tale provvedimento perde i suoi effetti qualora i lavori, nei successivi diciotto mesi, non abbiano raggiunto almeno il 25 per cento dell'opera complessiva ed e' revocato se i lavori medesimi non siano stati ultimati nel termine di trentasei mesi dal loro inizio. Ove il contratto preveda la costruzione di piu' navi dello stesso tipo, i termini di cui al precedente comma, sono aumentati di dodici mesi limitatamente alla costruzione della seconda nave e di sei mesi per la costruzione della terza. I termini di cui ai precedenti secondo e terzo comma possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove la istanza di proroga corredata dalla documentazione necessaria sia stata presentata prima della scadenza. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di idonea documentazione, sempreche' sia stata prestata idonea fideiussione bancaria o assicurativa. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'iscrizione dell'unita' nei registri previsti dall' , determina in via definitiva il contributo secondo le modalita' previste dall'art. 1 della presente legge. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo da' luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di dodici anni. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente alla emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme gia' corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento, aumentato di 2 punti". "Art. 4. - Per l'acquisto di navi battenti bandiera estera in eta' non inferiore a 3 anni e non superiore ai 10 anni e di stazza lorda non superiore a 10.000 tonnellate, ove l'acquisto sia perfezionato entro trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge, puo' essere concesso al proprietario della nave un contributo pari all'1,88 per cento per ogni semestre e per la durata di 10 anni del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile sulla base dei criteri di cui al sesto comma del precedente art. 1. Detto contributo e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivi all'iscrizione dell'unita' nei registri previsti dall' ". "Art. 6. - La mancata osservanza dei termini di cui al secondo comma del precedente art. 3 e del successivo art. 7 nonche' la vendita all'estero dell'unita' per la quale e' stato concesso il contributo, intervenuta prima che sia trascorso almeno un terzo del periodo di erogazione del contributo stesso, comportano la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti. La perdita dei requisiti della piu' alta classe del Registro italiano navale da parte della nave per la quale e' stata disposta la concessione del contributo comporta la cessazine della corresponsione del contributo". - Il testo degli e , e' il seguente: "Art. 9. - 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unita' di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri delle Comunita' europee, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli e un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione dei Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominato "accordo OCSE"". 3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed e' concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1 gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data. 4. L'importo del contributo non puo' essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori". "Art. 10. - Il contributo di cui all'art. 9 e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1 marzo o dal 1 settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa. 2. Il contributo puo' essere corrisposto in unica soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione dei lavori o, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, al raggiungimento del 10 per cento dei lavori. 3. I lavori di cui all'art. 9, comma 1, relativi a nuove costruzioni, per i quali sia stata chiesta la concessione del contributo, devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo stesso, entro trenta mesi dal loro inizio. Per quelli relativi alla trasformazione, modificazione e grande riparazione, il termine di ultimazione e' di ventiquattro mesi. Detti termini possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per ragioni esclusivamente di ordine tecnico ed ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza. 4. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva il contributo secondo le modalita' previste dall'art. 9. 5. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo da' luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione prescelta. 6. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente alla emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme gia' corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento aumentato di due punti". - Per il testo dell' , si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 1260 (Cedibilita' dei crediti). - 1. Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. 2. Le parti possono escludere la cedibilita' del credito, ma il patto non e' opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione". - Per il titolo della , si veda nelle note all'art. 1.

Art. 5.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre in collaborazione con il Consorzio Confitarma-Finmare per la ricerca (COFIR) di Genova e da completare entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e fluviale.
2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonche' per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresi' conto delle attivita' di ricerca nelle discipline scientificoeconomiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione complessiva sull'attuazione delle leggi di settore, ivi compresa la relazione sullo stato delle ricerche finanziate ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 5: - Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 6. - 1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitivita' e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo di cui alla comunicazione della commissione delle Comunita' europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 45 del 17 febbraio 1996, all'lstituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore navale relalivi al periodo 1 gennaio 1997-31 dicembre 1999 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica, determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote, le modalita' e le procedure di cui ai seguenti commi. 2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di ricerca finalizzati ad: a) attivita' di ricerca fondamentale nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali; b) attivita' di ricerca industriale tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonche' alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi, in particolare per navi ottimali per il cabotaggio nazionale; c) attivita' di sviluppo precompetitiva orientata alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con caratteristiche avanzate e innovative nonche' a prodotti, processi di produzione o servizi nuovi. Per le attivita' di cui alle lettere a), b) e c) le percentuali di aiuto sono pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al 25 per cento dei costi ammissibili effettivamente sostenuti. 3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del CETENA di Genova relativi al triennio 1997-1999 sono presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnicoscientifico. 5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del comitato tecnicoscientifico di cui all' , di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di cui al comma 3. 6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti secondo le modalita' di cui all' , nonche' dell' e , convertito dalla . 7. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati nel triennio 1997-1999 limiti di impegno in ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni per l'anno 1999.

Art. 6.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole da: "di cui" fino a: "cantieri" sono soppresse;
b) al comma 7, la parola: "acquisizione" e' soppressa.
2. Il programma di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
Nota all'art. 6: - Il testo vigente dei e , convertito in legge, con modificazioni, dalla , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali, e' stanziato l'importo di lire 120 miliardi. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione. 7. Ai fini dell'alienazione, ammodernamento, manutenzione e noleggio, anche a scafo nudo, dei mezzi effossori, nonche' dell'acquisto di materiali e attrezzature occorrenti al funzionamento degli stessi ed alla ristrutturazione ed all'esercizio dei cantieri, i contratti, qualunque siano le modalita' di aggiudicazione, le convenzioni e le transazioni, sono approvati, fino all'importo di lire 1 miliardo, dal Ministero dei trasporti e della navigazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato; il limite dell'importo ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui all'art. 1, comma 3. del , e' aumentato, nei casi previsti, da lire 150.000.000 ad un importo non superiore alla soglia di rilievo comunitario in materia di forniture, servizi e lavori; per le altre ipotesi ivi indicate, da L. 75.000.000 a L. 200.000.000. I limiti di spesa di cui all'art. 5, comma 3, ed all'art. 8, comma 2, del citato sono innalzati a L. 10.000.000 e il limite di spesa previsto al comma 3 del citato art. 8 e' aumentato a L. 150.000.000. Le somme in conto competenza ed in conto residui sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, sono conservate in bilancio per l'esercizio 1998 per essere trasferite al capitolo 8041 dello stato di previsione del Ministero medesimo".

Art. 7.

1. Al fine di favorire e riqualificare l'occupazione nell'industria navalmeccanica, le regioni possono avviare programmi specifici di formazione di manodopera qualificata.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni nelle quali hanno sede cantieri di costruzione e riparazione navale, stabilisce le quote di finanziamento a carico dello Stato per l'anno 1998 per lo svolgimento dei programmi di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.

Art. 8.

1. Per rendere piu' efficaci le attivita' operative di propria responsabilita' il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a disporre:
a) l'adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione con unita' atte ai compiti di vigilanza e soccorso di propria competenza;
b) la costruzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di unita' navali di tipologia simile ai pattugliatori classe "Cassiopea", affidate alla Marina militare per la vigilanza a tutela degli interessi nazionali, al di la' del limite esterno del mare territoriale, e gestite dal Ministero della difesa;
c) prototipi, d'intesa con il Ministro della difesa, di sistemi ed apparati per unita' navali di futura generazione, destinate a finalita' analoghe a quelle di cui alla lettera b);
d) l'adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione con velivoli atti ai compiti di vigilanza, ricerca e soccorso di propria competenza.
2. Allo scopo di rendere piu' efficaci le attivita' operative in mare, il Corpo della Guardia di finanza dispone un programma di interventi finalizzato ad adeguare la propria componente aeronavale con unita' e velivoli atti ai compiti di polizia economica e finanziaria e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in mare.
3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
a) per gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1, in ragione di lire 15.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 15.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
b) per gli investimenti di cui alla lettera b) del comma 1, in ragione di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
c) per gli investimenti di cui alla lettera c) del comma 1, in ragione di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998 e di lire 3.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999;
d) per gli investimenti di cui alla lettera d) del comma 1, in ragione di lire 4.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 4.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
e) per gli investimenti di cui al comma 2, in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
4. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 3 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e all'articolo 8, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261.
Note all'art. 8: - Per il testo della , si veda nelle note all'art. 1. - Il testo del , e' il seguente: "2. Per gli interventi a favore dell'industria navalmeccanica ed armatoriale e della ricerca nel settore navale, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ad impegnare in ciascun esercizio finanziario anche i limiti d'impegno stanziati per il biennio successivo all'esercizio di competenza, con pagamento delle relative annualita', comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla , a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite d'impegno".

Art. 9.

1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta un programma sulla base delle richieste delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime, sentite le regioni interessate. Lo schema di programma degli interventi finanziabili e di ripartizione delle risorse, prima della definitiva adozione, e' trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari. Le autorita' portuali o, in mancanza, il Fondo gestione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ai fini della realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede annualmente ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: "Segrate-Lacchiarella" sono soppresse. L'interporto "Marcianise-Nola", di cui al medesimo comma 1, si intende costituito da due distinte unita'.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e' autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il piano degli interventi di cui al presente comma, da definire tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, prima della definitiva adozione, e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Il piano degli interventi di cui al presente comma, che utilizza le risorse di cui alla presente legge, nonche' quelle previste al comma 3 del citato articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, deve tenere conto prioritariamente delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto merci ed il riequilibrio modale attraverso una equilibrata rete nazionale di infrastrutture interportuali previa valutazione della reale capacita' di spesa.
4. Per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, sono concessi contributi rapportati ad un limite di impegno quindicennale di lire 21,8 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999 da corrispondere con i criteri, le modalita' e le procedure di cui alla citata legge 4 agosto 1990, n. 240, e all'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.
5. Nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del citato Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e' assegnato almeno il 40 per cento delle risorse previste per gli interventi di cui ai commi 1 e 3. Tale assegnazione e' subordinata alla presentazione di progetti cantierabili e finalizzati allo sviluppo del sistema portuale nazionale, in relazione al rilancio dei traffici nazionali ed internazionali.
Note all'art. 9: - Il testo del , convertito in legge, con modificazioni, dalla (Soppressione del fondo gestione, istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti della compagnie e dei gruppi portuali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1990, n. 70, e' il seguente: "1. La . e' abrogata. Con effetto dal 1 febbraio 1990 il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e' posto in liquidazione. Alle operazioni di liquidazione, nonche' agli adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 3, provvede il commissario liquidatore di cui all'art. 4". - Il testo vigente dell' (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 9. - 1. I soggetti gestori degli interporti di primo livello di Bologna, Padova, Verona, Orbassano, Rivalta Scrivia e Marcianise-Nola, gia' individuati dal piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, nonche' di Parma-Fontevivo e Livorno-Guasticce, individuati dall'aggiornamento del piano generale dei trasporti, approvato l'8 marzo 1990 dal Comitato dei Ministri di cui all' , hanno titolo a beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge; ad essi non si applica il regime di concessione di cui all'art. 3. L'ammissione alle provvidenze e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici". - Il testo dei e (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303, e' il seguente: "2. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all' , il Ministro dei trasporti e della navigazione ammette a contributo la realizzazione di interporti finalizzati al potenziamento della rete interportuale nazionale, dando priorita' agli interventi nei nodi intermodali piu' congestionati e per l'incremento del trasporto combinato, tenuto conto della prossimita' alle linee ferroviarie di primaria importanza nazionale e dei piani quadro o di altri strumenti di pianificazione regionali approvati. sulla base di un piano di interventi proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua adozione lo schema di piano e' trasmesso entro il 28 febbraio 1998 al Parlamento per l'espressione del parere delle commissioni competenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzato un contributo quindicennale di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede quanto a lire 10 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo". - Il testo del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 185 del 15 luglio 1988. - Il testo dell' (Interventi urgenti in materia di trasporto), convertito in legge, con modificazioni, dall' , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1995, n. 124, e' il seguente: "Art. 6 (Interporti). - 1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all' , come modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi e le modalita per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata . Ai fini dell'ammissione ai contributi gli interporti, salvo quelli gia' previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9 della medesima , dovranno corrispondere ai seguenti requisiti: a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi; b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti; c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993; d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, nonche' le aree sottoposte ai vincoli di cui alle , e successive modificazioni. Sono altresi' escluse le aree individuate come meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati in esecuzione del , convertito, con modificazioni, dalla ; e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori. 2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli e , come sostituiti dai commi 5 e 7. 3. All' , le parole da: "gli interporti di primo e di secondo livello" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti". 4. L' , e' abrogato. 5. L' , e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda: a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993; b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di societa' per azioni, non inferiore a due miliardi; c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente legge, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura; d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo; e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal , e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai successivi provvedimenti in materia. 2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario dell'infrastruttura; nonche' dallo studio di impatto ambientale, effettuata secondo le modalita' previste dalla , e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto". 6. L' , e' sostituito dal seguente: "Art 5. - 1. Nella convenzione di cui all'art. 4, devono essere previsti: a) il programma di costruzione dell'infrastruttura; b) la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi; c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'art. 6; d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione; e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio; f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi di economicita' della gestione. 2. Alla convenzione devono essere allegati la valutazione di impatto ambientale, effettuate secondo le modalita' previste dalla e uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto. 7. All' , le parole: "concesionari di cui all'art. 3" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'art. 4". 8. All' , le parole: "I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'art. 4". 9. L' , e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia provveduto, attraverso il proprio piano regolatore generale e con variante allo stesso, l'amministrazione comunale competente, si applicano le disposizioni dell' , o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all' ". 10. All' , sono soppresse le parole: "o concessionarie"".

Art. 10.

1. All'articolo 8, comma 11-bis, del decretolegge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo la parola: "commerciale," sono inserite le seguenti: "industriale e petrolifera, di servizio passeggeri,".
Nota all'art. 10: - Il testo vicente del , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "11-bis. - Il porto di Gioia Tauro e' classificato, ai fini dell' , di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con funzioni commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto".

Art. 11.

1. Al fini del risanamento del sistema idroviario padanoveneto di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Con uno o piu' decreti il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, previa intesa con le regioni interessate, alla definizione e localizzazione degli interventi nonche' alla ripartizione delle relative risorse sentiti gli enti locali interessati. Le regioni, nei limiti delle risorse attribuite, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.
2. Lo schema di decreto di cui al comma 1, prima della definitiva adozione, e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.
Nota all'art. 11: - Il testo dell' (Interventi per la realizzazione del sistema idroviario Padano-Veneto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1990, n. 294, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione il Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, approva i progetti esecutivi e li trasmette alla competente autorita' di bacino di cui all' , nonche' alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa e a rilasciare pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni e concessioni, anche edilizie, previsti da leggi statali e regionali. 2. Qualora l'attivazione del piano di interventi richieda l'azione integrata di amministrazioni statali, di enti o di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Ministro dei trasporti promuove la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell' . 3. Il Ministro dei trasporti convoca una conferenza cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni, enti ed organi di cui al comma 1. La conferenza valuta i progetti esecutivi nel rispetto delle disposizioni vigenti e si esprime su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, approvando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. 4. L'approvazione del progetto esecutivo, assunta all'unanimita', sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni e le concessioni, anche edilizie, previsti da leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti. 5. Tutte le opere da eseguire in conformita' dei progetti esecutivi approvati per l'attuazione della presente legge, comprese le opere accessorie, le zone portuali, i collegamenti ed i raccordi, nonche' la costruzione delle zone di interscambio e delle strade laterali di servizio, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. 6. I progetti esecutivi per gli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione del sistema idroviario padanoveneto e i progetti relativi alle opere di cui all'art. 6 sono soggetti alla valutazione di compatibilita' ambientale di cui all' , e successive norme di attuazione".

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le unita' da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione e' determinata conformemente alla categoria di progettazione di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:
a) senza alcun limite, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione A);
b) di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione B);
c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione C);
d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione D)".
2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e' sostituito dal seguente:
" 4. Le unita' da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza".
3. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, le parole: "A), B) e C)" sono sostituite dalle seguenti: "A), B), C) e D)".
Note all'art. 12: - Il testo vigente dell' (Attuazione della in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 12 (Abilitazione alla navigazione). - 1. Le unita' da diporto iscritte nei registridi cui all'art. 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'art. 13. L'abilitazione e' determinata conformemente alla categoria di progettazione, di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione: a) senza alcun limite, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione A); b) di altura, con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione B); c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione C); d) speciale, per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza signficativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione D). 2. Le unita' da diporto iscritte nei registri di cui al comma 1, possono essere abilitate per una specie di navigazione inferiore a quella di progettazione. 3. Le unita' da diporto appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate a navigare entro 12 miglia dalla costa. 4. Le unita' da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all' e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza". - Il testo vigente dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e il seguente: "Art. 13 (Licenza di navigazione e documentazione di bordo). - 1. La licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di cui all'art. 12, lettere a) , b) , e c), e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri per navi minori e galleggianti. 2. La licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di cui all'art. 12, lettera c), oltre che dagli uffici marittimi indicati al comma 1, e' rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile. 3. La licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di cui all'art. 12, lettera d), e' rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile. 4. Le unita' da diporto munite di licenza rilasciata dall'autorita' marittima possono navigare anche nelle acque interne e le unita' da diporto munite di licenza rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile, qualora appartenenti alle categorie di progettazione A), B), C) e D), possono navigare anche nelle acque marittime. 5. Per le unita' da diporto, i cui proprietari all'atto della prima iscrizione nei registri presentino il titolo di proprieta' di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), in corso di registrazione, e' rilasciata una licenza di navigazione provvisoria avente validita' non superiore a novanta giorni. I modelli delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e della licenza provvisoria sono stabiliti con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 6. Le unita' da diporto, munite di marcatura "CE" di conformita', rientranti nella categoria dei natanti di cui all'art. 13 della legge sulla nautica da diporto, nel corso della navigazione devono avere a bordo il manuale del proprietario di cui all'allegato II, punto 2.5".

Art. 13.

Nota all'art. 13: - Il testo del (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell' ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1998, n. 40, e' il seguente: "4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre il termine prescritto, per motivate, imprescindibili esigenze di interesse pubblico".

Art. 14.

2. Alla minore entrata di lire 8 milioni annue per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Nota all'art. 14: - Il testo del (Norme sulla navigazione da diporto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69, come da ultimo modificato dall' (Disposizioni integrative e correttive del , di attuazione della in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1997, n. 155, e' il seguente: "4. Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radiotelefonico e' soggetto al pagamento della somma di lire diecimila destinata all'erario, da versare a mezzo del servizio postale, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni".

Art. 15.

1. All'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole da: "pari" fino a: "assicurazione" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 7,5 miliardi annue, per il minore introito derivante dalla differenza di aliquota".
Nota all'art. 15: - Il testo vigente dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 9-quater (Disposizioni particolari). -1. Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all' , viene fissata nella misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998. La gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di lire 7,5 miliardi annue, per il minore introito derivante dalla differenza di aliquota". - Il testo vigente dell' , come modificato dall' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 152. - 1. Il passavanti provvisorio e' rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero puo' essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarzione dell'autorita' marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalita', o documento equipollente, e' stato preso in consegna. Il passavanti e' anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalita' o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto. Il passavanti e' rilasciato nella Repubblica dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all'estero dagli uffici consolari. Le autorita' predette fissano la durata della validita' del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'atto di nazionalita'. In ogni caso la durata non puo' essere superiore ad un anno".

Art. 16.

1. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"Il passavanti provvisorio e' rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero puo' essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorita' marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalita', o documento equipollente, e' stato preso in consegna. Il passavanti e' anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalita' o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto".

Art. 17.

1. Allo scopo di far fronte alle nuove incombenze assegnate al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, l'organico degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, come definito dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' incrementato di 26 unita', suddivise come di seguito indicato:
a) n. 1 contrammiraglio;
b) n. 4 capitani di vascello;
c) n. 7 capitani di fregata;
d) n. 3 capitani di corvetta;
e) n. 6 tenenti di vascello;
f) n. 5 sottotenenti di vascello.
2. La tabella 2: MARINA - Quadro VI - Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. Per il conseguimento dell'incremento di organico di cui al comma 1 in un biennio, per due anni e' consentito il superamento delle immissioni annuali nei ruoli normali, come determinate dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997, per un numero non superiore a 20 unita'.
3. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 54 milioni per l'anno 1998, di lire 735 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.685 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
Nota all'art. 17: - Il testo del , recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell' ", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1998, n. 17. - Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 6 (Alimentazione dei ruoli). - 1. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non puo' superare, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque rispettivamente un decimo e un dodicesimo del predetto organico".

Art. 18.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 9-bis del decretolegge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 53 miliardi per l'anno 1998, ed un limite di impegno quindicennale di lire 4,4 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
Nota all'art. 18: - Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 9-bis (Informatizzazione dei servizi marittimi). - 1. Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998, 1997-1999 e 1998-2000, compreso il Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS), nel rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, dalla , e ai fini del completamento del Sistema informatizzato del demanio marittimo, e' autorizzata l'ulteriore spesa nel limite di lire 60 miliardi per il 1998 e lire 70 miliardi per il 1999. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perche' sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa. 2. Alla maggiore spesa di lire 130 miliardi si provvede, quanto a lire 60 miliardi per il 1998 e a lire 70 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione".

Art. 19.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 115.054 milioni per l'anno 1998, di cui lire 56.000 milioni per limiti di impegno, in lire 207.535 milioni per l'anno 1999, di cui lire 206.800 milioni per limiti di impegno, e in lire 504.885 milioni per l'anno 2000, di cui lire 503.200 milioni per limiti di impegno, si provvede:
a) quanto a lire 54 milioni per l'anno 1998, a lire 735 milioni per l'anno 1999 e a lire 1.685 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) quanto a lire 115.000 milioni per l'anno 1998, a lire 206.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 503.200 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1998
SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato

ALLEGATO
(articolo 17)


"TABELLA 2: MARINA
Quadro VI: Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto


1 2 3 4 5
_____________________________________________________________________ Ammiraglio 4 - - -
Ispettore
Contrammiraglio 16 scelta - -
Capitano di
vascello 113 scelta 5 -
Capitano di
fregata 192 scelta 6c -
8d
15e
Capitano di
corvetta 78 anzianita' - 4
Tenente di
vascello 170 scelta 7 10
Sottotenete di
vascello 133 anzianita' - 6


1 6 7
_____________________________________________________________________ Ammiraglio - -
Ispettore
Contrammiraglio - -
Capitano di 1 anno come direttore marittimo -
vascello o comandante di un compartimento
marittimo o incarico equipollente
Capitano di 1 anno come comandante di un -
fregata compartimento marittimo o
incarico equipollente
Capitano di - -
corvetta
Tenente di 1 anno come capo di ufficio -
vascello circondariale marittimo o
incarico equipollente
Sottotenete di 18 mesi di servizio presso -
vascello una capitaneria di porto o
ufficio circondariale marit-
timo o servizio equipollente
Guardiamarina - -


1 8 9
_____________________________________________________________________ Ammiraglio - -
Ispettore
Contrammiraglio - 4 ogni 5 anni a
Capitano di - 2 o 3b
vascello
Capitano di - 4 o 5f
fregata 5 o 6g
3h
Capitano di - -
corvetta
Tenente di superare gli esami 17 o 18i
vascello prescritti
Sottotenete di conseguire la laurea -
vascello
Guardiamarina superare gli esami -
prescritti
_____________________________________________________________________ a) Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo, quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
b) Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto
anno; 3 promozioni il terzo anno.
c) I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di fregata aventi 6 e 7 anni di anzianita' di grado.
d) II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianita' di grado.
e) III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di fregata aventi anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni.
f) Ciclo di 2 anni: 5 promozioni il primo anno, quattro promozioni il secondo; promozioni da attribuirsi ai Capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.
g) Ciclo di 2 anni: 5 promozioni il primo anno, 6 promozioni il secondo; promozioni da attribuirsi ai Capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.
h) Promozioni da attribuirsi ai Capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.
i) Ciclo di 3 anni: 18 promozioni il primo anno, 17 promozioni il secondo e terzo anno.
l) 1 anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto.



=====================================================================
| | | Anni di anzianita' minima
| | Forma di | di grado richiesti per:
| | avanzamento |__________________________
Grado | Organico | al grado | Valutazione| Promozione
| | superiore | a scelta |ad anzianita'
______________|__________|________________|____________|_____________