Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995.
Art. 20
Articolo 20
Privilegi ed immunita'
1. L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica, ed in particolare, ma ferme restando le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 48, dispone della capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, del vicedirettore esecutivo, del direttore della scorta stabilizzatrice, del restante personale e degli esperti, nonche' delle delegazioni dei membri, continuano ad essere regolati dall'Accordo di sede tra il governo ospite e l'Organizzazione firmato il 10 giugno 1987, a cui possono essere apportate le modifiche idonee a garantire il buon funzionamento del presente accordo.
3. Se la sede dell'Organizzazione e' trasferita in un altro paese membro dell'Organizzazione, il governo di quest'ultimo provvedera' a concludere al piu' presto un accordo di sede con l'Organizzazione/soggetto all'approvazione del Consiglio.
4. In attesa della conclusione dell'Accordo di sede di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Organizzazione chiede al governo ospite di esonerare da ogni imposizione fiscale, entro i limiti della sua legislazione, gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione al proprio personale nonche' gli averi, redditi ed altri beni dell'Organizzazione.
5. L'Organizzazione puo' inoltre concludere, con uno o piu' altri governi, degli accordi che saranno soggetti all'approvazione del Consiglio, relativi ai privilegi ed alle immunita' se del caso necessarie per la buona applicazione del presente accordo.
6. L'accordo di sede e' indipendente dal presente accordo. Esso scade tuttavia alle sequenti condizioni:
a) per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione;
b) qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospite; oppure
c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
Privilegi ed immunita'
1. L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica, ed in particolare, ma ferme restando le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 48, dispone della capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, del vicedirettore esecutivo, del direttore della scorta stabilizzatrice, del restante personale e degli esperti, nonche' delle delegazioni dei membri, continuano ad essere regolati dall'Accordo di sede tra il governo ospite e l'Organizzazione firmato il 10 giugno 1987, a cui possono essere apportate le modifiche idonee a garantire il buon funzionamento del presente accordo.
3. Se la sede dell'Organizzazione e' trasferita in un altro paese membro dell'Organizzazione, il governo di quest'ultimo provvedera' a concludere al piu' presto un accordo di sede con l'Organizzazione/soggetto all'approvazione del Consiglio.
4. In attesa della conclusione dell'Accordo di sede di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Organizzazione chiede al governo ospite di esonerare da ogni imposizione fiscale, entro i limiti della sua legislazione, gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione al proprio personale nonche' gli averi, redditi ed altri beni dell'Organizzazione.
5. L'Organizzazione puo' inoltre concludere, con uno o piu' altri governi, degli accordi che saranno soggetti all'approvazione del Consiglio, relativi ai privilegi ed alle immunita' se del caso necessarie per la buona applicazione del presente accordo.
6. L'accordo di sede e' indipendente dal presente accordo. Esso scade tuttavia alle sequenti condizioni:
a) per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione;
b) qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospite; oppure
c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.