Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995.