Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.
Art. 1.
(Legge-quadro)
Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformita' ai principi definiti dai capi I, II e III della presente legge.
Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge.
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.