N NORME. red.it

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 1, comma 3, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche".
3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente:
"r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale".
4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;".
5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
6. All'articolo 2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonche' quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attivita' produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali".
7. All'articolo 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi".
8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera a)," sono inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di economicita' di cui alla lettera c) del medesimo comma".
9. All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".
10. All'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ".
11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1".
12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
13. All'articolo 11, comma 1, lettera b) , le parole: "nonche' gli enti privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate".
14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
15.
(( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 MARZO 1999, N. 50 )).
16. All'articolo 11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati".
17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale".
18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive modificazioni".
20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori: legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196.
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 10 aprile 1991, n. 125.
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;
regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
112- quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilita':
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732:
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".
21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998".
22. All'articolo 21, dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente:
"20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127
1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validita' superiore".
3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato."; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: "E' comunque fatta salva" sono sostituite dalle seguenti: "Resta ferma".
4. All'articolo 2, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta di identita' e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identita' e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonche' delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, pu² contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche' le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati e' rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identita' potra' essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma.
Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identita' puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative.
Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'".
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
"11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' abrogato.
11-ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere indicata la data di scadenza"".
7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali".
9. All'articolo 3, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'".
10. All'articolo 3, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
11. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )).
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
14. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre 1991." e' inserito il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni".
15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
17. All'articolo 6, comma 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa disposizione si applica altresi' alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere".
18. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1-bis , sono aggiunte, in fine, le parole: ", nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilita' professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonche' dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera".
19. All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 1998".
20. All'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Nei pareri e' espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile".
21. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116".
22. All'articolo 9, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso".
23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5- ter , l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare".
24. All'articolo 12 sono abrogati i commi 3 e 4.
25. All'articolo 12, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis . I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) , e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi".
26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "l'acquisto" sono inserite le seguenti: "e l'alienazione".
27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome" fino a: "in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia".
28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3- bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di sospensione la conferenza puo', entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta".
29. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
31. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
32. All'articolo 17, dopo il comma 79 e' inserito il seguente:
"79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonche' le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola.
Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali".
33. All'articolo 17, dopo il comma 133 e' inserito il seguente:
"133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle citta' ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalita' perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonche' le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti".

Art. 3.

(Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni)
1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi (FORMEZ) pu² rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse gia' assegnate nei precedenti esercizi.
2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attivita' istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in apposite unita' previsionali di base da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, e provvede alla denominazione delle nuove unita' previsionali di base su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.
3. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il FORMEZ pu² operare sull'intero territorio nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'Istituto e devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti.
4. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' assegnata una borsa di studio annua lorda, in relazione alla frequenza del corso e con le modalita' stabilite dalle norme vigenti per il pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60 per cento dello stipendio tabellare e dell'indennita' integrativa speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Ministeri. Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione o, se previsto, di residenzialita'.
5. All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: "tecnico" e' soppressa.
Note all' , convertito dalla reca: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale". - Si riporta il testo dell' (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' ): "Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalita' tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni. 2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi e' necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresi' ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio. 3. Al corso concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50 per cento, candidati in possesso del diploma di laurea e di eta' non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di eta' e' elevato a quarantacinque anni. 4. Il corso ha la durata massima di due anni ed e' seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, nonche' presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi i candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. 5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsate alla Scuola superiore. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalita' di accesso: a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso; b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame; c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; d) le modalita' di svolgimento delle selezioni; e) il numero e l'ammontare delle borse di studio peri partecipanti al corso-concorso e le relative modalita' di rimborso di cui al comma 5. 7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso. 8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco. 9. Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la meta' dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 e' attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato un'anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli e , e 15 della . Per lo stesso periodo, al personale del Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel comma 4 dell'art. 2 continua ad applicarsi l' , convertito, con modificazioni, dalla ". - Si riporta il testo del (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): "5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilita' amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La meta' degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio e' pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo e' destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale tecnico e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione".

Art. 4.

(Telelavoro)
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalita' della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell' (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' ): "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianaio e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". - Si riporta il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Art. 5.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)
1. A decorrere dall'anno 1998, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme dovute dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, riducendo ed aumentando i rispettivi contributi erariali sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla base dei dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996. Per il solo anno 1998, sono computate le somme gia' trasferite dai comuni alle province e le spese sostenute dai comuni nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996.
Qualora gli enti locali non inviino le certificazioni, il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1 settembre 1998, opera i trasferimenti sulla base dei dati risultanti dai predetti decreti ministeriali e, limitatamente all'anno 1998, nella misura del 33 per cento dei dati finanziari risultanti dai medesimi decreti.
2. Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge n. 23 del 1996 e' autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 38,457 miliardi a favore delle province. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune cosi' come determinate dai decreti ministeriali attuativi di cui al comma 1.
3. Nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996, le somme corrispondenti alle spese sostenute nell'anno 1998 dallo Stato e dagli altri soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, sono detratte da quelle da trasferire alle province con le predette convenzioni. A decorrere dal 1× gennaio 1999, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme a favore delle province sulla base delle convenzioni e, in mancanza, sulla base dei dati finanziari risultanti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996. Le relative somme sono portate in diminuzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione e in aumento delle dotazioni del Ministero dell'interno.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo delI' (Norme per l'edilizia scolastica): "Art. 9 (Trasferimento degli oneri), - 1. Il trasferimento degli oneri dell'ente che, in base alla normativa precedentemente in vigore, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell'art. 3, avviene secondo le disposizioni previste dal presente articolo. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media nell'arco del triennio finanziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, previa individuazione dei criteri e delle modalita' di determinazione degli oneri stessi, da effettuare sentite l'ANCI e l'UPI. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3. 4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province mediante convenzione tra gli enti interessati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1998
SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: FLICK