Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'.
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 NOVEMBRE 2025, N. 177))
((4))
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 13 novembre 2025, n. 177, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni".
La L. 13 novembre 2025, n. 177, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni".