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Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali.

Art. 1.

1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26, e' abrogata. Con effetto dal 1 febbraio 1990 il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e' posto in liquidazione. Alle operazioni di liquidazione, nonche' agli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 3, provvede il commissario liquidatore di cui all'articolo 4.
2. Il personale di cui alla tabella allegata, in servizio alla data del 1 settembre 1989 presso il Fondo di cui al comma 1 e che risulti in servizio anche alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero della marina mercantile, in connessione con la progressiva cessazione delle operazioni di liquidazione. ((2))
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto ministeri maggiormente rappresentative su base nazionale, e' definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche ed i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale nell'ambito dello stesso Fondo alla data del 1 settembre 1989.
4. Fino alla data del definitivo inquadramento, il personale del Fondo conserva il trattamento economico percepito alla data del 1 settembre 1989. In ogni caso l'eventuale differenza tra detto trattamento economico e quello che a tale personale compete a seguito dell'inquadramento e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.
5. Per la ricongiunzione dei servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso il Fondo gestione, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.
6. Al personale di cui al comma 4 e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Il fabbisogno derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutato in lire 482 miliardi per il ripiano del disavanzo patrimoniale del Fondo al 31 dicembre 1989 ed in lire 16 miliardi per spese di personale, ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, lire 2 miliardi per il quadriennio 1992-1995 e lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84 ha disposto (con l'art. 29, comma 3) che "Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, spetta il trattamento giuridico ed economico in relazione alle posizioni riconoscibili anche successivamente alla data del 1 settembre 1989".