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Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

Art. 1.

(Legge-quadro)


Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformita' ai principi definiti dai capi I, II e III della presente legge.
Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge.
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.