Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 61 dell'accordo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.646 milioni per l'anno 1997 ed in lire 5.686 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO INTERNAZIONALE SULLA GOMMA NATURALE DEL 1994
PREAMBOLO
Le Parti contraenti
Richiamandosi la dichiarazione ed il programma di Azione relativi alla creazione di un nuovo ordine economico internazionale (*);
Riconoscendo in particolare l'importanza: delle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) e 155 (VI) relative al programma integrato per i prodotti di base; dell'Impegno di Cartagena e degli obiettivi pertinenti figuranti nello "Spirito di Cartagena", adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo,
Riconoscendo l'importanza della gomma naturale nell'economia dei membri, particolarmente per le esportazioni dei membri esportatori, e per il fabbisogno di quelli importatori,
Riconoscendo inoltre che la stabilizzazione dei prezzi della gomma naturale interessa i produttori, i consumatori ed i mercati del settore e che un accordo internazionale sulla gomma naturale puo' notevolmente contribuire all'espansione ed allo sviluppo dell'industria della gomma naturale a vantaggio dei produttori e dei consumatori,
HANNO DECISO QUANTO SEGUE:
Articolo primo
Obiettivi
1. Gli obiettivi dell'Accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale (di seguito denominato "il presente Accordo") alla luce della risoluzione 93 (IV), del "Nuovo partenariato per lo sviluppo: l'Impegno di Cartagena" e degli obiettivi pertinenti figuranti nello "Spirito di Cartagena", adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, sono i seguenti:
a) equilibrare l'evoluzione dell'offerta e della domanda di gomma naturale, contribuendo ad attenuare le gravi difficolta' derivanti dalle eccedenze o dalla scarsita di gomma naturale;
*/ Risoluzioni dell'Assemblea generale, 3201 (S-VI) e 3202 (S-VI) del 1 maggio 1974.
b) rendere stabili le condizioni degli scambi di gomma naturale, evitando un'eccessiva fluttuazione dei prezzi, che nuoce agli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori, e stabilizzando i prezzi senza provocare distorsioni nelle tendenze di mercato a lungo termine, nell'interesse dei produttori e dei consumatori;
c) contribuire a stabilizzare i proventi delle esportazioni di gomma naturale dei membri esportatori, e ad aumentare le loro entrate in base all'espansione del volume delle esportazioni di gomma naturale a prezzi equi e rimunerativi, contribuendo a fornire i necessari incentivi a favore di un tasso dinamico e crescente della produzione, nonche' le risorse atte ad accelerare la crescita economica e lo sviluppo sociale;
d) cercare di ottenere un approvvigionamento adeguato di gomma naturale sufficiente per far fronte al fabbisogno dei paesi importatori a prezzi equi e ragionevoli nonche' di migliorare la sicurezza e la continuita' dell'offerta;
e) prendere le misure adeguate in caso di eccedenza o di scarsita' di gomma naturale, per attenuare le eventuali difficolta' economiche dei membri;
f) cercare di espandere gli scambi internazionali e di migliorare l'accesso ai mercati per la gomma naturale ed i suoi prodotti trasformati;
g) migliorare la competitivita' della gomma naturale favorendo le ricerche e lo sviluppo sui problemi inerenti a questo prodotto;
h) promuovere l'espansione dell'economia della gomma naturale cercando di favorire e di migliorare le attivita' di trasformazione, commercializzazione e distribuzione del prodotto allo stato grezzo;
i) favorire la cooperazione internazionale e le consultazioni sui problemi della domanda e dell'offerta, e facilitare la promozione ed il coordinamento dei programmi di ricerca, dei programmi di assistenza e di altri programmi nel settore della gomma naturale.
ACCORDO INTERNAZIONALE SULLA GOMMA NATURALE DEL 1994
PREAMBOLO
Le Parti contraenti
Richiamandosi la dichiarazione ed il programma di Azione relativi alla creazione di un nuovo ordine economico internazionale (*);
Riconoscendo in particolare l'importanza: delle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) e 155 (VI) relative al programma integrato per i prodotti di base; dell'Impegno di Cartagena e degli obiettivi pertinenti figuranti nello "Spirito di Cartagena", adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo,
Riconoscendo l'importanza della gomma naturale nell'economia dei membri, particolarmente per le esportazioni dei membri esportatori, e per il fabbisogno di quelli importatori,
Riconoscendo inoltre che la stabilizzazione dei prezzi della gomma naturale interessa i produttori, i consumatori ed i mercati del settore e che un accordo internazionale sulla gomma naturale puo' notevolmente contribuire all'espansione ed allo sviluppo dell'industria della gomma naturale a vantaggio dei produttori e dei consumatori,
HANNO DECISO QUANTO SEGUE:
Articolo primo
Obiettivi
1. Gli obiettivi dell'Accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale (di seguito denominato "il presente Accordo") alla luce della risoluzione 93 (IV), del "Nuovo partenariato per lo sviluppo: l'Impegno di Cartagena" e degli obiettivi pertinenti figuranti nello "Spirito di Cartagena", adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, sono i seguenti:
a) equilibrare l'evoluzione dell'offerta e della domanda di gomma naturale, contribuendo ad attenuare le gravi difficolta' derivanti dalle eccedenze o dalla scarsita di gomma naturale;
*/ Risoluzioni dell'Assemblea generale, 3201 (S-VI) e 3202 (S-VI) del 1 maggio 1974.
b) rendere stabili le condizioni degli scambi di gomma naturale, evitando un'eccessiva fluttuazione dei prezzi, che nuoce agli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori, e stabilizzando i prezzi senza provocare distorsioni nelle tendenze di mercato a lungo termine, nell'interesse dei produttori e dei consumatori;
c) contribuire a stabilizzare i proventi delle esportazioni di gomma naturale dei membri esportatori, e ad aumentare le loro entrate in base all'espansione del volume delle esportazioni di gomma naturale a prezzi equi e rimunerativi, contribuendo a fornire i necessari incentivi a favore di un tasso dinamico e crescente della produzione, nonche' le risorse atte ad accelerare la crescita economica e lo sviluppo sociale;
d) cercare di ottenere un approvvigionamento adeguato di gomma naturale sufficiente per far fronte al fabbisogno dei paesi importatori a prezzi equi e ragionevoli nonche' di migliorare la sicurezza e la continuita' dell'offerta;
e) prendere le misure adeguate in caso di eccedenza o di scarsita' di gomma naturale, per attenuare le eventuali difficolta' economiche dei membri;
f) cercare di espandere gli scambi internazionali e di migliorare l'accesso ai mercati per la gomma naturale ed i suoi prodotti trasformati;
g) migliorare la competitivita' della gomma naturale favorendo le ricerche e lo sviluppo sui problemi inerenti a questo prodotto;
h) promuovere l'espansione dell'economia della gomma naturale cercando di favorire e di migliorare le attivita' di trasformazione, commercializzazione e distribuzione del prodotto allo stato grezzo;
i) favorire la cooperazione internazionale e le consultazioni sui problemi della domanda e dell'offerta, e facilitare la promozione ed il coordinamento dei programmi di ricerca, dei programmi di assistenza e di altri programmi nel settore della gomma naturale.
Art. 2
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente Accordo si intende per:
1. "Gomma naturale" l'elastomero non vulcanizzato, in forma solida oppure liquida, tratto dalla Hevea Brasiliensis o da qualsiasi altra pianta che il Consiglio possa designare a norma del presente Accordo;
2. "Parte contraente": un governo, oppure un organismo intergovernativo di cui all'articolo 5, che abbia aderito al presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo;
3. "Membro": una parte contraente di cui alla definizione 2 del presente articolo;
4. "Membro esportatore": un membro che esporti gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro esportatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio;
5. "Membro importatore": un membro che importi gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro importatore, subordinatamente con riserva del consenso del Consiglio;
6."Organizzazione" s'intende l'Organizzazione internazionale della gomma naturale di cui all'art. 3;
7. "Consiglio" s'intende il Consiglio internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 6;
8. "voto speciale": un voto che richiede almeno due terzi dei voti dei membri esportatori presenti e votanti, e due terzi almeno dei membri importatori, contati separatamente, a condizione che essi siano espressi da almeno meta' dei membri di ciascuna categoria presenti e votanti;
9. "Esportazioni di gomma naturale": qualsiasi tipo di gomma naturale che esca dal territorio doganale di uno Stato membro; e "importazione di gomma naturale": qualsiasi tipo di gomma naturale che sia messo in commercio nel territorio doganale di uno dei membri, a condizione che, ai sensi di questa definizione, qualora un membro comprenda piu' territori doganali, i termini si riferiscano all'insieme dei territori doganali del membro stesso;
10. "Voto a maggioranza ripartita semplice": un voto che richieda piu' della meta' dei voti totali dei membri esportatori presenti e votanti e piu' della meta' dei voti totali dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente;
11. "Valute che si possono impiegare liberamente": il marco tedesco, il dollaro statunitense, il franco francese, la sterlina e lo yen giapponese;
12. "Anno finanziario ": il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre inclusivi;
13. " Entrata in vigore": la data in cui il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo in conformita' dell'articolo 61;
14. "Tonnellata": una tonnellata metrica, vale a dire 1000 Kg.;
15. "Centesimo malese o di Singapore": s'intende la media del sen di Malaysia et del cent di Singapore ai tassi di cambio correnti;
16. "Contributo netto di un Membro secondo una ponderazione temporale": i suoi contributi netti in contanti, ponderati per il numero di giorni in cui le parti costituenti del contributo netto in contanti sono rimaste a disposizione della scorta stabilizzatrice.
Nel calcolare il numero di giorni, non saranno presi in considerazione ne' il giorno in cui il contributo e' stato ricevuto dall'organizzazione, ne il giorno di effettuazione del rimborso, ne' il giorno di scadenza del presente Accordo;
17. "Primo mese dichiarato" s'intende il mese civile di spedizione ufficialmente dichiarato all'Organizzazione da questo mercato per essere incluso nel prezzo indicatore giornaliero di mercato;
18. "Mercato commerciale ufficiale " s'intende un centro di commercio della gomma naturale in cui esiste un'associazione professionale per la gomma naturale o un organismo stabilizzatore in possesso dei seguenti requisiti:
a) l'atto costitutivo per iscritto che prevede le sanzioni che potrebbero essere prese contro i membri trasgressori;
b) le norme di qualifica, comprese le norme finanziarie, cui i membri si devono attenere;
c) contratti ufficiali scritti giuridicamente vincolanti;
d) un arbitrato con pieni obblighi giuridici per tutti i partecipanti al mercato;
e) la pubblicazione di prezzi ufficiali quotidiani per la gomma naturale.
Definizioni
Ai fini del presente Accordo si intende per:
1. "Gomma naturale" l'elastomero non vulcanizzato, in forma solida oppure liquida, tratto dalla Hevea Brasiliensis o da qualsiasi altra pianta che il Consiglio possa designare a norma del presente Accordo;
2. "Parte contraente": un governo, oppure un organismo intergovernativo di cui all'articolo 5, che abbia aderito al presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo;
3. "Membro": una parte contraente di cui alla definizione 2 del presente articolo;
4. "Membro esportatore": un membro che esporti gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro esportatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio;
5. "Membro importatore": un membro che importi gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro importatore, subordinatamente con riserva del consenso del Consiglio;
6."Organizzazione" s'intende l'Organizzazione internazionale della gomma naturale di cui all'art. 3;
7. "Consiglio" s'intende il Consiglio internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 6;
8. "voto speciale": un voto che richiede almeno due terzi dei voti dei membri esportatori presenti e votanti, e due terzi almeno dei membri importatori, contati separatamente, a condizione che essi siano espressi da almeno meta' dei membri di ciascuna categoria presenti e votanti;
9. "Esportazioni di gomma naturale": qualsiasi tipo di gomma naturale che esca dal territorio doganale di uno Stato membro; e "importazione di gomma naturale": qualsiasi tipo di gomma naturale che sia messo in commercio nel territorio doganale di uno dei membri, a condizione che, ai sensi di questa definizione, qualora un membro comprenda piu' territori doganali, i termini si riferiscano all'insieme dei territori doganali del membro stesso;
10. "Voto a maggioranza ripartita semplice": un voto che richieda piu' della meta' dei voti totali dei membri esportatori presenti e votanti e piu' della meta' dei voti totali dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente;
11. "Valute che si possono impiegare liberamente": il marco tedesco, il dollaro statunitense, il franco francese, la sterlina e lo yen giapponese;
12. "Anno finanziario ": il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre inclusivi;
13. " Entrata in vigore": la data in cui il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo in conformita' dell'articolo 61;
14. "Tonnellata": una tonnellata metrica, vale a dire 1000 Kg.;
15. "Centesimo malese o di Singapore": s'intende la media del sen di Malaysia et del cent di Singapore ai tassi di cambio correnti;
16. "Contributo netto di un Membro secondo una ponderazione temporale": i suoi contributi netti in contanti, ponderati per il numero di giorni in cui le parti costituenti del contributo netto in contanti sono rimaste a disposizione della scorta stabilizzatrice.
Nel calcolare il numero di giorni, non saranno presi in considerazione ne' il giorno in cui il contributo e' stato ricevuto dall'organizzazione, ne il giorno di effettuazione del rimborso, ne' il giorno di scadenza del presente Accordo;
17. "Primo mese dichiarato" s'intende il mese civile di spedizione ufficialmente dichiarato all'Organizzazione da questo mercato per essere incluso nel prezzo indicatore giornaliero di mercato;
18. "Mercato commerciale ufficiale " s'intende un centro di commercio della gomma naturale in cui esiste un'associazione professionale per la gomma naturale o un organismo stabilizzatore in possesso dei seguenti requisiti:
a) l'atto costitutivo per iscritto che prevede le sanzioni che potrebbero essere prese contro i membri trasgressori;
b) le norme di qualifica, comprese le norme finanziarie, cui i membri si devono attenere;
c) contratti ufficiali scritti giuridicamente vincolanti;
d) un arbitrato con pieni obblighi giuridici per tutti i partecipanti al mercato;
e) la pubblicazione di prezzi ufficiali quotidiani per la gomma naturale.
Art. 3
Articolo 3
Istituzione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della gomma naturale
1. L'Organizzazione internazionale della gomma naturale, istituita dall'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, continua ad esistere allo scopo di garantire l'attuazione delle disposizioni del presente accordo e di controllarne il funzionamento.
2. L'Organizzazione funziona per mezzo del Consiglio internazionale della gomma naturale, del suo direttore esecutivo e del restante personale, nonche' degli altri organi istituiti dal presente accordo.
3. Fatta salva la condizione stabilita al paragrafo 4 del presente articolo, l'Organizzazione ha la propria sede a Kuala Lumpur a meno che il Consiglio non decida diversamente mediante un voto apeciale.
4. La sede dell'Organizzazione sara' comunque situata sul territorio di un membro.
Istituzione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della gomma naturale
1. L'Organizzazione internazionale della gomma naturale, istituita dall'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, continua ad esistere allo scopo di garantire l'attuazione delle disposizioni del presente accordo e di controllarne il funzionamento.
2. L'Organizzazione funziona per mezzo del Consiglio internazionale della gomma naturale, del suo direttore esecutivo e del restante personale, nonche' degli altri organi istituiti dal presente accordo.
3. Fatta salva la condizione stabilita al paragrafo 4 del presente articolo, l'Organizzazione ha la propria sede a Kuala Lumpur a meno che il Consiglio non decida diversamente mediante un voto apeciale.
4. La sede dell'Organizzazione sara' comunque situata sul territorio di un membro.
Art. 4
Articolo 4
Membri dell'Organizzazione
1. Vi sono due categorie di membri dell'Organizzazione, vale a dire:
a) i membri esportatori; e
b) i membri importatori.
2. Il Consiglio determina i criteri relativi al cambiamento della categoria di appartenenza di un membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, in considerazione delle norme di cui agli articoli 24 e 27. Un membro che soddisfa tali criteri puo' cambiare la propria categoria di appartenenza previa approvazione del Consiglio con voto speciale.
3. ogni parte contraente costituisce un membro singolo dell'Organizzazione.
Membri dell'Organizzazione
1. Vi sono due categorie di membri dell'Organizzazione, vale a dire:
a) i membri esportatori; e
b) i membri importatori.
2. Il Consiglio determina i criteri relativi al cambiamento della categoria di appartenenza di un membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, in considerazione delle norme di cui agli articoli 24 e 27. Un membro che soddisfa tali criteri puo' cambiare la propria categoria di appartenenza previa approvazione del Consiglio con voto speciale.
3. ogni parte contraente costituisce un membro singolo dell'Organizzazione.
Art. 5
Articolo 5
Partecipazione di organismi intergovernativi
1. Ogniqualvolta ricorrono nel presente accordo i termini "governo" o "governi", si intendono applicabili anche alla Comunita' economica europea o qualsiasi altro organismo intergovernativo con responsabilita in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sulle materie prime. Analogamente, ogniqualvolta nel presente Accordo si fa riferimento alla firma, alla ratifica, all'accettazione o o all'approvazione, oppure alla notifica di applicazione provvisoria dell'Accordo, o all'adesione nel caso di tali organismi intergovernativi, si intende la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure la notifica di applicazione provvisoria, oppure l'adesione da parte di tali organismi intergovernativi.
2. In caso di voto su problemi che rientrano nella loro competenza, i suddetti organismi intergovernativi esercitano i diritti di voto con un numero di voti uguale al totale dei voti attribuiti ai rispettivi Stati membri, in conformita' dell'articolo 14. In questo caso, gli Stati membri di tali organismi intergovernativi non possono esercitare il proprio diritto di voto individuale.
Partecipazione di organismi intergovernativi
1. Ogniqualvolta ricorrono nel presente accordo i termini "governo" o "governi", si intendono applicabili anche alla Comunita' economica europea o qualsiasi altro organismo intergovernativo con responsabilita in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sulle materie prime. Analogamente, ogniqualvolta nel presente Accordo si fa riferimento alla firma, alla ratifica, all'accettazione o o all'approvazione, oppure alla notifica di applicazione provvisoria dell'Accordo, o all'adesione nel caso di tali organismi intergovernativi, si intende la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure la notifica di applicazione provvisoria, oppure l'adesione da parte di tali organismi intergovernativi.
2. In caso di voto su problemi che rientrano nella loro competenza, i suddetti organismi intergovernativi esercitano i diritti di voto con un numero di voti uguale al totale dei voti attribuiti ai rispettivi Stati membri, in conformita' dell'articolo 14. In questo caso, gli Stati membri di tali organismi intergovernativi non possono esercitare il proprio diritto di voto individuale.
Art. 6
Articolo 6
Composizione del Consiglio Internazionale della gomma naturale
1. La massima autorita' dell'Organizzazione e' costituita dal Consiglio internazionale della gomma naturale, formato da tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Ciascun membro e' rappresentato al Consiglio da un delegato e puo' designare sostituti e consiglieri che partecipino alle sessioni del Consiglio.
3. Un sostituto puo' essere autorizzato a deliberare ed a votare a nome del delegato durante l'assenza di quest'ultimo o in determi- nate circostanze.
Composizione del Consiglio Internazionale della gomma naturale
1. La massima autorita' dell'Organizzazione e' costituita dal Consiglio internazionale della gomma naturale, formato da tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Ciascun membro e' rappresentato al Consiglio da un delegato e puo' designare sostituti e consiglieri che partecipino alle sessioni del Consiglio.
3. Un sostituto puo' essere autorizzato a deliberare ed a votare a nome del delegato durante l'assenza di quest'ultimo o in determi- nate circostanze.
Art. 7
Articolo 7
Poteri e funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esegue o provvede all'esecuzione di tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo, ma non ha la facolta', e non e' da ritenersi autorizzato dai membri, a contrarre obblighi che esulino dalla portata del presente Accordo. In particolare esso non ha la capacita' di contrarre prestiti, senza che tuttavia' questa disposizione limiti l'applicazione dell'articolo 41, ne' puo' stipulare un qualsiasi contratto di scambio commerciale per la gomma naturale, eccetto che per quanto previsto specificamente dall'articolo 30, par. 5. Nell'esercizio della sua capacita' contrattuale, il Consiglio fa in modo che le condizioni del paragrafo 4 dell'articolo 48 siano portate mediante comunicazione scritta all'attenzione delle altre parti, ma l'eventuale omissione non invalida in se' tali contratti, ne' e' da considerarsi una rinuncia a limitare in tal modo la responsabilita' dei membri.
2. Il Consiglio approva, con voto speciale, i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente Accordo, compatibili con le sue disposizioni, ed in particolare il proprio regolamento interno e quello relativo ai comitati di cui all'articolo 18, la disciplina in materia di gestione e di funzionamento della scorta stabilizzatrice, il regolamento finanziario dell'Organizzazione e lo statuto del personale. Nel suo regolamento interno, il Consiglio puo' prevedere una procedura che gli consenta, senza riunirsi, di pronunciarsi su determinate questioni.
3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, nella sua prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio riesamina le norme ed i regolamenti istituiti a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, e li approva con le modifiche ritenute opportune. In attesa di tale approvazione, valgono le norme ed i regolamenti istituiti a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987.
4. Il Consiglio provvede a tenere gli archivi necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo.
5. Il Consiglio pubblica una relazione annuale sull'attivita' dell'Organizzazione e comunica ogni altra informazione che ritenga opportuna.
Poteri e funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esegue o provvede all'esecuzione di tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo, ma non ha la facolta', e non e' da ritenersi autorizzato dai membri, a contrarre obblighi che esulino dalla portata del presente Accordo. In particolare esso non ha la capacita' di contrarre prestiti, senza che tuttavia' questa disposizione limiti l'applicazione dell'articolo 41, ne' puo' stipulare un qualsiasi contratto di scambio commerciale per la gomma naturale, eccetto che per quanto previsto specificamente dall'articolo 30, par. 5. Nell'esercizio della sua capacita' contrattuale, il Consiglio fa in modo che le condizioni del paragrafo 4 dell'articolo 48 siano portate mediante comunicazione scritta all'attenzione delle altre parti, ma l'eventuale omissione non invalida in se' tali contratti, ne' e' da considerarsi una rinuncia a limitare in tal modo la responsabilita' dei membri.
2. Il Consiglio approva, con voto speciale, i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente Accordo, compatibili con le sue disposizioni, ed in particolare il proprio regolamento interno e quello relativo ai comitati di cui all'articolo 18, la disciplina in materia di gestione e di funzionamento della scorta stabilizzatrice, il regolamento finanziario dell'Organizzazione e lo statuto del personale. Nel suo regolamento interno, il Consiglio puo' prevedere una procedura che gli consenta, senza riunirsi, di pronunciarsi su determinate questioni.
3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, nella sua prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio riesamina le norme ed i regolamenti istituiti a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, e li approva con le modifiche ritenute opportune. In attesa di tale approvazione, valgono le norme ed i regolamenti istituiti a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987.
4. Il Consiglio provvede a tenere gli archivi necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo.
5. Il Consiglio pubblica una relazione annuale sull'attivita' dell'Organizzazione e comunica ogni altra informazione che ritenga opportuna.
Art. 8
Articolo 8
Delega dei poteri
1. Il Consiglio puo', con voto speciale, delegare ad ogni comitato istituito a norma dell'articolo 18, la facolta di esercitare in parte o integralmente poteri che, in conformita' con le disposizioni del presente accordo, non richiedono un voto speciile da parte del Consiglio. Nonostante la delega il Consiglio puo' in ogni momento discutere e deliberare su qualsiasi punto eventualmente delega.o ad uno dei suoi comitati.
2. Il Consiglio puo', con voto speciale, revocare qualsiasi potere delegato ad un comitato.
Delega dei poteri
1. Il Consiglio puo', con voto speciale, delegare ad ogni comitato istituito a norma dell'articolo 18, la facolta di esercitare in parte o integralmente poteri che, in conformita' con le disposizioni del presente accordo, non richiedono un voto speciile da parte del Consiglio. Nonostante la delega il Consiglio puo' in ogni momento discutere e deliberare su qualsiasi punto eventualmente delega.o ad uno dei suoi comitati.
2. Il Consiglio puo', con voto speciale, revocare qualsiasi potere delegato ad un comitato.
Art. 9
Articolo 9
Cooperazione con altri organismi
1. Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene opportune in materia di consultazione o di cooperazione con le Nazioni Unite ed i suoi organi e istituti specializzati, nonche' con gli altri organismi intergovernativi se del caso.
Il Consiglio puo' anche prendere disposizioni per mantenere i contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.
Cooperazione con altri organismi
1. Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene opportune in materia di consultazione o di cooperazione con le Nazioni Unite ed i suoi organi e istituti specializzati, nonche' con gli altri organismi intergovernativi se del caso.
Il Consiglio puo' anche prendere disposizioni per mantenere i contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.
Art. 10
Articolo 10
Ammissione di osservatori
Il Consiglio puo' invitare qualsiasi paese non membro, o qualsiasi organismo di cui all'articolo 9 a partecipare in qualita' di osservatore alle riunioni del Consiglio o dei comitati istituiti a norma dell'articolo 18.
Ammissione di osservatori
Il Consiglio puo' invitare qualsiasi paese non membro, o qualsiasi organismo di cui all'articolo 9 a partecipare in qualita' di osservatore alle riunioni del Consiglio o dei comitati istituiti a norma dell'articolo 18.
Art. 11
Articolo 11
Presidente e Vice-presidente del Consiglio
1. Il Consiglio elegge ogni anno il presidente ed il vice- presidente.
2. Il presidente ed il vice-presidente vengono eletti rispettivamente tra i rappresentanti dei membri esportatori e tra i rappresentanti dei membri importatori. La presidenza e la vice- presidenza si alterneranno ogni anno tra le due categorie di membri, a condizione, tuttavia che tale principio non impedisca la loro riconferma, in circostanze eccezionali, con voto speciale del Consiglio.
3. In caso di assenza temporanea il presidente viene sostituito dal vice-presidente. In caso di assenza temporanea concomitante del presidente e del vicepresidente, o di assenza di uno dei due o di ambedue, il Consiglio puo' eleggere nuovi titolari di queste funzioni tra i rappresentanti dei membri esportatori e/o i rappresentanti dei membri importatori secondo il caso a titolo provvisorio oppure definitivo, conformemente alle necessita'.
4. Ne' il Presidente, ne' alcun altro funzionario dell'Ufficio di Presidenza che presiede una riunione del Consiglio possono votare nella riunione stessa. I diritti di voto del membro che egli rappresenta possono tuttavia essere esercitati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 o dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3.
Presidente e Vice-presidente del Consiglio
1. Il Consiglio elegge ogni anno il presidente ed il vice- presidente.
2. Il presidente ed il vice-presidente vengono eletti rispettivamente tra i rappresentanti dei membri esportatori e tra i rappresentanti dei membri importatori. La presidenza e la vice- presidenza si alterneranno ogni anno tra le due categorie di membri, a condizione, tuttavia che tale principio non impedisca la loro riconferma, in circostanze eccezionali, con voto speciale del Consiglio.
3. In caso di assenza temporanea il presidente viene sostituito dal vice-presidente. In caso di assenza temporanea concomitante del presidente e del vicepresidente, o di assenza di uno dei due o di ambedue, il Consiglio puo' eleggere nuovi titolari di queste funzioni tra i rappresentanti dei membri esportatori e/o i rappresentanti dei membri importatori secondo il caso a titolo provvisorio oppure definitivo, conformemente alle necessita'.
4. Ne' il Presidente, ne' alcun altro funzionario dell'Ufficio di Presidenza che presiede una riunione del Consiglio possono votare nella riunione stessa. I diritti di voto del membro che egli rappresenta possono tuttavia essere esercitati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 o dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3.
Art. 12
Articolo 12
Direttore esecutivo, vice direttore esecutivo direttore della scorta stabilizzatrice e altro personale
1. Il Consiglio, nomina con voto speciale, un direttore esecutivo, un vice direttore esecutivo ed un direttore della scorta stabilizzatrice.
2. Le condizioni relative alla nomina del direttore esecutivo, del vice direttore esecutivo e del direttore della scorta stabilizzatrice sono stabilite dal Consiglio.
3. Il direttore esecutivo e' il principale funzionario amministrativo dell'Organizzazione ed e' responsabile di fronte al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo, in conformita' delle disposizioni del presente Accordo e delle decisioni del Consiglio.
4. Il vice direttore esecutivo e' responsabile in qualunque momento di fronte al direttore esecutivo. Egli sostituisce il direttore esecutivo quando quest'ultimo, per qualsiasi motivo, e' impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, oppure se l'incarico di direttore esecutivo e' temporaneamente vacante, nel qual caso e' direttamente responsabile di fronte al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento dell'Accordo. Il vice direttore esecutivo si occupa di tutti i problemi relativi all'Accordo.
5. Il direttore della scorta stabilizzatrice e' responsabile di fronte al direttore esecutivo ed al Consiglio dell'esecuzione dei compiti che gli incombono ai sensi del presente Accordo, nonche' dell'esecuzione di ogni altro compito che il Consiglio potra' affidargli. Il direttore della scorta stabilizzatrice e' responsabile della gestione quotidiana della scorta stessa e informa il direttore esecutivo del funzionamento generale della scorta stabilizzatrice, in modo che quest'ultimo possa garantirne l'efficacia ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.
6. Il personale e' nominato dal direttore esecutivo secondo le regole stabilite dal Consiglio. Il personale e' responsabile di fronte al Direttore esecutivo.
7. Il direttore esecutivo ed il restante personale, compreso il vice direttore esecutivo ed il direttore della scorta stabilizzatrice non devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio della gomma naturale, o in attivita' commerciali affini.
8. Nell'esercizio delle loro funzioni, il direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice ed il restante personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro ne' da alcuna autorita' non appartenente al Conslglio o ad un comitato istituito a norma dell'articolo 18. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro statuto di funzionari internazionali responsabili unicamente di fronte al Consiglio. Tutti i membri debbono rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del vice- direttore esecutivo, del direttore della scorta e degli altri funzionari e non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
Direttore esecutivo, vice direttore esecutivo direttore della scorta stabilizzatrice e altro personale
1. Il Consiglio, nomina con voto speciale, un direttore esecutivo, un vice direttore esecutivo ed un direttore della scorta stabilizzatrice.
2. Le condizioni relative alla nomina del direttore esecutivo, del vice direttore esecutivo e del direttore della scorta stabilizzatrice sono stabilite dal Consiglio.
3. Il direttore esecutivo e' il principale funzionario amministrativo dell'Organizzazione ed e' responsabile di fronte al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo, in conformita' delle disposizioni del presente Accordo e delle decisioni del Consiglio.
4. Il vice direttore esecutivo e' responsabile in qualunque momento di fronte al direttore esecutivo. Egli sostituisce il direttore esecutivo quando quest'ultimo, per qualsiasi motivo, e' impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, oppure se l'incarico di direttore esecutivo e' temporaneamente vacante, nel qual caso e' direttamente responsabile di fronte al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento dell'Accordo. Il vice direttore esecutivo si occupa di tutti i problemi relativi all'Accordo.
5. Il direttore della scorta stabilizzatrice e' responsabile di fronte al direttore esecutivo ed al Consiglio dell'esecuzione dei compiti che gli incombono ai sensi del presente Accordo, nonche' dell'esecuzione di ogni altro compito che il Consiglio potra' affidargli. Il direttore della scorta stabilizzatrice e' responsabile della gestione quotidiana della scorta stessa e informa il direttore esecutivo del funzionamento generale della scorta stabilizzatrice, in modo che quest'ultimo possa garantirne l'efficacia ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.
6. Il personale e' nominato dal direttore esecutivo secondo le regole stabilite dal Consiglio. Il personale e' responsabile di fronte al Direttore esecutivo.
7. Il direttore esecutivo ed il restante personale, compreso il vice direttore esecutivo ed il direttore della scorta stabilizzatrice non devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio della gomma naturale, o in attivita' commerciali affini.
8. Nell'esercizio delle loro funzioni, il direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice ed il restante personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro ne' da alcuna autorita' non appartenente al Conslglio o ad un comitato istituito a norma dell'articolo 18. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro statuto di funzionari internazionali responsabili unicamente di fronte al Consiglio. Tutti i membri debbono rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del vice- direttore esecutivo, del direttore della scorta e degli altri funzionari e non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 13
Articolo 13
Sessioni
1. Come regola generale, il Consiglio tiene una sessione regolare per semestre.
2. Oltre alle sessioni in circostanze espressamente stabilite nel presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione speciale, per propria decisione oppure qualora ne facciano richiesta:
a) il presidente del Consiglio;
b) il direttore esecutivo;
c) la maggioranza dei membri esportatori;
d) la maggioranza dei membri importatori;
e) uno o piu' membri esportatori che dispongano di almeno 200
voti, oppure
f) uno o piu' membri importatori che dispongano di almeno 200 voti.
3. Le sessioni vengono tenute nella sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non disponga altrimenti.
Se, su invito di uno dei membri, il Consiglio non si riunisce nella sede dell'Organizzazione, detto membro deve pagare i costi supplementari sostenuti dal Consiglio.
4. I membri vengono avvertiti delle sessioni e dei relativi ordini del giorno dal direttore esecutivo, in consultazione con il presidente del Consiglio, con un preavviso di almeno 30 giorni, tranne in casi di emergenza, quando la comunicazione deve essere inviata con almeno dieci giorni di anticipo.
Sessioni
1. Come regola generale, il Consiglio tiene una sessione regolare per semestre.
2. Oltre alle sessioni in circostanze espressamente stabilite nel presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione speciale, per propria decisione oppure qualora ne facciano richiesta:
a) il presidente del Consiglio;
b) il direttore esecutivo;
c) la maggioranza dei membri esportatori;
d) la maggioranza dei membri importatori;
e) uno o piu' membri esportatori che dispongano di almeno 200
voti, oppure
f) uno o piu' membri importatori che dispongano di almeno 200 voti.
3. Le sessioni vengono tenute nella sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non disponga altrimenti.
Se, su invito di uno dei membri, il Consiglio non si riunisce nella sede dell'Organizzazione, detto membro deve pagare i costi supplementari sostenuti dal Consiglio.
4. I membri vengono avvertiti delle sessioni e dei relativi ordini del giorno dal direttore esecutivo, in consultazione con il presidente del Consiglio, con un preavviso di almeno 30 giorni, tranne in casi di emergenza, quando la comunicazione deve essere inviata con almeno dieci giorni di anticipo.
Art. 14
Articolo 14
Ripartizione dei voti
1. I membri esportatori ed i membri importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1.000 voti.
2. Ciascun membro esportatore dispone di un voto iniziale su 1.000 da ripartire, tranne nel caso di un membro esportatore con esportazioni nette inferiori a 10.000 t annue. I voti rimanenti vengono ripartiti tra i membri esportatori per quanto possibile in proporzione al volume delle loro rispettive esportazioni nette di gomma naturale e per un periodo di cinque anni civili a decorrere dai sei anni civili precedenti alla ripartizione dei voti.
3. I voti dei membri importatori vengono nella misura del possibile ripartiti in proporzione alla media delle rispettive importazioni nette di gomma naturale nel periodo di tre anni civili, a decorrere dai quattro anni civili precedenti la ripartizione dei voti. Ogni membro importatore tuttavia, riceve un voto anche se la propria quota proporzionale di importazioni nette non raggiunge un volume sufficiente da giustificare detta procedura.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27 relativi ai contributi dei membri importatori e dell'articolo 38, il Consiglio, nella sua prima sessione, elabora un quadro delle esportazioni nette dei membri esportatori, nonche' un quadro delle importazioni nette dei membri importatori, soggetti a revisione annua in conformita' del presente articolo.
5. Non vi sono voti frazionari.
6. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio ripartisce i voti per quell'anno, e tale ripartizione rimane in vigore fino alla prima sessione regolare dell'anno seguente, salvo quanto disposto dai paragrato 7 del presente articolo. In seguito, il Consiglio ripartisce i voti per ciascun anno all'inizio della prima sessione regolare dell'anno.
Detta ripartizione rimane in vigore fino alla prima sessione regolare dell'anno seguente, salvo quanto disposto dal paragrafo 7 del presente articolo.
7. Qualora intervenga un cambiamento della partecipazione all'Organizzazione, o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma delle disposizioni del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti entro la categoria o le categorie interessate, in conformita' del disposto del presente articolo.
8. Qualora l'esclusione, in virtu' dell'articolo 65, oppure il recesso di un membro, in applicazione degli articoli 64 e 63, provochi una riduzione ad una percentuale inferiore all'80% della quota totale degli scambi dei membri restanti in una delle due categorie, il Consiglio si riunisce e decide in merito ai termini, alle condizioni ed al futuro del presente Accordo, considerando in particolare la necessita' di mantenere un efficace funzionamento della scorta stabilizzatrice, senza imporre un eccessivo onere finanziario ai membri rimanenti.
Ripartizione dei voti
1. I membri esportatori ed i membri importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1.000 voti.
2. Ciascun membro esportatore dispone di un voto iniziale su 1.000 da ripartire, tranne nel caso di un membro esportatore con esportazioni nette inferiori a 10.000 t annue. I voti rimanenti vengono ripartiti tra i membri esportatori per quanto possibile in proporzione al volume delle loro rispettive esportazioni nette di gomma naturale e per un periodo di cinque anni civili a decorrere dai sei anni civili precedenti alla ripartizione dei voti.
3. I voti dei membri importatori vengono nella misura del possibile ripartiti in proporzione alla media delle rispettive importazioni nette di gomma naturale nel periodo di tre anni civili, a decorrere dai quattro anni civili precedenti la ripartizione dei voti. Ogni membro importatore tuttavia, riceve un voto anche se la propria quota proporzionale di importazioni nette non raggiunge un volume sufficiente da giustificare detta procedura.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27 relativi ai contributi dei membri importatori e dell'articolo 38, il Consiglio, nella sua prima sessione, elabora un quadro delle esportazioni nette dei membri esportatori, nonche' un quadro delle importazioni nette dei membri importatori, soggetti a revisione annua in conformita' del presente articolo.
5. Non vi sono voti frazionari.
6. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio ripartisce i voti per quell'anno, e tale ripartizione rimane in vigore fino alla prima sessione regolare dell'anno seguente, salvo quanto disposto dai paragrato 7 del presente articolo. In seguito, il Consiglio ripartisce i voti per ciascun anno all'inizio della prima sessione regolare dell'anno.
Detta ripartizione rimane in vigore fino alla prima sessione regolare dell'anno seguente, salvo quanto disposto dal paragrafo 7 del presente articolo.
7. Qualora intervenga un cambiamento della partecipazione all'Organizzazione, o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma delle disposizioni del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti entro la categoria o le categorie interessate, in conformita' del disposto del presente articolo.
8. Qualora l'esclusione, in virtu' dell'articolo 65, oppure il recesso di un membro, in applicazione degli articoli 64 e 63, provochi una riduzione ad una percentuale inferiore all'80% della quota totale degli scambi dei membri restanti in una delle due categorie, il Consiglio si riunisce e decide in merito ai termini, alle condizioni ed al futuro del presente Accordo, considerando in particolare la necessita' di mantenere un efficace funzionamento della scorta stabilizzatrice, senza imporre un eccessivo onere finanziario ai membri rimanenti.
Art. 15
Articolo 15
Procedura di voto
1. Ciascun membro dispone, per il voto, di tutti i voti che gli sono attribuiti in sede di Consiglio, e non e' autorizzato a frazionarli.
2. Con una notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi membro esportatore puo' autorizzare un altro membro esportatore, e qualsiasi membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a esercitare il suo diritto di voto in una sessione o in una riunione del Consiglio.
3. Un membro autorizzato da un altro membro ad utilizzare i voti di cui tale altro membro dispone deve utilizzare detti voti nelle forme autorizzate.
4. Se un membro si astiene, si considera che non ha utilizzato i suoi voti. Un membro presente che non vota e' considerato astenuto.
Procedura di voto
1. Ciascun membro dispone, per il voto, di tutti i voti che gli sono attribuiti in sede di Consiglio, e non e' autorizzato a frazionarli.
2. Con una notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi membro esportatore puo' autorizzare un altro membro esportatore, e qualsiasi membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a esercitare il suo diritto di voto in una sessione o in una riunione del Consiglio.
3. Un membro autorizzato da un altro membro ad utilizzare i voti di cui tale altro membro dispone deve utilizzare detti voti nelle forme autorizzate.
4. Se un membro si astiene, si considera che non ha utilizzato i suoi voti. Un membro presente che non vota e' considerato astenuto.
Art. 16
Articolo 16
Quorum
1. Il quorum richiesto per ogni seduta del Consiglio e' determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che i membri presenti detengano almeno due terzi dei voti totali delle rispettive categorie.
2. Qualora non si raggiunga il quorum in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo nel giorno stabilito per la riunione e nel giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno e nei giorni successivi, il quroum e costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie.
3. Ogni membro rappresentato in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 15 e' considerato presente.
Quorum
1. Il quorum richiesto per ogni seduta del Consiglio e' determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che i membri presenti detengano almeno due terzi dei voti totali delle rispettive categorie.
2. Qualora non si raggiunga il quorum in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo nel giorno stabilito per la riunione e nel giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno e nei giorni successivi, il quroum e costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie.
3. Ogni membro rappresentato in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 15 e' considerato presente.
Art. 17
Articolo 17
Decisioni
1. Il Consiglio prende le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.
2. Quando un membro si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 15 ed il suo voto viene espresso in una riunione del Consiglio, ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, detto membro viene considerato presente e votante.
Decisioni
1. Il Consiglio prende le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.
2. Quando un membro si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 15 ed il suo voto viene espresso in una riunione del Consiglio, ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, detto membro viene considerato presente e votante.
Art. 18
Articolo 18
Istituzione di comitati
1. Continuano ad esistere i seguenti comitati istituiti dall'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979:
a) comitato di gestione;
b) comitato per il funzionamento della scorta stabilizzatrice;
c) comitato per le statistiche;
d) comitato per le altre disposizioni.
Il Consiglio puo' anche istituire altri comitati mediante voto speciale.
2. Ogni comitato e' responsabile di fronte al Consiglio. Il Consiglio, con voto speciale, determina la composizione ed i compiti di ogni comitato.
Istituzione di comitati
1. Continuano ad esistere i seguenti comitati istituiti dall'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979:
a) comitato di gestione;
b) comitato per il funzionamento della scorta stabilizzatrice;
c) comitato per le statistiche;
d) comitato per le altre disposizioni.
Il Consiglio puo' anche istituire altri comitati mediante voto speciale.
2. Ogni comitato e' responsabile di fronte al Consiglio. Il Consiglio, con voto speciale, determina la composizione ed i compiti di ogni comitato.
Art. 19
Articolo 19
Commissione di esperti
1. Il Consiglio puo' nominare una commissione di esperti scelti nel settore dell'industria e del commercio della gomma dei membri esportatori ed importatori.
2. Se questa commissione di esperti viene nominata, essa si mette a disposizione del Consiglio e dei comitati per esprimere pareri e fornire assistenza, in particolare sul funzionamento della scorta stabilizzatrice e sulle altre disposizioni di cui all'articolo 43.
3. Il Consiglio stabilisce la composizione, le funzioni ed il regolamento amministrativo della commissione.
Commissione di esperti
1. Il Consiglio puo' nominare una commissione di esperti scelti nel settore dell'industria e del commercio della gomma dei membri esportatori ed importatori.
2. Se questa commissione di esperti viene nominata, essa si mette a disposizione del Consiglio e dei comitati per esprimere pareri e fornire assistenza, in particolare sul funzionamento della scorta stabilizzatrice e sulle altre disposizioni di cui all'articolo 43.
3. Il Consiglio stabilisce la composizione, le funzioni ed il regolamento amministrativo della commissione.
Art. 20
Articolo 20
Privilegi ed immunita'
1. L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica, ed in particolare, ma ferme restando le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 48, dispone della capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, del vicedirettore esecutivo, del direttore della scorta stabilizzatrice, del restante personale e degli esperti, nonche' delle delegazioni dei membri, continuano ad essere regolati dall'Accordo di sede tra il governo ospite e l'Organizzazione firmato il 10 giugno 1987, a cui possono essere apportate le modifiche idonee a garantire il buon funzionamento del presente accordo.
3. Se la sede dell'Organizzazione e' trasferita in un altro paese membro dell'Organizzazione, il governo di quest'ultimo provvedera' a concludere al piu' presto un accordo di sede con l'Organizzazione/soggetto all'approvazione del Consiglio.
4. In attesa della conclusione dell'Accordo di sede di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Organizzazione chiede al governo ospite di esonerare da ogni imposizione fiscale, entro i limiti della sua legislazione, gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione al proprio personale nonche' gli averi, redditi ed altri beni dell'Organizzazione.
5. L'Organizzazione puo' inoltre concludere, con uno o piu' altri governi, degli accordi che saranno soggetti all'approvazione del Consiglio, relativi ai privilegi ed alle immunita' se del caso necessarie per la buona applicazione del presente accordo.
6. L'accordo di sede e' indipendente dal presente accordo. Esso scade tuttavia alle sequenti condizioni:
a) per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione;
b) qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospite; oppure
c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
Privilegi ed immunita'
1. L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica, ed in particolare, ma ferme restando le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 48, dispone della capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, del vicedirettore esecutivo, del direttore della scorta stabilizzatrice, del restante personale e degli esperti, nonche' delle delegazioni dei membri, continuano ad essere regolati dall'Accordo di sede tra il governo ospite e l'Organizzazione firmato il 10 giugno 1987, a cui possono essere apportate le modifiche idonee a garantire il buon funzionamento del presente accordo.
3. Se la sede dell'Organizzazione e' trasferita in un altro paese membro dell'Organizzazione, il governo di quest'ultimo provvedera' a concludere al piu' presto un accordo di sede con l'Organizzazione/soggetto all'approvazione del Consiglio.
4. In attesa della conclusione dell'Accordo di sede di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Organizzazione chiede al governo ospite di esonerare da ogni imposizione fiscale, entro i limiti della sua legislazione, gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione al proprio personale nonche' gli averi, redditi ed altri beni dell'Organizzazione.
5. L'Organizzazione puo' inoltre concludere, con uno o piu' altri governi, degli accordi che saranno soggetti all'approvazione del Consiglio, relativi ai privilegi ed alle immunita' se del caso necessarie per la buona applicazione del presente accordo.
6. L'accordo di sede e' indipendente dal presente accordo. Esso scade tuttavia alle sequenti condizioni:
a) per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione;
b) qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospite; oppure
c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
Art. 21
Articolo 21
Contabilita' finanziaria
1. Per il funzionamento e la gestione del presente Accordo vengono istituiti due bilanci:
a) Il bilancio della scorta stabilizzatrice;
b) Il bilancio amministrativo.
2. Vengono iscritte nel bilancio della scorta stabilizzatrice le seguenti entrate e spese relative alla istituzione, al funzionamento ed alla gestione della scorta stabilizzatrice: i contributi versati da membri a norma dell'articolo 27, i ricavi delle vendite di scorte che formano la scorta stabilizzatrice o spese per acquisti di tali scorte; gli interessi sui depositi del bilancio della scorta stabilizzatrice; i costi relativi alle commissioni di acquisto e di vendita, all'immagazzinamento, al trasporto ed imballaggio, alla manutenzione e alla rotazione, e le spese assicurative. Tuttavia il Consiglio puo', con voto speciale, iscrivere nel bilancio della scorta stabilizzatrice qualsiasi altro tipo di entrata o spesa attribuibile a transazioni od operazioni connesse alla scorta stabilizzatrice.
3. Tutte le altre entrate e spese relative al funzionamento del presente accordo vengono iscritte nel bilancio amministrativo. Tali altre spese vengono normalmente coperte dai contributi dei membri valutati in conformita' all'articolo 24.
4. L'Organizzazione non e' responsabile delle spese delle delegazioni o degli osservatori inviati presso il Consiglio o qualsiasi comitato creato a norma dell'articolo 18.
Contabilita' finanziaria
1. Per il funzionamento e la gestione del presente Accordo vengono istituiti due bilanci:
a) Il bilancio della scorta stabilizzatrice;
b) Il bilancio amministrativo.
2. Vengono iscritte nel bilancio della scorta stabilizzatrice le seguenti entrate e spese relative alla istituzione, al funzionamento ed alla gestione della scorta stabilizzatrice: i contributi versati da membri a norma dell'articolo 27, i ricavi delle vendite di scorte che formano la scorta stabilizzatrice o spese per acquisti di tali scorte; gli interessi sui depositi del bilancio della scorta stabilizzatrice; i costi relativi alle commissioni di acquisto e di vendita, all'immagazzinamento, al trasporto ed imballaggio, alla manutenzione e alla rotazione, e le spese assicurative. Tuttavia il Consiglio puo', con voto speciale, iscrivere nel bilancio della scorta stabilizzatrice qualsiasi altro tipo di entrata o spesa attribuibile a transazioni od operazioni connesse alla scorta stabilizzatrice.
3. Tutte le altre entrate e spese relative al funzionamento del presente accordo vengono iscritte nel bilancio amministrativo. Tali altre spese vengono normalmente coperte dai contributi dei membri valutati in conformita' all'articolo 24.
4. L'Organizzazione non e' responsabile delle spese delle delegazioni o degli osservatori inviati presso il Consiglio o qualsiasi comitato creato a norma dell'articolo 18.
Art. 22
Articolo 22
Modalita' di pagamento
1. I pagamenti in contanti destinati al bilancio amministrativo o al bilancio della scorta stabilizzatrice devono essere effettuati in valute che si possono impiegare liberamente, oppure in valute convertibili sui principali mercati dei cambi esteri in altre impiegabili liberamente, e devono essere esenti da restrizioni di cambio.
Modalita' di pagamento
1. I pagamenti in contanti destinati al bilancio amministrativo o al bilancio della scorta stabilizzatrice devono essere effettuati in valute che si possono impiegare liberamente, oppure in valute convertibili sui principali mercati dei cambi esteri in altre impiegabili liberamente, e devono essere esenti da restrizioni di cambio.
Art. 23
Articolo 23
Revisione dei conti
1. Ogni esercizio finanziario, il Consiglio nomina dei revisori dei conti per verificare i libri contabili.
2. Un rendiconto del bilancio amministrativo dopo una revisione indipendente, viene presentato ai membri il prima possibile ma non oltre quattro mesi dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario. Un rendiconto del bilancio della scorta stabilizzatrice dopo una revisione indipendente viene presentato ai membri non prima di 60 giorni, ma non oltre quattro mesi dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario. I rendiconti verificati del bilancio amministrativo e del bilancio della scorta stabilizzatrice sono sottoposti, nelle forme appropriate, all'approvazione del Consiglio nella sessione regolare successiva. In seguito viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio revisionati.
Revisione dei conti
1. Ogni esercizio finanziario, il Consiglio nomina dei revisori dei conti per verificare i libri contabili.
2. Un rendiconto del bilancio amministrativo dopo una revisione indipendente, viene presentato ai membri il prima possibile ma non oltre quattro mesi dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario. Un rendiconto del bilancio della scorta stabilizzatrice dopo una revisione indipendente viene presentato ai membri non prima di 60 giorni, ma non oltre quattro mesi dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario. I rendiconti verificati del bilancio amministrativo e del bilancio della scorta stabilizzatrice sono sottoposti, nelle forme appropriate, all'approvazione del Consiglio nella sessione regolare successiva. In seguito viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio revisionati.
Art. 24
Articolo 24
Approvazione del bilancio preventivo amministrativo e fissazione dei contributi
1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio approva il bilancio preventivo per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore ed il termine del primo anno finanziario. In seguito il Consiglio approva il bilancio preventivo amministrativo per il successivo anno finanziario nella seconda meta' di ciascun anno finanziario. Il Consiglio stabilisce il contributo di ogni membro a tale bilancio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Il contributo di ciascun membro al bilancio preventivo amministrativo per ciascun anno finanziario deve rispettare la proporzione esistente tra il numero dei voti attribuiti al paese stesso al momento dell'approvazione del bilancio preventivo amministrativo per quell'anno finanziario ed il totale dei voti dei membri. Nella valutazione dei contributi i voti di ciascun membro devono essere calcolati indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto oppure dalla relativa nuova ripartizione dei voti.
3. Il Consiglio determina il contributo iniziale al bilancio preventivo amministrativo di ogni governo che diviene membro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in base al numero dei voti attribuiti a tale governo ed al periodo che decorre dalla data di adesione fino al termine dell'anno finanziario corrente. I contributi richiesti agli altri membri per lo stesso anno finanziario rimangono tuttavia invariati.
Approvazione del bilancio preventivo amministrativo e fissazione dei contributi
1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio approva il bilancio preventivo per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore ed il termine del primo anno finanziario. In seguito il Consiglio approva il bilancio preventivo amministrativo per il successivo anno finanziario nella seconda meta' di ciascun anno finanziario. Il Consiglio stabilisce il contributo di ogni membro a tale bilancio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Il contributo di ciascun membro al bilancio preventivo amministrativo per ciascun anno finanziario deve rispettare la proporzione esistente tra il numero dei voti attribuiti al paese stesso al momento dell'approvazione del bilancio preventivo amministrativo per quell'anno finanziario ed il totale dei voti dei membri. Nella valutazione dei contributi i voti di ciascun membro devono essere calcolati indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto oppure dalla relativa nuova ripartizione dei voti.
3. Il Consiglio determina il contributo iniziale al bilancio preventivo amministrativo di ogni governo che diviene membro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in base al numero dei voti attribuiti a tale governo ed al periodo che decorre dalla data di adesione fino al termine dell'anno finanziario corrente. I contributi richiesti agli altri membri per lo stesso anno finanziario rimangono tuttavia invariati.
Art. 25
Articolo 25
Pagamento dei contributi al bilancio preventivo amministrativo
1. I contributi al primo bilancio amministrativo devono essere pagati ad una data stabilita dal Consiglio nella sua prima sessione.
I contributi ai successivi bilanci amministrativi scadranno al 28 febbraio di ciascun anno finanziario. Il contributo iniziale di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, valutato in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo 24, per l'anno finanziario in questione, scadra' 60 giorni dopo la data di adesione.
2. Se un membro non ha versato integralmente il proprio contributo al bilancio preventivo amministrativo entro due mesi dalla scadenza in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo, il direttore esecutivo chiede al membro stesso di effettuare il pagamento nel piu' breve tempo possibile. Se un membro non versa il proprio contributo entro due mesi dalla richiesta del direttore esecutivo, vengono sospesi i suoi diritti di voto nell'Organizzazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio. Se, guattro mesi dopo detta richiesta da parte del direttore esecutivo, un membro non ha ancora pagato i propri contributi, tutti i suoi diritti a norma del presente accordo vengono sospesi dal Consiglio, salvo diversa deliberazione di quest'ultimo con voto speciale.
3. Per i contributi versati oltre il termine stabilito, il Consiglio applica una maggiorazione di mora calcolata in base al tasso d'interesse preferenziale del paese ospite a decorrere dalla data alla quale i contributi sono esigibili. Un membro puo', su sua domanda, essere dispensato dal Consiglio dal pagamento di tale maggiorazione di mora fino al 31 marzo dello stesso anno finanziario se, in ragione delle sue leggi e dei suoi regolamenti interni, non e' in grado di versare il suo contributo al bilancio amministrativo alla data in cui e' esigibile, in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo.
4. Un membro i cui diritti sono stati sospesi in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, conserva l'obbligo in particolare, di versare il suo contributo e di pagare tutti gli altri obblighi finanziari che gli spettano ai sensi del presente accordo.
Pagamento dei contributi al bilancio preventivo amministrativo
1. I contributi al primo bilancio amministrativo devono essere pagati ad una data stabilita dal Consiglio nella sua prima sessione.
I contributi ai successivi bilanci amministrativi scadranno al 28 febbraio di ciascun anno finanziario. Il contributo iniziale di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, valutato in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo 24, per l'anno finanziario in questione, scadra' 60 giorni dopo la data di adesione.
2. Se un membro non ha versato integralmente il proprio contributo al bilancio preventivo amministrativo entro due mesi dalla scadenza in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo, il direttore esecutivo chiede al membro stesso di effettuare il pagamento nel piu' breve tempo possibile. Se un membro non versa il proprio contributo entro due mesi dalla richiesta del direttore esecutivo, vengono sospesi i suoi diritti di voto nell'Organizzazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio. Se, guattro mesi dopo detta richiesta da parte del direttore esecutivo, un membro non ha ancora pagato i propri contributi, tutti i suoi diritti a norma del presente accordo vengono sospesi dal Consiglio, salvo diversa deliberazione di quest'ultimo con voto speciale.
3. Per i contributi versati oltre il termine stabilito, il Consiglio applica una maggiorazione di mora calcolata in base al tasso d'interesse preferenziale del paese ospite a decorrere dalla data alla quale i contributi sono esigibili. Un membro puo', su sua domanda, essere dispensato dal Consiglio dal pagamento di tale maggiorazione di mora fino al 31 marzo dello stesso anno finanziario se, in ragione delle sue leggi e dei suoi regolamenti interni, non e' in grado di versare il suo contributo al bilancio amministrativo alla data in cui e' esigibile, in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo.
4. Un membro i cui diritti sono stati sospesi in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, conserva l'obbligo in particolare, di versare il suo contributo e di pagare tutti gli altri obblighi finanziari che gli spettano ai sensi del presente accordo.
Art. 26
Articolo 26
Volume della scorta stabilizzatrice
Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, viene creata una scorta stabilizzatrice internazionale con un volume globale di 550.000 t, compreso l'insieme delle scorte ancora detenute a norma dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987. Ai sensi del presente accordo, la scorta rappresenta l'unico strumento di intervento sul mercato ai fini della stabilizzazione dei prezzi. Essa comprende:
(a) una scorta stabilizzatrice normale di 400.000 t, e
(b) una scorta stabilizzatrice di emergenza di 150.000 t.
Volume della scorta stabilizzatrice
Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, viene creata una scorta stabilizzatrice internazionale con un volume globale di 550.000 t, compreso l'insieme delle scorte ancora detenute a norma dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987. Ai sensi del presente accordo, la scorta rappresenta l'unico strumento di intervento sul mercato ai fini della stabilizzazione dei prezzi. Essa comprende:
(a) una scorta stabilizzatrice normale di 400.000 t, e
(b) una scorta stabilizzatrice di emergenza di 150.000 t.
Art. 27
Articolo 27
Finanziamento della scorta stabilizzatrice
1. I membri si impegnano a finanziare il costo totale della scorta stabilizzatrice internazionale istituita in virtu' dell'articolo 26, a condizione che le quote nel bilancio della scorta stabilizzatrice dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, detenute da quei membri di quello stesso accordo del 1987 che hanno aderito al presente accordo vengano riportate, con il consenso di ciascun membro, al bilancio della scorta stabilizzatrice a norma del presente accordo, conformemente alle procedure fissate a norma delle disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 3, dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987.
2. Il finanziamento della scorta stabilizzatrice normale e della scorta di emergenza viene eguamente suddiviso tra le categorie dei membri esportatori ed importatori. I contributi dei membri al bilancio della scorta vengono calcolati secondo il numero dei voti loro attribuiti in sede di Consiglio, ad eccezione di quanto disposto ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
3. Un membro importatore la cui quota di importazioni nette totali, secondo la tabella istituita dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 14, e' pari o inferiore allo 0,1% delle importazioni totali nette, contribuisce al bilancio della scorta nei seguenti modi:
(a) se la guota di importazioni nette totali di un membro e' uguale o inferiore a 0,1% ma superiore a 0,05%, il suo contributo sara' calcolato in base alla sua quota effettiva di importazioni nette totali;
(b) se la quota di importazioni nette totali di un membro e' uguale o inferiore a 0,05%, il suo contributo viene valutato in base ad una quota di 0,05% delle importazioni nette totali.
4. Nel periodo in cui il presente accordo e' in vigore provvisoriamente a norma del paragrafo 2 oppure della lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 61, l'impegno finanziario di ciascun membro esportatore o importatore nei confronti del bilancio della scorta stabilizzatrice non deve superare nel complesso il contributo del membro stesso, calcolato in base al numero di voti corrispondenti alle quote di percentuale, stabilite nelle tabelle redatte dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 14, dei totali di 275.000 t che spettano rispettivamente alle categorie dei membri esportatori ed importatori. Quando l'accordo e' in vigore a titolo provvisorio, gli obblighi finanziari dei membri devono essere suddivisi 'quamente tra le categorie degli importatori e degli esportatori. Ogni qualvolta l'impegno globale di una categoria sia superiore quello dell'altra, il maggiore dei due importi complessivi deve essere riportato a livello del minore riducendo i corrispondenti voti di ciascun membro proporzionalmente alle quote di voti derivate dalle tabelle stabilite dal Consiglio a norma del paragrafo 4 dell'articolo 14. In deroga alle disposizioni del presente paragrafo, e del paragrafo 1 dell'articolo 28, il contributo di un membro non puo'superare il 125% dell'importo del suo contributo totale, calcolato sulla base della quota del commercio mondiale quale risulta dall'allegato 1 o allegato B al presente accordo.
5. I costi totali della scorta stabilizzatrice normale e della scorta stabilizzatrice di emergenza di 550.000 t vengono finanziati con i contributi dei membri pagati in contanti al bilancio della scorta stabilizzatrice. Se del caso, detti contributi possono essere versati da opportune istituzioni dei membri interessati.
6. I costi totali della scorta stabilizzatrice internazionale di 550.000 t vengono pagati mediante prelievi sul conto della scorta stabilizzatrice e includono tutte le spese relative all'acquisto ed alla gestione della scorta stessa. Qualora il costo previsto di cui all'allegato C del presente accordo sia inferiore al costo totale relativo all'acquisto ed alla gestione della scorta, il Consiglio si riunisce e prende le disposizioni necessarie per chiedere i contributi necessari per coprire questi costi secondo le guote percentuali dei voti.
Finanziamento della scorta stabilizzatrice
1. I membri si impegnano a finanziare il costo totale della scorta stabilizzatrice internazionale istituita in virtu' dell'articolo 26, a condizione che le quote nel bilancio della scorta stabilizzatrice dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, detenute da quei membri di quello stesso accordo del 1987 che hanno aderito al presente accordo vengano riportate, con il consenso di ciascun membro, al bilancio della scorta stabilizzatrice a norma del presente accordo, conformemente alle procedure fissate a norma delle disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 3, dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987.
2. Il finanziamento della scorta stabilizzatrice normale e della scorta di emergenza viene eguamente suddiviso tra le categorie dei membri esportatori ed importatori. I contributi dei membri al bilancio della scorta vengono calcolati secondo il numero dei voti loro attribuiti in sede di Consiglio, ad eccezione di quanto disposto ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
3. Un membro importatore la cui quota di importazioni nette totali, secondo la tabella istituita dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 14, e' pari o inferiore allo 0,1% delle importazioni totali nette, contribuisce al bilancio della scorta nei seguenti modi:
(a) se la guota di importazioni nette totali di un membro e' uguale o inferiore a 0,1% ma superiore a 0,05%, il suo contributo sara' calcolato in base alla sua quota effettiva di importazioni nette totali;
(b) se la quota di importazioni nette totali di un membro e' uguale o inferiore a 0,05%, il suo contributo viene valutato in base ad una quota di 0,05% delle importazioni nette totali.
4. Nel periodo in cui il presente accordo e' in vigore provvisoriamente a norma del paragrafo 2 oppure della lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 61, l'impegno finanziario di ciascun membro esportatore o importatore nei confronti del bilancio della scorta stabilizzatrice non deve superare nel complesso il contributo del membro stesso, calcolato in base al numero di voti corrispondenti alle quote di percentuale, stabilite nelle tabelle redatte dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 14, dei totali di 275.000 t che spettano rispettivamente alle categorie dei membri esportatori ed importatori. Quando l'accordo e' in vigore a titolo provvisorio, gli obblighi finanziari dei membri devono essere suddivisi 'quamente tra le categorie degli importatori e degli esportatori. Ogni qualvolta l'impegno globale di una categoria sia superiore quello dell'altra, il maggiore dei due importi complessivi deve essere riportato a livello del minore riducendo i corrispondenti voti di ciascun membro proporzionalmente alle quote di voti derivate dalle tabelle stabilite dal Consiglio a norma del paragrafo 4 dell'articolo 14. In deroga alle disposizioni del presente paragrafo, e del paragrafo 1 dell'articolo 28, il contributo di un membro non puo'superare il 125% dell'importo del suo contributo totale, calcolato sulla base della quota del commercio mondiale quale risulta dall'allegato 1 o allegato B al presente accordo.
5. I costi totali della scorta stabilizzatrice normale e della scorta stabilizzatrice di emergenza di 550.000 t vengono finanziati con i contributi dei membri pagati in contanti al bilancio della scorta stabilizzatrice. Se del caso, detti contributi possono essere versati da opportune istituzioni dei membri interessati.
6. I costi totali della scorta stabilizzatrice internazionale di 550.000 t vengono pagati mediante prelievi sul conto della scorta stabilizzatrice e includono tutte le spese relative all'acquisto ed alla gestione della scorta stessa. Qualora il costo previsto di cui all'allegato C del presente accordo sia inferiore al costo totale relativo all'acquisto ed alla gestione della scorta, il Consiglio si riunisce e prende le disposizioni necessarie per chiedere i contributi necessari per coprire questi costi secondo le guote percentuali dei voti.
Art. 28
Articolo 28
Pagamento di contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice
1. Viene versato un contributo iniziale in contanti al bilancio della scorta pari a 70 milioni di ringgit malesi. Questa somma, che rappresenta una riserva del capitale d'esercizio per le operazioni relative alla scorta stabilizzatrice, viene suddivisa fra tutti i membri secondo le loro quote percentuali di voti in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, e diventa esigibile entro 60 giorni dalla prima sessione del Consiglio dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Il contributo iniziale di un membro esigibile a norma del presente paragrafo viene versato in tutto o in parte, con il consenso del membro, mediante trasferimento della quota in contanti detenuta da quest'ultimo nel bilancio della scorta, in applicazione dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979.
2. Il direttore esecutivo puo' richiedere i contributi in qualsiasi momento e indipendentemente dalle disposizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che il direttore della scorta attesti che i detti fondi sono necessari per il bilancio della scorta nei successivi quattro mesi.
3. Un contributo richiesto deve essere pagato dai membri entro 60 giorni a decorrere dalla data della notifica. Su richiesta di un membro o di piu' membri che rappresentano 200 voti nel Consiglio, quest'ultimo si riunisce in sessione speciale e puo' modificare o disapprovare la richiesta in base ad una valutazione dei fondi necessari per far fronte al funzionamento della scorta nei successivi quattro mesi. Se il Consiglio non riesce a prendere una decisione, i membri devono pagare i contributi in conformita' della notifica del direttore esecutivo.
4. I contributi richiesti per la scorta stabilizzatrice normale e per quella di emergenza vengono valutati al prezzo limite di azione minimo in vigore al momento in cui vengono richiesti detti contributi.
5. La richiesta di contributi destinati alla scorta di emergenza segue la seguente procedura:
(a) Al momento della revisione della scorta stabilizzatrice effettuata a 300.000 t, di cui all'articolo 31, il Consiglio adotta tutte le disposizioni di carattere finanziario e di altro tipo necessarie alla sollecita entrata in funzione della scorta stabilizzatrice di emergenza, compresa se del caso la richiesta di fondi;
(b) Se, con voto speciale in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 30, il Consiglio decide di fare intervenire la scorta stabilizzatrice d'emergenza, esso si accerta:
(i) che tutti i membri abbiano adottato tutte le disposizioni necessarie per finanziare la loro rispettiva quota nella scorta
stabilizzatrice di emergenza; e
(ii) che l'intervento della scorta stabilizzatrice di emergenza sia stato richiesto e che essa e' in grado di intervenire ai sensi dell'articolo 30.
Pagamento di contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice
1. Viene versato un contributo iniziale in contanti al bilancio della scorta pari a 70 milioni di ringgit malesi. Questa somma, che rappresenta una riserva del capitale d'esercizio per le operazioni relative alla scorta stabilizzatrice, viene suddivisa fra tutti i membri secondo le loro quote percentuali di voti in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, e diventa esigibile entro 60 giorni dalla prima sessione del Consiglio dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Il contributo iniziale di un membro esigibile a norma del presente paragrafo viene versato in tutto o in parte, con il consenso del membro, mediante trasferimento della quota in contanti detenuta da quest'ultimo nel bilancio della scorta, in applicazione dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979.
2. Il direttore esecutivo puo' richiedere i contributi in qualsiasi momento e indipendentemente dalle disposizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che il direttore della scorta attesti che i detti fondi sono necessari per il bilancio della scorta nei successivi quattro mesi.
3. Un contributo richiesto deve essere pagato dai membri entro 60 giorni a decorrere dalla data della notifica. Su richiesta di un membro o di piu' membri che rappresentano 200 voti nel Consiglio, quest'ultimo si riunisce in sessione speciale e puo' modificare o disapprovare la richiesta in base ad una valutazione dei fondi necessari per far fronte al funzionamento della scorta nei successivi quattro mesi. Se il Consiglio non riesce a prendere una decisione, i membri devono pagare i contributi in conformita' della notifica del direttore esecutivo.
4. I contributi richiesti per la scorta stabilizzatrice normale e per quella di emergenza vengono valutati al prezzo limite di azione minimo in vigore al momento in cui vengono richiesti detti contributi.
5. La richiesta di contributi destinati alla scorta di emergenza segue la seguente procedura:
(a) Al momento della revisione della scorta stabilizzatrice effettuata a 300.000 t, di cui all'articolo 31, il Consiglio adotta tutte le disposizioni di carattere finanziario e di altro tipo necessarie alla sollecita entrata in funzione della scorta stabilizzatrice di emergenza, compresa se del caso la richiesta di fondi;
(b) Se, con voto speciale in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 30, il Consiglio decide di fare intervenire la scorta stabilizzatrice d'emergenza, esso si accerta:
(i) che tutti i membri abbiano adottato tutte le disposizioni necessarie per finanziare la loro rispettiva quota nella scorta
stabilizzatrice di emergenza; e
(ii) che l'intervento della scorta stabilizzatrice di emergenza sia stato richiesto e che essa e' in grado di intervenire ai sensi dell'articolo 30.
Art. 29
Articolo 29
Gamma dei prezzi
1. Per le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono fissati i seguenti prezzi:
(a) prezzo di riferimento;
(b) prezzo minimo di intervento;
(c) prezzo massimo di intervento;
(d) prezzo limite di azione minimo;
(e) prezzo limite di azione massimo,
(f) prezzo indicativo minimo, e
(g) prezzo indicativo massimo
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo di riferimento sara' il prezzo di riferimento applicabile il 28 dicembre 1995.
3. Il prezzo d'intervento massimo ed il prezzo d'intervento minimo saranno rispettivamente calcolati ad un livello superiore ed inferiore al 15% del prezzo di riferimento, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale.
4. Il prezzo limite di azione massimo e minimo verra' calcolato rispettivamente ad un livello superiore ed inferiore al 20% del prezzo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti con voto speciale.
5. I prezzi calcolati in conformita' dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo vengono arrotondati alla frazione di centesimo.
6. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, i prezzi indicativi minimi e massimi vengono stabiliti inizialmente a 157 e 270 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo, rispettivamente.
Gamma dei prezzi
1. Per le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono fissati i seguenti prezzi:
(a) prezzo di riferimento;
(b) prezzo minimo di intervento;
(c) prezzo massimo di intervento;
(d) prezzo limite di azione minimo;
(e) prezzo limite di azione massimo,
(f) prezzo indicativo minimo, e
(g) prezzo indicativo massimo
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo di riferimento sara' il prezzo di riferimento applicabile il 28 dicembre 1995.
3. Il prezzo d'intervento massimo ed il prezzo d'intervento minimo saranno rispettivamente calcolati ad un livello superiore ed inferiore al 15% del prezzo di riferimento, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale.
4. Il prezzo limite di azione massimo e minimo verra' calcolato rispettivamente ad un livello superiore ed inferiore al 20% del prezzo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti con voto speciale.
5. I prezzi calcolati in conformita' dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo vengono arrotondati alla frazione di centesimo.
6. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, i prezzi indicativi minimi e massimi vengono stabiliti inizialmente a 157 e 270 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo, rispettivamente.
Art. 30
Articolo 30
Gestione della scorta stabilizzatrice
1. Se, rispetto alla gamma dei prezzi stabilita all'articolo 29, o successivamente riveduta in conformita' degli articoli 31 e 39, il prezzo indicatore di mercato di cui all'articolo 32:
(a) e' pari o superiore al prezzo limite di azione massimo, il direttore della scorta stabilizzatrice deve difendere il prezzo limite di azione massimo offrendo in vendita gomma naturale finche' il prezzo indicatore di marcato non risulti inferiore al prezzo limite di azione massimo;
(b) supera il prezzo di intervento massimo, il direttore della scorta puo' vendere gomma naturale, in difesa del prezzo limite di azione massimo;
(c) e' pari al prezzo di intervento massimo o minimo, o ad un livello intermedio, il direttore della scorta stabilizzatrice non deve acquistare o vendere gomma naturale tranne che per far fronte alle responsabilita che gli incombono ai sensi dell'articolo 35 per la rotazione della scorta;
(d) e' inferiore al prezzo di intervento minimo, il direttore della scorta puo' acquistare gomma naturale in difesa del prezzo limite di azione minimo;
(e) e' pari o inferiore al prezzo limite di azione minimo, il direttore della scorta stabilizzatrice deve difendere il prezzo limite di azione minimo offrendo di comprare gomma naturale finche' il prezzo indicatore di mercato non superi il prezzo limite di azione minimo.
2. Quando le vendite o gli acquisti per la scorta stabilizzatrice raggiungono il livello di 400.000 t, il Consiglio decide, con voto speciale, sull'opportunita' di rendere operante la scorta stabilizzatrice di emergenza alle seguenti condizioni:
(a) al prezzo limite di azione minimo o massimo, oppure
(b) ad ogni prezzo compreso tra il prezzo limite di azione minimo ed il prezzo indicativo minimo, oppure tra il prezzo limite di azione massimo ed il prezzo indicativo massimo.
3. Salvo diversa decisione del Consiglio formulata con voto speciale, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore della scorta deve usare la "corta stabilizzatrice di emergenza per difendere il prezzo indicativo minimo rendendo operativa la scorta di emergenza quando il prezzo indicatore di mercato raggiunge un livello superiore a 2 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo al prezzo indicativo minimo, nonche' per difendere il prezzo indicativo massimo rendendo operativa la scorta stabilizzatrice di emergenza quando il prezzo indicatore di mercato si trova ad un livello inferiore di 2 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo al prezzo indicativo massimo.
4. Deve essere utilizzata la totalita' di gomma naturale della scorta stabilizzatrice compresa la scorta stabilizzatrice normale e quella di emergenza per evitare che il prezzo indicatore di mercato scenda ad un livello inferiore al prezzo indicativo minimo o superi il prezzo indicativo massimo.
5. Gli acquisti e le vendite trattate dal direttore della scorta stabilizzatrice devono essere effettuati tramite i mercati commerciali ufficiali, ai prezzi correnti, e tutte le sue transazioni devono vertere sulla gomma naturale, concretamente disponibile per la spedizione al massimo un mese dopo la fine del primo mese di quotazione sul mercato in oggetto, o per la consegna su un mercato di consumo nel mese (o nei mesi) di consegna che corrispondono di regola ai mesi di spedizione su detto mercato. Ai fini del funzionamento efficace della scorta stabilizzatrice, il Consiglio puo' decidere per consenso di autorizzare il direttore della scorta stabilizzatrice a acquistare contratti a termine, di due mesi al massimo, alla condizione imprescindibile che le consegne siano effettuate alla scadenza.
6. Per facilitare la gestione della scorta stabilizzatrice il Consiglio istituisce filiali ed altri servizi dell'Ufficio del direttore della scorta stabilizzatrice, se necessario, sui mercati ufficiali della gomma e nelle sedi di magazzini riconosciuti.
7. Il direttore della scorta stabilizzatrice prepara un resoconto mensile sulle transazioni e sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta stabilizzatrice. Trenta giorni dopo la fine di ogni mese, la relativa relazione sara' trasmessa ai membri.
8. Le informazioni sulle transazioni relative alla scorta devono comprendere le quantita', i prezzi, i tipi, i livelli ed i mercati di tutte le operazioni, comprese le rotazioni effettuate. I dati sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta, devono includere inoltre i tassi di interesse, i termini e le condizioni relative ai depositi, le valute trattate e le altre informazioni pertinenti sulle voci di cui al paragrafo 2 dell'articolo 21.
Gestione della scorta stabilizzatrice
1. Se, rispetto alla gamma dei prezzi stabilita all'articolo 29, o successivamente riveduta in conformita' degli articoli 31 e 39, il prezzo indicatore di mercato di cui all'articolo 32:
(a) e' pari o superiore al prezzo limite di azione massimo, il direttore della scorta stabilizzatrice deve difendere il prezzo limite di azione massimo offrendo in vendita gomma naturale finche' il prezzo indicatore di marcato non risulti inferiore al prezzo limite di azione massimo;
(b) supera il prezzo di intervento massimo, il direttore della scorta puo' vendere gomma naturale, in difesa del prezzo limite di azione massimo;
(c) e' pari al prezzo di intervento massimo o minimo, o ad un livello intermedio, il direttore della scorta stabilizzatrice non deve acquistare o vendere gomma naturale tranne che per far fronte alle responsabilita che gli incombono ai sensi dell'articolo 35 per la rotazione della scorta;
(d) e' inferiore al prezzo di intervento minimo, il direttore della scorta puo' acquistare gomma naturale in difesa del prezzo limite di azione minimo;
(e) e' pari o inferiore al prezzo limite di azione minimo, il direttore della scorta stabilizzatrice deve difendere il prezzo limite di azione minimo offrendo di comprare gomma naturale finche' il prezzo indicatore di mercato non superi il prezzo limite di azione minimo.
2. Quando le vendite o gli acquisti per la scorta stabilizzatrice raggiungono il livello di 400.000 t, il Consiglio decide, con voto speciale, sull'opportunita' di rendere operante la scorta stabilizzatrice di emergenza alle seguenti condizioni:
(a) al prezzo limite di azione minimo o massimo, oppure
(b) ad ogni prezzo compreso tra il prezzo limite di azione minimo ed il prezzo indicativo minimo, oppure tra il prezzo limite di azione massimo ed il prezzo indicativo massimo.
3. Salvo diversa decisione del Consiglio formulata con voto speciale, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore della scorta deve usare la "corta stabilizzatrice di emergenza per difendere il prezzo indicativo minimo rendendo operativa la scorta di emergenza quando il prezzo indicatore di mercato raggiunge un livello superiore a 2 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo al prezzo indicativo minimo, nonche' per difendere il prezzo indicativo massimo rendendo operativa la scorta stabilizzatrice di emergenza quando il prezzo indicatore di mercato si trova ad un livello inferiore di 2 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo al prezzo indicativo massimo.
4. Deve essere utilizzata la totalita' di gomma naturale della scorta stabilizzatrice compresa la scorta stabilizzatrice normale e quella di emergenza per evitare che il prezzo indicatore di mercato scenda ad un livello inferiore al prezzo indicativo minimo o superi il prezzo indicativo massimo.
5. Gli acquisti e le vendite trattate dal direttore della scorta stabilizzatrice devono essere effettuati tramite i mercati commerciali ufficiali, ai prezzi correnti, e tutte le sue transazioni devono vertere sulla gomma naturale, concretamente disponibile per la spedizione al massimo un mese dopo la fine del primo mese di quotazione sul mercato in oggetto, o per la consegna su un mercato di consumo nel mese (o nei mesi) di consegna che corrispondono di regola ai mesi di spedizione su detto mercato. Ai fini del funzionamento efficace della scorta stabilizzatrice, il Consiglio puo' decidere per consenso di autorizzare il direttore della scorta stabilizzatrice a acquistare contratti a termine, di due mesi al massimo, alla condizione imprescindibile che le consegne siano effettuate alla scadenza.
6. Per facilitare la gestione della scorta stabilizzatrice il Consiglio istituisce filiali ed altri servizi dell'Ufficio del direttore della scorta stabilizzatrice, se necessario, sui mercati ufficiali della gomma e nelle sedi di magazzini riconosciuti.
7. Il direttore della scorta stabilizzatrice prepara un resoconto mensile sulle transazioni e sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta stabilizzatrice. Trenta giorni dopo la fine di ogni mese, la relativa relazione sara' trasmessa ai membri.
8. Le informazioni sulle transazioni relative alla scorta devono comprendere le quantita', i prezzi, i tipi, i livelli ed i mercati di tutte le operazioni, comprese le rotazioni effettuate. I dati sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta, devono includere inoltre i tassi di interesse, i termini e le condizioni relative ai depositi, le valute trattate e le altre informazioni pertinenti sulle voci di cui al paragrafo 2 dell'articolo 21.
Art. 31
Articolo 31
Riesame e revisione della gamma dei prezzi
A. Prezzo di riferimento
1. L'esame e la revisione del prezzo di riferimento devono basarsi sulle tendenze di mercato e/o sulle variazioni nette della scorta stabilizzatrice, subordinatamente al paragrafo 2 del presente articolo. Immediatamente prima della 1 sessione del Consiglio dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, ed in seguito ogni 12 mesi, il direttore della scorta stabilizzatrice calcola il prezzo indicatore giornaliero medio di mercato per il semestre precedente e lo confronta con i prezzi d'intervento minimo e massimo. La data alla quale si procedera' a detto calcolo e' stabilita con almeno tre mesi di anticipo, salvo nel caso del primo riesame ed e' immediatamente precedente ad una sessione del Consiglio.
(a) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova al medesimo livello del prezzo d'intervento massimo o del prezzo d'intervento minimo, o se e' compresa tra questi due prezzi, il prezzo di riferimento non deve essere modificato.
(b) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova ad un livello inferiore al prezzo di intervento minimo, il prezzo di riferimento sara' automaticamente diminuito del 5% rispetto al suo livello al momento della revisione e con effetto a decorrere dal giorno successivo. Di regola il Consiglio si riunisce in tale giorno e prende atto della revisione. Il Consiglio puo' riesaminare il prezzo di riferimento e con voto speciale decidere di ridurlo di una percentuale piu' elevata.
(c) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione e' superiore al prezzo d'intervento massimo, il prezzo di riferimento sara' aumentato automaticamente del 5% rispetto al suo livello al momento della revisione, e con effetto a decorrere dal giorno successivo. Di regola il Consiglio si riunisce in tale giorno e prende atto della revisione. Il Consiglio puo' riesaminare il prezzo di riferimento e con voto speciale decidere di ridurlo di una percentuale piu' elevata.
d) Tuttavia, nella prima sessione ordinaria tenuta dal consiglio dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, ogni revisione automatica in applicazione del capoverso b) o c) del paragrafo 1 dell'articolo 31 e' del 4%.
e) Ai fini del confronto, il prezzo di riferimento ed il prezzo indicatore giornaliero medio del mercato per il semestre precedente sono calcolati approssimativamente al secondo decimale.
2. Se, dopo l'ultima sessione regolare del Consiglio, si e' verificata una variazione netta della scorta stabilizzatrice pari a 100.000 t, il direttore esecutivo convoca una sessione speciale del Consiglio per valutare la situazione. Il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di prendere le misure adeguate, tra cui:
(a) sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice;
(b) modifica del tasso di acquisto o di vendita della scorta;
(c) revisione del prezzo di riferimento.
3. Se si sono verificati acquisti o vendite della scorta stabilizzatrice per un ammontare netto di 300.000 t a decorrere da: (a) l'ultima revisione a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 dell'Accordo internazionale sulla gamma naturale del 1987, (b) l'ultima revisione a norma del presente paragrafo, oppure (c) l'ultima revisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, con prevalenza per la situazione piu' recente, il prezzo di riferimento deve essere diminuito o aumentato rispettivamente del 3% rispetto al livello del momento, a meno che il Consiglio con voto speciale decida di aumentarlo o di diminuirlo, a seconda dei casi, di una percentuale piu' elevata.
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 29, nessun adeguamento del prezzo di riferimento deve essere tale da far si' che il prezzo limite di azioni oltrepassi il prezzo indicativo.
5. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 31, nessun adeguamento del prezzo di riferimento deve essere tale da far si' che il prezzo d'intervento oltrepassi il livello al quale viene mobilitata la scorta stabilizzatrice d'emergenza, secondo il paragrato 3 dell'articolo 30.
B. Prezzi indicativi
6. Il Consiglio, con voto speciale, puo' modificare i prezzi indicativi massimi e minimi durante le revisioni di cui alla presente sezione di questo articolo.
7. Il Consiglio provvede ad armonizzare qualsiasi revisione dei prezzi indicativi con l'evoluzione delle tendenze e della situazione del mercato. A questo proposito, il Consiglio deve prendere in considerazione le tendenze relative ai prezzi, al consumo, all'offerta, ai costi di produzione ed alle scorte di gomma naturale, nonche' la quantita' di gomma naturale della scorta stabilizzatrice e la situazione finanziaria del relativo bilancio.
8. I prezzi indicativi minimi e massimi sono soggetti a revisione nei seguenti casi;
(a) 24 mesi dopo l'ultimo esame a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera (a) dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, oppure, qualora tale accordo entri in vigore dopo il 1 maggio 1996, nella prima sessione del Consiglio ai sensi del presente accordo, e successivamente, ad intervalli di 24 mesi;
(b) in circostanze eccezionali, su richiesta di uno o piu' membri
che rappresentino almeno 200 voti in sede di Consiglio, e
(c) quando il prezzo di riferimento e' stato (i) ridotto dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo minimo o l'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987 oppure (ii) aumentato dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo massimo, o dopo l'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, di una percentuale' di almeno il 3% di cui al paragrafo 3 del presente articolo e di almeno il 5% di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di almeno la stessa percentuale in applicazione dei paragrafi 1, 2 e/o 3 del presente articolo, a condizione che la media del prezzo indicatore di mercato giornaliero nei sessanta giorni successivi all'ultima revisione del prezzo di riferimento sia, rispettivamente, inferiore al prezzo di intervento minimo o superiore al prezzo di intervento massimo.
9. In deroga ai paragrafi da 6, 7 e 8 del presente articolo, il prezzo indicativo massimo o minimo non viene aumentato se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, in applicazione del presente articolo, e' inferiore al prezzo di riferimento. Analogamente, il prezzo indicativo massimo o minimo non deve essere diminuito se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, a norma del presente articolo, e' superiore al prezzo di riferimento.
Riesame e revisione della gamma dei prezzi
A. Prezzo di riferimento
1. L'esame e la revisione del prezzo di riferimento devono basarsi sulle tendenze di mercato e/o sulle variazioni nette della scorta stabilizzatrice, subordinatamente al paragrafo 2 del presente articolo. Immediatamente prima della 1 sessione del Consiglio dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, ed in seguito ogni 12 mesi, il direttore della scorta stabilizzatrice calcola il prezzo indicatore giornaliero medio di mercato per il semestre precedente e lo confronta con i prezzi d'intervento minimo e massimo. La data alla quale si procedera' a detto calcolo e' stabilita con almeno tre mesi di anticipo, salvo nel caso del primo riesame ed e' immediatamente precedente ad una sessione del Consiglio.
(a) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova al medesimo livello del prezzo d'intervento massimo o del prezzo d'intervento minimo, o se e' compresa tra questi due prezzi, il prezzo di riferimento non deve essere modificato.
(b) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova ad un livello inferiore al prezzo di intervento minimo, il prezzo di riferimento sara' automaticamente diminuito del 5% rispetto al suo livello al momento della revisione e con effetto a decorrere dal giorno successivo. Di regola il Consiglio si riunisce in tale giorno e prende atto della revisione. Il Consiglio puo' riesaminare il prezzo di riferimento e con voto speciale decidere di ridurlo di una percentuale piu' elevata.
(c) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione e' superiore al prezzo d'intervento massimo, il prezzo di riferimento sara' aumentato automaticamente del 5% rispetto al suo livello al momento della revisione, e con effetto a decorrere dal giorno successivo. Di regola il Consiglio si riunisce in tale giorno e prende atto della revisione. Il Consiglio puo' riesaminare il prezzo di riferimento e con voto speciale decidere di ridurlo di una percentuale piu' elevata.
d) Tuttavia, nella prima sessione ordinaria tenuta dal consiglio dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, ogni revisione automatica in applicazione del capoverso b) o c) del paragrafo 1 dell'articolo 31 e' del 4%.
e) Ai fini del confronto, il prezzo di riferimento ed il prezzo indicatore giornaliero medio del mercato per il semestre precedente sono calcolati approssimativamente al secondo decimale.
2. Se, dopo l'ultima sessione regolare del Consiglio, si e' verificata una variazione netta della scorta stabilizzatrice pari a 100.000 t, il direttore esecutivo convoca una sessione speciale del Consiglio per valutare la situazione. Il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di prendere le misure adeguate, tra cui:
(a) sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice;
(b) modifica del tasso di acquisto o di vendita della scorta;
(c) revisione del prezzo di riferimento.
3. Se si sono verificati acquisti o vendite della scorta stabilizzatrice per un ammontare netto di 300.000 t a decorrere da: (a) l'ultima revisione a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 dell'Accordo internazionale sulla gamma naturale del 1987, (b) l'ultima revisione a norma del presente paragrafo, oppure (c) l'ultima revisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, con prevalenza per la situazione piu' recente, il prezzo di riferimento deve essere diminuito o aumentato rispettivamente del 3% rispetto al livello del momento, a meno che il Consiglio con voto speciale decida di aumentarlo o di diminuirlo, a seconda dei casi, di una percentuale piu' elevata.
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 29, nessun adeguamento del prezzo di riferimento deve essere tale da far si' che il prezzo limite di azioni oltrepassi il prezzo indicativo.
5. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 31, nessun adeguamento del prezzo di riferimento deve essere tale da far si' che il prezzo d'intervento oltrepassi il livello al quale viene mobilitata la scorta stabilizzatrice d'emergenza, secondo il paragrato 3 dell'articolo 30.
B. Prezzi indicativi
6. Il Consiglio, con voto speciale, puo' modificare i prezzi indicativi massimi e minimi durante le revisioni di cui alla presente sezione di questo articolo.
7. Il Consiglio provvede ad armonizzare qualsiasi revisione dei prezzi indicativi con l'evoluzione delle tendenze e della situazione del mercato. A questo proposito, il Consiglio deve prendere in considerazione le tendenze relative ai prezzi, al consumo, all'offerta, ai costi di produzione ed alle scorte di gomma naturale, nonche' la quantita' di gomma naturale della scorta stabilizzatrice e la situazione finanziaria del relativo bilancio.
8. I prezzi indicativi minimi e massimi sono soggetti a revisione nei seguenti casi;
(a) 24 mesi dopo l'ultimo esame a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera (a) dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, oppure, qualora tale accordo entri in vigore dopo il 1 maggio 1996, nella prima sessione del Consiglio ai sensi del presente accordo, e successivamente, ad intervalli di 24 mesi;
(b) in circostanze eccezionali, su richiesta di uno o piu' membri
che rappresentino almeno 200 voti in sede di Consiglio, e
(c) quando il prezzo di riferimento e' stato (i) ridotto dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo minimo o l'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987 oppure (ii) aumentato dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo massimo, o dopo l'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, di una percentuale' di almeno il 3% di cui al paragrafo 3 del presente articolo e di almeno il 5% di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di almeno la stessa percentuale in applicazione dei paragrafi 1, 2 e/o 3 del presente articolo, a condizione che la media del prezzo indicatore di mercato giornaliero nei sessanta giorni successivi all'ultima revisione del prezzo di riferimento sia, rispettivamente, inferiore al prezzo di intervento minimo o superiore al prezzo di intervento massimo.
9. In deroga ai paragrafi da 6, 7 e 8 del presente articolo, il prezzo indicativo massimo o minimo non viene aumentato se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, in applicazione del presente articolo, e' inferiore al prezzo di riferimento. Analogamente, il prezzo indicativo massimo o minimo non deve essere diminuito se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, a norma del presente articolo, e' superiore al prezzo di riferimento.
Art. 32
Articolo 32
Prezzo indicatore di mercato
1. Il prezzo indicatore di mercato giornaliero e' costituito dalla media ponderata e composta - rappresentativa del mercato della gomma naturale - dei prezzi ufficiali giornalieri come definiti dal Consiglio sulle piazze di Kuala Lumpur, Londra, New York e Singapore e su tutti gli altri mercati commerciali ufficiali che il Consiglio potra' determinare. Inizialmente il prezzo indicatore di mercato giornaliero e' stabilito secondo i prezzi del RSS 1, del RSS 3 e del TSR 20, i cui coefficienti di ponderazione devono essere calcolati secondo il rapporto 2:3:5. Tutte le quotazioni devono essere convertite in valori fob porti di Malysia e Singapore nelle valute malesi e di Singapore.
2. La composizione per tipo/qualita', i coefficienti di ponderazione, il metodo di calcolo del prezzo indicatore giornaliero del mercato ed il numero di mercati sono soggetti a revisione e possono essere modificati dal Consiglio con voto speciale affinche' tale prezzo sia rappresentativo del mercato della gomma naturale. Il Consiglio puo' decidere, con voto speciale, di includere altri mercati commerciali ufficiali nel calcolo del prezzo indicatore giornaliero del mercato se tali mercati sono considerati come aventi influenza sul prezzo internazionale della gomma naturale.
3. Il prezzo indicatore di mercato e' considerato superiore, pari o inferiore ai livelli di prezzo specificati nel presente Accordo se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri di mercato registrata negli ultimi cinque giorni di mercato e' superiore, pari o inferiore a detti livelli di prezzi.
Prezzo indicatore di mercato
1. Il prezzo indicatore di mercato giornaliero e' costituito dalla media ponderata e composta - rappresentativa del mercato della gomma naturale - dei prezzi ufficiali giornalieri come definiti dal Consiglio sulle piazze di Kuala Lumpur, Londra, New York e Singapore e su tutti gli altri mercati commerciali ufficiali che il Consiglio potra' determinare. Inizialmente il prezzo indicatore di mercato giornaliero e' stabilito secondo i prezzi del RSS 1, del RSS 3 e del TSR 20, i cui coefficienti di ponderazione devono essere calcolati secondo il rapporto 2:3:5. Tutte le quotazioni devono essere convertite in valori fob porti di Malysia e Singapore nelle valute malesi e di Singapore.
2. La composizione per tipo/qualita', i coefficienti di ponderazione, il metodo di calcolo del prezzo indicatore giornaliero del mercato ed il numero di mercati sono soggetti a revisione e possono essere modificati dal Consiglio con voto speciale affinche' tale prezzo sia rappresentativo del mercato della gomma naturale. Il Consiglio puo' decidere, con voto speciale, di includere altri mercati commerciali ufficiali nel calcolo del prezzo indicatore giornaliero del mercato se tali mercati sono considerati come aventi influenza sul prezzo internazionale della gomma naturale.
3. Il prezzo indicatore di mercato e' considerato superiore, pari o inferiore ai livelli di prezzo specificati nel presente Accordo se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri di mercato registrata negli ultimi cinque giorni di mercato e' superiore, pari o inferiore a detti livelli di prezzi.
Art. 33
Articolo 33
Composizione delle scorte stabilizzatrici
1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio deve definire i tipi ed i gradi riconosciuti a livello internazionale relativi ai fogli affumicati rigati nonche' alle qualita di gomme specifiche da inserire nella scorta stabilizzatrice, a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri;
(a) i tipi ed i gradi inferiori di gomma naturale autorizzata da inserire nella scorta stabilizzatrice, devono essere RSS 3 e TSE 20, e
(b) devono essere citati tutti i tipi ed i gradi autorizzati in applicazione della lettera (a) del presente paragrafo, che rappresentano almeno il 3% degli scambi internazionali del precedente anno civile nel settore della gomma naturale.
2. Con voto speciale il Consiglio puo' modificare detti criteri e/o tipi/gradi scelti, se necessario, a far si' che la composizione della scorta stabilizzatrice corrisponda all'evoluzione della situazione del mercato, agli obiettivi di stabilizzazione del presente Accordo, nonche' all'esigenza di mantenere ad un alto livello commerciale la qualita della scorta stabilizzatrice.
3. Nel promuovere gli obiettivi di stabilizzazione del presente Accordo, il direttore della scorta deve fare in modo che la composizione della scorta stabilizzatrice rifletta concretamente la struttura delle esportazioni e delle importazioni nel settore della gomma naturale.
4. Con voto speciale, il Consiglio puo' ordinare al direttore della scorta stabilizzatrice di modificare la composizione della scorta stessa, se questa misura e' necessaria ai fini della stabilizzazione dei prezzi.
Composizione delle scorte stabilizzatrici
1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio deve definire i tipi ed i gradi riconosciuti a livello internazionale relativi ai fogli affumicati rigati nonche' alle qualita di gomme specifiche da inserire nella scorta stabilizzatrice, a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri;
(a) i tipi ed i gradi inferiori di gomma naturale autorizzata da inserire nella scorta stabilizzatrice, devono essere RSS 3 e TSE 20, e
(b) devono essere citati tutti i tipi ed i gradi autorizzati in applicazione della lettera (a) del presente paragrafo, che rappresentano almeno il 3% degli scambi internazionali del precedente anno civile nel settore della gomma naturale.
2. Con voto speciale il Consiglio puo' modificare detti criteri e/o tipi/gradi scelti, se necessario, a far si' che la composizione della scorta stabilizzatrice corrisponda all'evoluzione della situazione del mercato, agli obiettivi di stabilizzazione del presente Accordo, nonche' all'esigenza di mantenere ad un alto livello commerciale la qualita della scorta stabilizzatrice.
3. Nel promuovere gli obiettivi di stabilizzazione del presente Accordo, il direttore della scorta deve fare in modo che la composizione della scorta stabilizzatrice rifletta concretamente la struttura delle esportazioni e delle importazioni nel settore della gomma naturale.
4. Con voto speciale, il Consiglio puo' ordinare al direttore della scorta stabilizzatrice di modificare la composizione della scorta stessa, se questa misura e' necessaria ai fini della stabilizzazione dei prezzi.
Art. 34
Articolo 34
Ubicazione delle scorte che compongono la scorta stabilizzatrice
1. L'ubicazione delle scorte che compongono la scorta stabilizzatrice deve consentire un funzionamento esonomico ed efficiente sul piano commerciale. In base a questo principio, le scorte devono esser situate nel territorio dei membri esportatori ed importatori a meno che, con voto speciale, il Consiglio non decida altrimenti. La ripartizione della gomma naturale della scorta stabilizzatrice tra i membri deve essere effettuata compatibilmente con gli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo, e con costi minimi.
2. Per mantenere un alto livello di qualita' commerciale, le scorte stabilizzatrici devono essere depositate unicamente in magazzini approvati in base a criteri definiti dal Consiglio dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987 o modificati dal Consiglio ai sensi del presente Accordo.
3. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio deve compilare ed approvare l'elenco dei magazzini, insieme alle norme necessarie per il loro impiego. Se necessario, il Consiglio puo' rivedere l'elenco di magazzini approvato dal Consiglio dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, nonche' i criteri fissati dallo stesso Consiglio, e mantenerli in vigore oppure riesaminarli di conseguenza.
4. Il Consiglio deve inoltre rivedere periodicamente l'ubicazione delle scorte che compongono la scorta stabilizzatrice e, con un voto speciale, puo' incaricare il direttore della scorta stabilizzatrice di modificare l'ubicazione delle scorte stesse ai fini di un funzionamento economico ed efficiente sul piano commerciale.
Ubicazione delle scorte che compongono la scorta stabilizzatrice
1. L'ubicazione delle scorte che compongono la scorta stabilizzatrice deve consentire un funzionamento esonomico ed efficiente sul piano commerciale. In base a questo principio, le scorte devono esser situate nel territorio dei membri esportatori ed importatori a meno che, con voto speciale, il Consiglio non decida altrimenti. La ripartizione della gomma naturale della scorta stabilizzatrice tra i membri deve essere effettuata compatibilmente con gli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo, e con costi minimi.
2. Per mantenere un alto livello di qualita' commerciale, le scorte stabilizzatrici devono essere depositate unicamente in magazzini approvati in base a criteri definiti dal Consiglio dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987 o modificati dal Consiglio ai sensi del presente Accordo.
3. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio deve compilare ed approvare l'elenco dei magazzini, insieme alle norme necessarie per il loro impiego. Se necessario, il Consiglio puo' rivedere l'elenco di magazzini approvato dal Consiglio dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, nonche' i criteri fissati dallo stesso Consiglio, e mantenerli in vigore oppure riesaminarli di conseguenza.
4. Il Consiglio deve inoltre rivedere periodicamente l'ubicazione delle scorte che compongono la scorta stabilizzatrice e, con un voto speciale, puo' incaricare il direttore della scorta stabilizzatrice di modificare l'ubicazione delle scorte stesse ai fini di un funzionamento economico ed efficiente sul piano commerciale.
Art. 35
Articolo 35
Mantenimento della qualita' delle scorte che compongono la scorta stabilizzatrice
Il direttore della scorta stabilizzatrice si accerta che tutte le scorte che compongono la scorta stabilizzatrice siano acquistate e mantenute ad un alto livello commerciale di qualita'. Pertanto egli deve provvedere al rinnovo della gomma naturale depositata nella scorta stabilizzatrice in misura necessaria per mantenere tali livelli, tenendo opportunamente conto del costo della rotazione, nonche' della sua incidenza sulla stabilita' del mercato. I costi della rotazione vengono iscritti nel bilancio della scorta stabilizzatrice.
Mantenimento della qualita' delle scorte che compongono la scorta stabilizzatrice
Il direttore della scorta stabilizzatrice si accerta che tutte le scorte che compongono la scorta stabilizzatrice siano acquistate e mantenute ad un alto livello commerciale di qualita'. Pertanto egli deve provvedere al rinnovo della gomma naturale depositata nella scorta stabilizzatrice in misura necessaria per mantenere tali livelli, tenendo opportunamente conto del costo della rotazione, nonche' della sua incidenza sulla stabilita' del mercato. I costi della rotazione vengono iscritti nel bilancio della scorta stabilizzatrice.
Art. 36
Articolo 36
Limitazione o sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice
1. In deroga all'articolo 30, il Consiglio, se riunito in sessione puo' limitare o sospendere con voto speciale le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi attribuiti da detto articolo al direttore della scorta non consente di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.
2. Se il Consiglio non e' riunito in sessione, il direttore esecutivo, previa consultazione del presidente puo' limitare o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti dall'articolo 30 al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.
3. Immediatamente dopo la decisione di limitare o di sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore esecutivo convoca una sessione del Consiglio per esaminare detta decisione. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 13, il Consiglio si riunisce entro dieci giorni dalla data della restrizione o della sospensione, e con voto speciale, conferma o annulla detta restrizione o sospensione. Se il Consiglio non giunge ad una decisione durante questa sessione, le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono riprese senza alcuna restrizione in virtu' del presente articolo.
4. Finche' resta in vigore una qualsiasi restrizione o sospensione delle operazioni della scorta stabilizzatrice decisa in conformita' del presente articolo, il Consiglio rivede tale decisione ad intervalli non superiori a tre mesi. Se in una sessione dedicata a tale riesame, il Consiglio non conferma, con voto speciale, il proseguimento della restrizione o sospensione, o non perviene ad una decisione, le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono riprese senza restrizioni.
Limitazione o sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice
1. In deroga all'articolo 30, il Consiglio, se riunito in sessione puo' limitare o sospendere con voto speciale le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi attribuiti da detto articolo al direttore della scorta non consente di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.
2. Se il Consiglio non e' riunito in sessione, il direttore esecutivo, previa consultazione del presidente puo' limitare o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti dall'articolo 30 al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.
3. Immediatamente dopo la decisione di limitare o di sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore esecutivo convoca una sessione del Consiglio per esaminare detta decisione. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 13, il Consiglio si riunisce entro dieci giorni dalla data della restrizione o della sospensione, e con voto speciale, conferma o annulla detta restrizione o sospensione. Se il Consiglio non giunge ad una decisione durante questa sessione, le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono riprese senza alcuna restrizione in virtu' del presente articolo.
4. Finche' resta in vigore una qualsiasi restrizione o sospensione delle operazioni della scorta stabilizzatrice decisa in conformita' del presente articolo, il Consiglio rivede tale decisione ad intervalli non superiori a tre mesi. Se in una sessione dedicata a tale riesame, il Consiglio non conferma, con voto speciale, il proseguimento della restrizione o sospensione, o non perviene ad una decisione, le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono riprese senza restrizioni.
Art. 37
Articolo 37
Penalita' per il mancato pacamento dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice
1. Qualora non adempia all'obbligo di contribuire al bilancio della scorta stabilizzatrice entro il giorno di scadenza dei contributi richiesti, un membro viene considerato in arretrato. Un membro in arretrato di 60 giorni e oltre, non viene considerato membro ai fini del voto sui problemi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. In sede di Consiglio vengono sospesi i diritti di voto e di altro tipo di un membro in arretrato di 60 giorni e oltre, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale.
3. Un membro in arretrato di pagamento deve sostenere l'onere degli interessi calcolati al tasso preferenziale in vigore nel paese ospite a decorrere dall'ultimo giorno di scadenza dei pagamenti. Gli altri membri importatori ed esportatori possono coprire gli arretrati su base volontaria.
4. Un membro non e' considerato in arretrato di pagamento se il mancato versamento dei suoi contributi nella loro integralita' deriva unicamente da fluttuazioni del tasso di cambio nei 60 giorni successivi alla chiamata di contributi. In questo caso, nessun interesse e' applicato all'ammontare non pagato. Tuttavia la parte di contributi non versata dovra' essere pagata dal membro entro 60 giorni dopo il versamento.
5. Qualora venga effettuato il pagamento in arretrato con soddisfazione del Consiglio, vengono ripristinati i diritti di voto e di altro tipo del membro interessato. Se gli arretrati sono stati anticipati da altri membri, questi ultimi sono rimborsati integralmente.
Penalita' per il mancato pacamento dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice
1. Qualora non adempia all'obbligo di contribuire al bilancio della scorta stabilizzatrice entro il giorno di scadenza dei contributi richiesti, un membro viene considerato in arretrato. Un membro in arretrato di 60 giorni e oltre, non viene considerato membro ai fini del voto sui problemi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. In sede di Consiglio vengono sospesi i diritti di voto e di altro tipo di un membro in arretrato di 60 giorni e oltre, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale.
3. Un membro in arretrato di pagamento deve sostenere l'onere degli interessi calcolati al tasso preferenziale in vigore nel paese ospite a decorrere dall'ultimo giorno di scadenza dei pagamenti. Gli altri membri importatori ed esportatori possono coprire gli arretrati su base volontaria.
4. Un membro non e' considerato in arretrato di pagamento se il mancato versamento dei suoi contributi nella loro integralita' deriva unicamente da fluttuazioni del tasso di cambio nei 60 giorni successivi alla chiamata di contributi. In questo caso, nessun interesse e' applicato all'ammontare non pagato. Tuttavia la parte di contributi non versata dovra' essere pagata dal membro entro 60 giorni dopo il versamento.
5. Qualora venga effettuato il pagamento in arretrato con soddisfazione del Consiglio, vengono ripristinati i diritti di voto e di altro tipo del membro interessato. Se gli arretrati sono stati anticipati da altri membri, questi ultimi sono rimborsati integralmente.
Art. 38
Articolo 38
Adeguamento dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice 1. Al momento della ripartizione dei voti nella prima sessione regolare di ogni anno finanziario, oppure ogni volta che si verifica un cambiamento dei membri dell'Organizzazione, il Consiglio provvede ad apportare i necessari adeguamenti al contributo di ciascun membro al bilancio della scorta stabilizzatrice, in applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il direttore esecutivo deve quindi stabilire quanto segue:
(a) il contributo netto in contanti di ciascun membro, calcolato sottraendo i rimborsi dei contributi effettuatigli in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo, dalla somma di tutti i contributi pagati dal membro stesso a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo;
(b) il totale netto delle richieste di contributi rappresentato dalla somma delle richieste consecutive, al quale viene sottratto il totale dei rimborsi effettuati a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
(c) il contributo netto riveduto di ciascun membro, ottenuto dividendo il totale netto delle richieste di contributi tra i membri, in base alla quota di voti riveduta di ciascun membro (nell'ambito del totale dei voti in sede di Consiglio), in conformita' dell'articolo 14, fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 27, purche' la quota di voti di ciascun membro ai fini del presente articolo venga calcolata indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto di un membro o dalla corrispondente ripartizione dei voti.
Quando il contributo netto in contanti di un membro supera il suo contributo netto riveduto, la differenza, al netto di eventuali interessi ancora da pagare sugli arretrati, gli viene rimborsata mediante prelievo sul bilancio della scorta stabilizzatrice. Quando invece il contributo netto in contanti e' inferiore al contributo netto riveduto di un membro, quest'ultimo deve versare, sul bilancio della scorta stabilizzatrice, la differenza maggiorata di eventuali interessi ancora da pagare su arretrati.
2. Se il Consiglio, in considerazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 28, riscontra un'eccedenza di contributi netti in contante rispetto ai fondi richiesti per finanziare le operazioni della scorta stabilizzatrice nei quattro mesi successivi, detti contributi netti in contanti eccedentari detratti quelli iniziali, devono essere rimborsati dal Consiglio, a meno che quest'ultimo non decida con voto speciale di non effettuare detto rimborso o di corrispondere un importo inferiore. Le quote dell'importo da rimborsare dovute ai membri sono proporzionali ai rispettivi contributi netti in contanti e al netto di eventuali interessi ancora da pagare sugli arretrati. Il contributo richiesto ai membri in arretrato viene ridotto in proporzione pari a quella del rimborso rispetto al totale di contributi netti in contanti.
3. Su richiesta di un membro, il rimborso cui ha diritto puo' essere trattenuto nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Se un membro decide di mantenere il proprio rimborso in bilancio, l'importo gli sara' accreditato per eventuali contributi supplementari chiesti in conformita' dell'articolo 28. L'importo accreditato trattenuto nel bilancio della scorta stabilizzatrice, su richiesta di un membro, frutta un interesse calcolato in base al tasso d'interesse medio applicato ai fondi del bilancio della scorta stabilizzatrice, con decorrenza dall'ultimo giorno in cui l'importo dovrebbe di regola venire rimborsato al membro in questione, fino al giorno precedente l'effettivo rimborso.
4. Il direttore esecutivo informa immediatamente i membri di eventuali pagamenti o rimborsi da effettuare a seguito di adeguamenti apportati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Detti pagamenti da parte dei membri o i rimborsi ad essi dovuti, devono essere effettuati entro 60 giorni a decorrere dalla data di notifica inviata dal direttore esecutivo.
5. Qualora l'importo in contanti della scorta stabilizzatrice superi il valore totale dei contributi netti in contanti dei membri, tali fondi in eccedenza devono essere distribuiti alla scadenza del presente Accordo.
Adeguamento dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice 1. Al momento della ripartizione dei voti nella prima sessione regolare di ogni anno finanziario, oppure ogni volta che si verifica un cambiamento dei membri dell'Organizzazione, il Consiglio provvede ad apportare i necessari adeguamenti al contributo di ciascun membro al bilancio della scorta stabilizzatrice, in applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il direttore esecutivo deve quindi stabilire quanto segue:
(a) il contributo netto in contanti di ciascun membro, calcolato sottraendo i rimborsi dei contributi effettuatigli in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo, dalla somma di tutti i contributi pagati dal membro stesso a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo;
(b) il totale netto delle richieste di contributi rappresentato dalla somma delle richieste consecutive, al quale viene sottratto il totale dei rimborsi effettuati a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
(c) il contributo netto riveduto di ciascun membro, ottenuto dividendo il totale netto delle richieste di contributi tra i membri, in base alla quota di voti riveduta di ciascun membro (nell'ambito del totale dei voti in sede di Consiglio), in conformita' dell'articolo 14, fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 27, purche' la quota di voti di ciascun membro ai fini del presente articolo venga calcolata indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto di un membro o dalla corrispondente ripartizione dei voti.
Quando il contributo netto in contanti di un membro supera il suo contributo netto riveduto, la differenza, al netto di eventuali interessi ancora da pagare sugli arretrati, gli viene rimborsata mediante prelievo sul bilancio della scorta stabilizzatrice. Quando invece il contributo netto in contanti e' inferiore al contributo netto riveduto di un membro, quest'ultimo deve versare, sul bilancio della scorta stabilizzatrice, la differenza maggiorata di eventuali interessi ancora da pagare su arretrati.
2. Se il Consiglio, in considerazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 28, riscontra un'eccedenza di contributi netti in contante rispetto ai fondi richiesti per finanziare le operazioni della scorta stabilizzatrice nei quattro mesi successivi, detti contributi netti in contanti eccedentari detratti quelli iniziali, devono essere rimborsati dal Consiglio, a meno che quest'ultimo non decida con voto speciale di non effettuare detto rimborso o di corrispondere un importo inferiore. Le quote dell'importo da rimborsare dovute ai membri sono proporzionali ai rispettivi contributi netti in contanti e al netto di eventuali interessi ancora da pagare sugli arretrati. Il contributo richiesto ai membri in arretrato viene ridotto in proporzione pari a quella del rimborso rispetto al totale di contributi netti in contanti.
3. Su richiesta di un membro, il rimborso cui ha diritto puo' essere trattenuto nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Se un membro decide di mantenere il proprio rimborso in bilancio, l'importo gli sara' accreditato per eventuali contributi supplementari chiesti in conformita' dell'articolo 28. L'importo accreditato trattenuto nel bilancio della scorta stabilizzatrice, su richiesta di un membro, frutta un interesse calcolato in base al tasso d'interesse medio applicato ai fondi del bilancio della scorta stabilizzatrice, con decorrenza dall'ultimo giorno in cui l'importo dovrebbe di regola venire rimborsato al membro in questione, fino al giorno precedente l'effettivo rimborso.
4. Il direttore esecutivo informa immediatamente i membri di eventuali pagamenti o rimborsi da effettuare a seguito di adeguamenti apportati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Detti pagamenti da parte dei membri o i rimborsi ad essi dovuti, devono essere effettuati entro 60 giorni a decorrere dalla data di notifica inviata dal direttore esecutivo.
5. Qualora l'importo in contanti della scorta stabilizzatrice superi il valore totale dei contributi netti in contanti dei membri, tali fondi in eccedenza devono essere distribuiti alla scadenza del presente Accordo.
Art. 39
Articolo 39
Scorta stabilizzatrice e modifiche dei tassi di cambio
1. Qualora il tasso di cambio tra il ringgit malese/dollaro di Singapore e le valute dei principali esportatori ed importatori di gomma naturale cambi in modo tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il direttore esecutivo, a norma dell'articolo 36, oppure i membri in conformita' dell'articolo 13, possono chiedere la convocazione di una sessione speciale del Consiglio. Il Consiglio si riunisce entro dieci giorni per confermare od annullare disposizioni gia' adottate dal Direttore esecutivo in virtu' dell'articolo 36 e puo' decidere con voto speciale di prendere gli adeguati provvedimenti compresa la possibilita' di rivedere la gamma dei prezzi, secondo i principi di cui alla prima frase dei paragrafi 1 e 6 dell'articolo 31.
2. Con voto speciale il Consiglio puo' stabilire una procedura per determinare una variazione significativa nelle parita' di dette valute, unicamente al fine di una tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Qualora tra il ringgit malese e il dollaro di Singapore si verifichi una divergenza tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per esaminare la situazione e considerare la possibilita' di impiegare un'unica valuta.
Scorta stabilizzatrice e modifiche dei tassi di cambio
1. Qualora il tasso di cambio tra il ringgit malese/dollaro di Singapore e le valute dei principali esportatori ed importatori di gomma naturale cambi in modo tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il direttore esecutivo, a norma dell'articolo 36, oppure i membri in conformita' dell'articolo 13, possono chiedere la convocazione di una sessione speciale del Consiglio. Il Consiglio si riunisce entro dieci giorni per confermare od annullare disposizioni gia' adottate dal Direttore esecutivo in virtu' dell'articolo 36 e puo' decidere con voto speciale di prendere gli adeguati provvedimenti compresa la possibilita' di rivedere la gamma dei prezzi, secondo i principi di cui alla prima frase dei paragrafi 1 e 6 dell'articolo 31.
2. Con voto speciale il Consiglio puo' stabilire una procedura per determinare una variazione significativa nelle parita' di dette valute, unicamente al fine di una tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Qualora tra il ringgit malese e il dollaro di Singapore si verifichi una divergenza tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per esaminare la situazione e considerare la possibilita' di impiegare un'unica valuta.
Art. 40
Articolo 40
Procedure di liquidazione relative al bilancio della scorta stabilizzatrice
1. Al momento della scadenza del presente accordo, il direttore della scorta provvede a valutare il totale delle spese relative alla liquidazione o al trasferimento ad un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale, dell'attivo del bilancio della scorta stabilizzatrice, in conformita' del presente articolo e riserva detto importo in un conto separato. Se il saldo e' insufficiente, il direttore della scorta vende una quantita' di gomma naturale della scorta stabilizzatrice, sufficiente a fornire la somma supplementare richiesta.
2. La quota di ogni membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice viene calcolata come segue:
(a) il valore della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore del quantitativo totale di gomma naturale di ciascun tipo/grado, calcolato in base al livello inferiore dei prezzi correnti dei rispettivi tipi/gradi registrati sui mercati di cui all'articolo 32 nei trenta giorni di mercato precedenti la data di scadenza del presente accordo;
(b) il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore della scorta stessa, oltre al saldo in contanti alla data di scadenza del presente Accordo, al netto di ogni importo di riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
(c) il contributo netto in contanti di ogni membro corrisponde alla somma dei suoi contributi versati per la durata del presente accordo, al netto di tutti i rimborsi ricevuti a norma dell'articolo 38; gli interessi sugli arretrati versati in conformita' all'articolo 37 paragrafo 3, non costituiscono un contributo al bilancio della scorta stabilizzatrice;
(d) se il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice, e' superiore o inferiore all'ammontare totale dei contributi netti in contanti, l'eccedenza deve essere distribuita tra i membri in proporzione alla quota del contributo netto di ciascun membro calcolata in base alla ponderazione temporale a norma del presente accordo. L'eventuale disavanzo deve essere distribuiti fra i membri in proporzione al numero medio di voti detenuto da ciascuno durante il suo periodo di partecipazione all'accordo. Nel valutare la quota di disavanzi a carico di ciascun membro, i voti di ciascuno devono essere calcolati indipendentemente dall'eventuale sospensione dei diritti di voto o dall'eventuale ridistribuzione dei voti ad essa conseguente;
(e) la quota di ciascun membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice deve comprendere il contributo netto in contanti ridotto o aumentato delle proprie quote in disavanzo o in eccedenza nel bilancio della scorta stabilizzatrice, e diminuito del suo eventuale passivo dovuto ad interessi insoluti.
3. Se il presente Accordo viene immediatamente sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale, il Consiglio, con voto speciale, approva le procedure necessarie per trasferire adeguatamente nel nuovo accordo, secondo le norme ivi contenute, le quote del bilancio della scorta stabilizzatrice dei membri che intendono partecipare al nuovo accordo. I membri che non desiderano partecipare al nuovo Accordo hanno diritto al rimborso della propria quota:
(a) dai fondi liquidi disponibili in proporzione alla loro quota percentuale sull'ammontare totale dei contributi netti in contanti al bilancio della scorta stabilizzatrice, entro tre mesi;
(b) dai proventi netti ottenuti dalla cessione delle scorte che compongo la scorta stabilizzatrice, per mezzo di normali vendite o di trasferimento al nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale a prezzi di mercato correnti, operazione da concludere entro dodici mesi; a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida di aumentare i pagamenti a norma della lettera (a) del presente paragrafo.
4. Se il presente Accordo scade senza essere sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale dotato di una scorta stabilizzatrice, il Consiglio con voto speciale approva le procedure volte a disciplinare una regolare cessione della scorta stabilizzatrice entro il periodo massimo di cui al paragrafo 6 dell'articolo 67, fatte salve le seguenti condizioni:
(a) non devono essere effettuati altri acquisti di gomma naturale;
(b) l'Organizzazione non deve sostenere nuove spese ad eccezione di quelle necessarie per esaurire la scorta stabilizzatrice,
5. Fatta salva la possibilita' offerta ai membri di farsi rimborsare la propria quota in forma di gomma naturale in conformita' al paragrafo 6 del presente articolo, l'eventuale saldo in contanti del bilancio della scorta stabilizzatrice deve essere immediatamente distribuito ai membri in proporzione alle rispettive quote, determi- nate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
6. In sostituzione parziale o globale del pagamento in contanti, i membri possono scegliere di ritirare la propria quota nelle disponibilita di bilancio della scorta stabilizzatrice in forma di gomma naturale, secondo le procedure approvate dal Consiglio.
7. Il Consiglio approva le opportune procedure in materia di adeguamento e di rimborso delle quote dei membri nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Detti adeguamenti intervengono nei seguenti casi:
(a) un'eventuale discrepanza tra il prezzo della gomma naturale di cui alla lettera (a) del paragrafo 2 del presente articolo e i prezzi ai quali la scorta stabilizzatrice e' venduta in parte o globalmente, secondo le procedure relative alla cessione della scorta stessa;
(b) differenza tra le spese di liquidazione previste e quelle effettive.
8. Entro i trenta giorni successivi alle operazioni finali del bilancio della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per procedere alla liquidazione definitiva dei conti tra i membri entro i trenta giorni successivi.
Procedure di liquidazione relative al bilancio della scorta stabilizzatrice
1. Al momento della scadenza del presente accordo, il direttore della scorta provvede a valutare il totale delle spese relative alla liquidazione o al trasferimento ad un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale, dell'attivo del bilancio della scorta stabilizzatrice, in conformita' del presente articolo e riserva detto importo in un conto separato. Se il saldo e' insufficiente, il direttore della scorta vende una quantita' di gomma naturale della scorta stabilizzatrice, sufficiente a fornire la somma supplementare richiesta.
2. La quota di ogni membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice viene calcolata come segue:
(a) il valore della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore del quantitativo totale di gomma naturale di ciascun tipo/grado, calcolato in base al livello inferiore dei prezzi correnti dei rispettivi tipi/gradi registrati sui mercati di cui all'articolo 32 nei trenta giorni di mercato precedenti la data di scadenza del presente accordo;
(b) il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore della scorta stessa, oltre al saldo in contanti alla data di scadenza del presente Accordo, al netto di ogni importo di riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
(c) il contributo netto in contanti di ogni membro corrisponde alla somma dei suoi contributi versati per la durata del presente accordo, al netto di tutti i rimborsi ricevuti a norma dell'articolo 38; gli interessi sugli arretrati versati in conformita' all'articolo 37 paragrafo 3, non costituiscono un contributo al bilancio della scorta stabilizzatrice;
(d) se il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice, e' superiore o inferiore all'ammontare totale dei contributi netti in contanti, l'eccedenza deve essere distribuita tra i membri in proporzione alla quota del contributo netto di ciascun membro calcolata in base alla ponderazione temporale a norma del presente accordo. L'eventuale disavanzo deve essere distribuiti fra i membri in proporzione al numero medio di voti detenuto da ciascuno durante il suo periodo di partecipazione all'accordo. Nel valutare la quota di disavanzi a carico di ciascun membro, i voti di ciascuno devono essere calcolati indipendentemente dall'eventuale sospensione dei diritti di voto o dall'eventuale ridistribuzione dei voti ad essa conseguente;
(e) la quota di ciascun membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice deve comprendere il contributo netto in contanti ridotto o aumentato delle proprie quote in disavanzo o in eccedenza nel bilancio della scorta stabilizzatrice, e diminuito del suo eventuale passivo dovuto ad interessi insoluti.
3. Se il presente Accordo viene immediatamente sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale, il Consiglio, con voto speciale, approva le procedure necessarie per trasferire adeguatamente nel nuovo accordo, secondo le norme ivi contenute, le quote del bilancio della scorta stabilizzatrice dei membri che intendono partecipare al nuovo accordo. I membri che non desiderano partecipare al nuovo Accordo hanno diritto al rimborso della propria quota:
(a) dai fondi liquidi disponibili in proporzione alla loro quota percentuale sull'ammontare totale dei contributi netti in contanti al bilancio della scorta stabilizzatrice, entro tre mesi;
(b) dai proventi netti ottenuti dalla cessione delle scorte che compongo la scorta stabilizzatrice, per mezzo di normali vendite o di trasferimento al nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale a prezzi di mercato correnti, operazione da concludere entro dodici mesi; a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida di aumentare i pagamenti a norma della lettera (a) del presente paragrafo.
4. Se il presente Accordo scade senza essere sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale dotato di una scorta stabilizzatrice, il Consiglio con voto speciale approva le procedure volte a disciplinare una regolare cessione della scorta stabilizzatrice entro il periodo massimo di cui al paragrafo 6 dell'articolo 67, fatte salve le seguenti condizioni:
(a) non devono essere effettuati altri acquisti di gomma naturale;
(b) l'Organizzazione non deve sostenere nuove spese ad eccezione di quelle necessarie per esaurire la scorta stabilizzatrice,
5. Fatta salva la possibilita' offerta ai membri di farsi rimborsare la propria quota in forma di gomma naturale in conformita' al paragrafo 6 del presente articolo, l'eventuale saldo in contanti del bilancio della scorta stabilizzatrice deve essere immediatamente distribuito ai membri in proporzione alle rispettive quote, determi- nate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
6. In sostituzione parziale o globale del pagamento in contanti, i membri possono scegliere di ritirare la propria quota nelle disponibilita di bilancio della scorta stabilizzatrice in forma di gomma naturale, secondo le procedure approvate dal Consiglio.
7. Il Consiglio approva le opportune procedure in materia di adeguamento e di rimborso delle quote dei membri nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Detti adeguamenti intervengono nei seguenti casi:
(a) un'eventuale discrepanza tra il prezzo della gomma naturale di cui alla lettera (a) del paragrafo 2 del presente articolo e i prezzi ai quali la scorta stabilizzatrice e' venduta in parte o globalmente, secondo le procedure relative alla cessione della scorta stessa;
(b) differenza tra le spese di liquidazione previste e quelle effettive.
8. Entro i trenta giorni successivi alle operazioni finali del bilancio della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per procedere alla liquidazione definitiva dei conti tra i membri entro i trenta giorni successivi.
Art. 41
Articolo 41
Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base
1. L'Organizzazione trae pienamente profitto dalle agevolazioni fornite dal Fondo comune per i prodotti di base.
2. Circa la realizzazione di qualsiasi progetto finanziato mediante il secondo bilancio del Fondo comune per i prodotti di base, l'Organizzazione, in quanto organismo internazionale del prodotto designato, non si assume alcun obbligo finanziario neppure a titolo di garanzie fornite dai membri o da altri enti. Ne' l'Organizzazione, ne' alcun membro per via della sua appartenenza all'Organizzazione, si assumono gualsivoglia responsabilita' in ragione di mutui stipulati o di prestiti concessi da ogni altro membro o ente nell'ambito di tali progetti.
Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base
1. L'Organizzazione trae pienamente profitto dalle agevolazioni fornite dal Fondo comune per i prodotti di base.
2. Circa la realizzazione di qualsiasi progetto finanziato mediante il secondo bilancio del Fondo comune per i prodotti di base, l'Organizzazione, in quanto organismo internazionale del prodotto designato, non si assume alcun obbligo finanziario neppure a titolo di garanzie fornite dai membri o da altri enti. Ne' l'Organizzazione, ne' alcun membro per via della sua appartenenza all'Organizzazione, si assumono gualsivoglia responsabilita' in ragione di mutui stipulati o di prestiti concessi da ogni altro membro o ente nell'ambito di tali progetti.
Art. 42
Articolo 42
Approvvigionamento e accesso al mercato
1. I membri esportatori si impegnano per quanto possibile ad attuare politiche e programmi in grado di salvaguardare per i consumatori la continua disponibilita' degli approvvigionamenti digomma naturale.
2. I membri importatori si impegnano per quanto possibile ad attuare politiche in grado di salvaguardare l'accesso ai loro mercati per la gomma naturale.
Approvvigionamento e accesso al mercato
1. I membri esportatori si impegnano per quanto possibile ad attuare politiche e programmi in grado di salvaguardare per i consumatori la continua disponibilita' degli approvvigionamenti digomma naturale.
2. I membri importatori si impegnano per quanto possibile ad attuare politiche in grado di salvaguardare l'accesso ai loro mercati per la gomma naturale.
Art. 43
Articolo 43
Altri provvedimenti
1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente Accordo, il Consiglio individua e propone le opportune disposizioni e le tecniche volte a promuovere:
(a) lo sviluppo dell'economia della gomma naturale da parte dei membri produttori per mezzo dell'espansione e del miglioramento della produzione, della produttivita e della commercializzazione, aumentando quindi i proventi dell'esportazione dei membri produttori e contemporaneamente migliorando la sicurezza degli approvvigionamenti. A questo scopo, il comitato per gli altri provvedimenti avvia analisi economiche e tecniche per definire:
(i) programmi di ricerca e di sviluppo nel settore della gomma naturale e progetti a vantaggio dei membri esportatori e importatori, compresa la ricerca scientifica in settori specifici;
(ii) programmi e progetti volti a migliorare la produttivita dell'industria della gomma naturale;
(iii) mezzi per migliorare la qualita' delle forniture di gomma naturale e per uniformare le norme qualitative e la presentazione del prodotto;
(iv) metodi per migliorare la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione della gomma naturale allo stato grezzo.
(b) lo sviluppo di forme di utilizzazione finale della gomma naturale.
A questo scopo, il Comitato per gli altri provvedimenti avvia le opportune, analisi economiche e tecniche per definire i programmi ed i progetti atti a tradursi nell'individuazione di ulteriori e piu' avanzate forme di utilizzazione della gomma.
2. Il Consiglio esamina gli aspetti finanziari di dette disposizioni e tecniche e cerca di promuovere e facilitare l'apporto di adeguate risorse finanziarie, se del caso, da fonti quali le istituzioni finanziarie internazionali ed il secondo bilancio del Fondo comune per i prodotti di base.
3. Il Consiglio puo' accettare contributi volontari a sostegno dei progetti approvati per dare effetto al presente articolo. La gestione dei contributi finanziari e' sottoposta alle regole stabilite in virtu' di un voto speciale del Consiglio.
4. Se del caso, il Consiglio puo' formulare raccomandazioni ai membri, alle istituzioni internazionali, nonche' ad altre organizzazioni per promuovere l'attuazione di misure specifiche a norma del presente articolo.
5. Il Comitato per gli altri provvedimenti esamina periodicamente l'applicazione delle disposizioni che il Consiglio decide di promuovere e di raccomandare, e presenta al Consiglio la relativa relazione.
Altri provvedimenti
1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente Accordo, il Consiglio individua e propone le opportune disposizioni e le tecniche volte a promuovere:
(a) lo sviluppo dell'economia della gomma naturale da parte dei membri produttori per mezzo dell'espansione e del miglioramento della produzione, della produttivita e della commercializzazione, aumentando quindi i proventi dell'esportazione dei membri produttori e contemporaneamente migliorando la sicurezza degli approvvigionamenti. A questo scopo, il comitato per gli altri provvedimenti avvia analisi economiche e tecniche per definire:
(i) programmi di ricerca e di sviluppo nel settore della gomma naturale e progetti a vantaggio dei membri esportatori e importatori, compresa la ricerca scientifica in settori specifici;
(ii) programmi e progetti volti a migliorare la produttivita dell'industria della gomma naturale;
(iii) mezzi per migliorare la qualita' delle forniture di gomma naturale e per uniformare le norme qualitative e la presentazione del prodotto;
(iv) metodi per migliorare la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione della gomma naturale allo stato grezzo.
(b) lo sviluppo di forme di utilizzazione finale della gomma naturale.
A questo scopo, il Comitato per gli altri provvedimenti avvia le opportune, analisi economiche e tecniche per definire i programmi ed i progetti atti a tradursi nell'individuazione di ulteriori e piu' avanzate forme di utilizzazione della gomma.
2. Il Consiglio esamina gli aspetti finanziari di dette disposizioni e tecniche e cerca di promuovere e facilitare l'apporto di adeguate risorse finanziarie, se del caso, da fonti quali le istituzioni finanziarie internazionali ed il secondo bilancio del Fondo comune per i prodotti di base.
3. Il Consiglio puo' accettare contributi volontari a sostegno dei progetti approvati per dare effetto al presente articolo. La gestione dei contributi finanziari e' sottoposta alle regole stabilite in virtu' di un voto speciale del Consiglio.
4. Se del caso, il Consiglio puo' formulare raccomandazioni ai membri, alle istituzioni internazionali, nonche' ad altre organizzazioni per promuovere l'attuazione di misure specifiche a norma del presente articolo.
5. Il Comitato per gli altri provvedimenti esamina periodicamente l'applicazione delle disposizioni che il Consiglio decide di promuovere e di raccomandare, e presenta al Consiglio la relativa relazione.
Art. 44
Articolo 44
Consultazioni
Su richiesta di uno dei membri, il Consiglio si consulta sulle politiche governative relative alla gomma naturale che hanno un'incidenza diretta sull'offerta o la domanda. Il Consiglio puo' sottoporre le proprie raccomandazioni all'esame dei membri.
Consultazioni
Su richiesta di uno dei membri, il Consiglio si consulta sulle politiche governative relative alla gomma naturale che hanno un'incidenza diretta sull'offerta o la domanda. Il Consiglio puo' sottoporre le proprie raccomandazioni all'esame dei membri.
Art. 45
Articolo 45
Statistiche ed informazioni
1. Il Consiglio raccoglie, confronta e se del caso, pubblica le statistiche sulla gomma naturale e sui settori affini necessari al buon funzionamento del presente Accordo.
2. I membri forniscono al Consiglio sollecitamente e con la massima ampiezza i dati disponibili secondo gli specifici tipi e gradi sulla produzione, sul consumo e sugli scambi internazionali di gomma naturale.
3. Il Consiglio puo' chiedere inoltre ai membri di fornire altre informazioni disponibili, comprese quelle su settori affini eventualmente necessarie al buon funzionamento del presente Accordo.
4. I membri devono fornire le suddette statistiche ed informazioni entro un termine ragionevole e con la massima ampiezza, compatibilmente con la rispettiva legislazione nazionale e con i mezzi per loro piu' idonei.
5. Il Consiglio stabilisce stretti rapporti con le adeguate organizzazioni internazionali, compreso il Gruppo di studio internazionale sulla gomma naturale e con le borse di commercio per garantire la disponibilita' di dati recenti e sicuri relativi a produzione, consumo, scorte, scambi internazionali e prezzi della gomma naturale nonche' ad altri settori che influenzano la domanda e l'offerta del settore.
6. Il Consiglio cerca di evitare che le informazioni pubblicate possano pregiudicare il carattere riservato delle funzioni di persone o societa' che producono, trasformano o commercializzano la gomma naturale o prodotti affini.
Statistiche ed informazioni
1. Il Consiglio raccoglie, confronta e se del caso, pubblica le statistiche sulla gomma naturale e sui settori affini necessari al buon funzionamento del presente Accordo.
2. I membri forniscono al Consiglio sollecitamente e con la massima ampiezza i dati disponibili secondo gli specifici tipi e gradi sulla produzione, sul consumo e sugli scambi internazionali di gomma naturale.
3. Il Consiglio puo' chiedere inoltre ai membri di fornire altre informazioni disponibili, comprese quelle su settori affini eventualmente necessarie al buon funzionamento del presente Accordo.
4. I membri devono fornire le suddette statistiche ed informazioni entro un termine ragionevole e con la massima ampiezza, compatibilmente con la rispettiva legislazione nazionale e con i mezzi per loro piu' idonei.
5. Il Consiglio stabilisce stretti rapporti con le adeguate organizzazioni internazionali, compreso il Gruppo di studio internazionale sulla gomma naturale e con le borse di commercio per garantire la disponibilita' di dati recenti e sicuri relativi a produzione, consumo, scorte, scambi internazionali e prezzi della gomma naturale nonche' ad altri settori che influenzano la domanda e l'offerta del settore.
6. Il Consiglio cerca di evitare che le informazioni pubblicate possano pregiudicare il carattere riservato delle funzioni di persone o societa' che producono, trasformano o commercializzano la gomma naturale o prodotti affini.
Art. 46
Articolo 46
Valutazione annuale, stime e studi
1. Il Consiglio prepara una valutazione annuale sulla situazione mondiale della gomma naturale e dei settori affini, alla luce delle informazioni fornite dai membri e da tutte le organizzazioni intergovernative e internazionali interessate.
2. Almeno una volta ogni sei mesi, il Consiglio valuta inoltre la produzione, il consumo, le esportazioni e le importazioni di gomma naturale secondo gli specifici tipi e gradi per i sei mesi successivi e informa i membri delle stime effettuate.
3. Il Consiglio provvede (oppure prende le necessarie disposizioni in materia) ad effettuare studi sulle tendenze nei settori della produzione, del consumo, degli scambi, della commercializzazione e dei prezzi della gomma naturale nonche' sui problemi a breve e a lungo termine dell'economia mondiale nel settore.
Valutazione annuale, stime e studi
1. Il Consiglio prepara una valutazione annuale sulla situazione mondiale della gomma naturale e dei settori affini, alla luce delle informazioni fornite dai membri e da tutte le organizzazioni intergovernative e internazionali interessate.
2. Almeno una volta ogni sei mesi, il Consiglio valuta inoltre la produzione, il consumo, le esportazioni e le importazioni di gomma naturale secondo gli specifici tipi e gradi per i sei mesi successivi e informa i membri delle stime effettuate.
3. Il Consiglio provvede (oppure prende le necessarie disposizioni in materia) ad effettuare studi sulle tendenze nei settori della produzione, del consumo, degli scambi, della commercializzazione e dei prezzi della gomma naturale nonche' sui problemi a breve e a lungo termine dell'economia mondiale nel settore.
Art. 47
Articolo 47
Esame annuale
1. Il Consiglio effettua annualmente un esame del funzionamento del presente Accordo e della sua conformita' all'intento ed gli obiettivi di detto Accordo. Puo' successivamente formulare raccomandazioni dirette ai membri per migliorare il funzionamento del presente Accordo.
Esame annuale
1. Il Consiglio effettua annualmente un esame del funzionamento del presente Accordo e della sua conformita' all'intento ed gli obiettivi di detto Accordo. Puo' successivamente formulare raccomandazioni dirette ai membri per migliorare il funzionamento del presente Accordo.
Art. 48
Articolo 48
Obblighi e responsabilita' generali dei membri
1. Per tutta la durata del presente Accordo, i membri si adoperano e collaborano alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e non prendono iniziative contrarie a detti obiettivi.
2. In particolare i membri tentano di migliorare le condizioni dell'economia della gomma naturale e di favorire la produzione e l'impiego di detto prodotto per promuovere la crescita e l'ammodernamento dell'economia del settore a vantaggio reciproco dei produttori e dei consumatori.
3. I membri accettano come vincolanti tutte le decisioni del Consiglio a norma del presente accordo e non mettono in atto disposizioni volte a limitare o a contrastare dette decisioni.
4. La responsabilita' dei membri derivante dal funzionamento del presente accordo, sia essa nei confronti dell'Organizzazione o nei confronti di terzi, e' limitata ai soli obblighi relativi ai contributi al bilancio preventivo amministrativo ed al finanziamento della scorta stabilizzatrice in applicazione dei capitoli VII e VIII del presente Accordo e di eventuali obblighi che possano essere assunti dal Consiglio a norma dell'articolo 41.
Obblighi e responsabilita' generali dei membri
1. Per tutta la durata del presente Accordo, i membri si adoperano e collaborano alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e non prendono iniziative contrarie a detti obiettivi.
2. In particolare i membri tentano di migliorare le condizioni dell'economia della gomma naturale e di favorire la produzione e l'impiego di detto prodotto per promuovere la crescita e l'ammodernamento dell'economia del settore a vantaggio reciproco dei produttori e dei consumatori.
3. I membri accettano come vincolanti tutte le decisioni del Consiglio a norma del presente accordo e non mettono in atto disposizioni volte a limitare o a contrastare dette decisioni.
4. La responsabilita' dei membri derivante dal funzionamento del presente accordo, sia essa nei confronti dell'Organizzazione o nei confronti di terzi, e' limitata ai soli obblighi relativi ai contributi al bilancio preventivo amministrativo ed al finanziamento della scorta stabilizzatrice in applicazione dei capitoli VII e VIII del presente Accordo e di eventuali obblighi che possano essere assunti dal Consiglio a norma dell'articolo 41.
Art. 49
Articolo 49
Ostacoli agli scambi
1. Secondo la valutazione annuale della situazione mondiale della gomma naturale di cui all'articolo 46, il Consiglio individua gli ostacoli all'espansione degli scambi di gomma naturale allo stato grezzo, semilavorato o trasformato.
2. Ai fini del presente articolo, il Consiglio puo' raccomandare ai membri di reperire, nelle adeguate organizzazioni internazionali, misure concrete e reciprocamente accettabili intese ad attenuare progressivamente detti ostacoli e, quando possibile, ad eliminarli completamente. Il Consiglio esamina periodicamente i risultati di dette raccomandazioni.
Ostacoli agli scambi
1. Secondo la valutazione annuale della situazione mondiale della gomma naturale di cui all'articolo 46, il Consiglio individua gli ostacoli all'espansione degli scambi di gomma naturale allo stato grezzo, semilavorato o trasformato.
2. Ai fini del presente articolo, il Consiglio puo' raccomandare ai membri di reperire, nelle adeguate organizzazioni internazionali, misure concrete e reciprocamente accettabili intese ad attenuare progressivamente detti ostacoli e, quando possibile, ad eliminarli completamente. Il Consiglio esamina periodicamente i risultati di dette raccomandazioni.
Art. 50
Articolo 50
Trasporto e strutture di mercato nel settore della gomma naturale Il Consiglio dovrebbe incoraggiare e facilitare la promozione di tariffe di trasporto ragionevoli e eque, nonche' il miglioramento del sistema dei trasporti, al fine di assicurare forniture regolari ai mercati e un risparmio sul costo dei prodotti commercializzati.
Trasporto e strutture di mercato nel settore della gomma naturale Il Consiglio dovrebbe incoraggiare e facilitare la promozione di tariffe di trasporto ragionevoli e eque, nonche' il miglioramento del sistema dei trasporti, al fine di assicurare forniture regolari ai mercati e un risparmio sul costo dei prodotti commercializzati.
Art. 51
Articolo 51
Provvedimenti differenziali e riparatori
1. I membri in via di sviluppo importatori ed i paesi membri meno sviluppati, i cui interessi vengano pregiudicati dalle disposizioni prese a norma del presente Accordo, possono chiedere al Consiglio di attuare adeguati provvedimenti differenziali e riparatori. Il Consiglio prende in considerazione la possibilita' di adottare detti provvedimenti in conformita' dei paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni unite per il commercio e lo sviluppo.
Provvedimenti differenziali e riparatori
1. I membri in via di sviluppo importatori ed i paesi membri meno sviluppati, i cui interessi vengano pregiudicati dalle disposizioni prese a norma del presente Accordo, possono chiedere al Consiglio di attuare adeguati provvedimenti differenziali e riparatori. Il Consiglio prende in considerazione la possibilita' di adottare detti provvedimenti in conformita' dei paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni unite per il commercio e lo sviluppo.
Art. 52
Articolo 52
Esenzione dagli obblighi
1. Qualora sia necessario, in caso di circostanze eccezionali, o di forza maggiore non esplicitamente considerate nel presente Accordo, il Consiglio, con voto speciale, puo' esentare un membro da un obbligo disposto dal presente accordo, se accetta la spiegazione del membro stesso sulle ragioni che gli impediscono di soddisfare detto obbligo.
2. Qualora conceda un'esenzione ad un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio deve stabilirne chiaramente i termini, le condizioni ed il periodo di applicazione, oltre a fornire le ragioni per cui l'esenzione viene concessa.
Esenzione dagli obblighi
1. Qualora sia necessario, in caso di circostanze eccezionali, o di forza maggiore non esplicitamente considerate nel presente Accordo, il Consiglio, con voto speciale, puo' esentare un membro da un obbligo disposto dal presente accordo, se accetta la spiegazione del membro stesso sulle ragioni che gli impediscono di soddisfare detto obbligo.
2. Qualora conceda un'esenzione ad un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio deve stabilirne chiaramente i termini, le condizioni ed il periodo di applicazione, oltre a fornire le ragioni per cui l'esenzione viene concessa.
Art. 53
Articolo 53
Norme di lavoro eque
I membri dichiarano di impegnarsi a mantenere le norme di lavoro intese a migliorare il tenore di vita dei lavoratori nei rispettivi settori della gomma naturale.
Norme di lavoro eque
I membri dichiarano di impegnarsi a mantenere le norme di lavoro intese a migliorare il tenore di vita dei lavoratori nei rispettivi settori della gomma naturale.
Art. 54
Articolo 54
Aspetti ecologici
I membri prenderanno in debita considerazione gli aspetti ecologici, come stabilito di comune accordo nella ottava sessione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo e nella Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo del 1992.
Aspetti ecologici
I membri prenderanno in debita considerazione gli aspetti ecologici, come stabilito di comune accordo nella ottava sessione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo e nella Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo del 1992.
Art. 55
Articolo 55
Ricorsi
1. Qualsiasi ricorso contro un membro per mancato adempimento agli obblighi stabiliti dal presente Accordo su richiesta del membro autore del ricorso, deferito al Consiglio che, previa consultazione dei membri interessati, delibera in proposito.
2. Qualsiasi decisione da parte del Consiglio che attesti la violazione degli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro deve specificare il carattere della violazione.
3. Ogni qualvolta, in seguito ad un ricorso o con altra procedura, il Consiglio concluda che un membro ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso puo' prendere le seguenti disposizioni, con voto speciale, lasciando impregiudicati gli altri provvedimenti appositamente disposti in altri articoli del presente Accordo:
(a) sospendere i diritti di voto di detto membro in sede di Consiglio e, se lo ritiene necessario, sospendere gli altri diritti di detto membro, compresi quelli di occupare una carica in sede di Consiglio o nei comitati creati a norma dell'articolo 18 e di far parte di tali comitati finche' non abbia adempiuto ai propri
obblighi; oppure
(b) prendere la decisione prevista all'articolo 65, se la violazione pregiudica seriamente il funzionamento del presente Accordo.
Ricorsi
1. Qualsiasi ricorso contro un membro per mancato adempimento agli obblighi stabiliti dal presente Accordo su richiesta del membro autore del ricorso, deferito al Consiglio che, previa consultazione dei membri interessati, delibera in proposito.
2. Qualsiasi decisione da parte del Consiglio che attesti la violazione degli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro deve specificare il carattere della violazione.
3. Ogni qualvolta, in seguito ad un ricorso o con altra procedura, il Consiglio concluda che un membro ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso puo' prendere le seguenti disposizioni, con voto speciale, lasciando impregiudicati gli altri provvedimenti appositamente disposti in altri articoli del presente Accordo:
(a) sospendere i diritti di voto di detto membro in sede di Consiglio e, se lo ritiene necessario, sospendere gli altri diritti di detto membro, compresi quelli di occupare una carica in sede di Consiglio o nei comitati creati a norma dell'articolo 18 e di far parte di tali comitati finche' non abbia adempiuto ai propri
obblighi; oppure
(b) prendere la decisione prevista all'articolo 65, se la violazione pregiudica seriamente il funzionamento del presente Accordo.
Art. 56
Articolo 56
Controversie
1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo che non venga composta dai membri interessati, su richiesta di un membro parte della controversia, deve essere deferita al Consiglio per la decisione.
2. Qualora una controversia sia deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri, con almeno un terzo del totale di voti, puo' domandare al Consiglio previo esame del caso e prima di comunicare la propria decisione, di chiedere per le questioni oggetto di controversia, il parere di una commissione consultiva costituita a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
3. (a) Salvo decisione contraria del Consiglio, approvata con voto speciale, la commissione consultiva e' composta di cinque persone secondo i seguenti criteri:
(i) due persone, di cui un esperto di problemi analoghi a guelli oggetto di controversia ed un esperto qualificato e avente esperienza in campo giuridico, nominate dai membri esportatori;
(ii) due persone con qualifiche analoghe nominate dai membri importatori;
(iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate ai sensi dei punti (i) e (ii) del presente paragrafo, oppure, in mancanza di un accordo, dal presidente del Consiglio;
(b) I cittadini dei membri e dei paesi terzi possono partecipare alla commissione consultiva;
(c) I membri della commissione consultiva devono agire a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo;
(d) le spese della commissione consultiva sono a carico dell'organizzazione.
4. Il parere della commissione consultiva con i relativi motivi viene sottoposto al Consiglio che, dopo aver considerato tutte le informazioni pertinenti, decide la controversia con voto speciale.
Controversie
1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo che non venga composta dai membri interessati, su richiesta di un membro parte della controversia, deve essere deferita al Consiglio per la decisione.
2. Qualora una controversia sia deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri, con almeno un terzo del totale di voti, puo' domandare al Consiglio previo esame del caso e prima di comunicare la propria decisione, di chiedere per le questioni oggetto di controversia, il parere di una commissione consultiva costituita a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
3. (a) Salvo decisione contraria del Consiglio, approvata con voto speciale, la commissione consultiva e' composta di cinque persone secondo i seguenti criteri:
(i) due persone, di cui un esperto di problemi analoghi a guelli oggetto di controversia ed un esperto qualificato e avente esperienza in campo giuridico, nominate dai membri esportatori;
(ii) due persone con qualifiche analoghe nominate dai membri importatori;
(iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate ai sensi dei punti (i) e (ii) del presente paragrafo, oppure, in mancanza di un accordo, dal presidente del Consiglio;
(b) I cittadini dei membri e dei paesi terzi possono partecipare alla commissione consultiva;
(c) I membri della commissione consultiva devono agire a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo;
(d) le spese della commissione consultiva sono a carico dell'organizzazione.
4. Il parere della commissione consultiva con i relativi motivi viene sottoposto al Consiglio che, dopo aver considerato tutte le informazioni pertinenti, decide la controversia con voto speciale.
Art. 57
Articolo 57
Firma
Dal 3 aprile 1995 al 28 dicembre 1995 compreso, il presente Accordo sara' aperto presso la sede delle Nazioni Unite, alla firma dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale del 1994.
Firma
Dal 3 aprile 1995 al 28 dicembre 1995 compreso, il presente Accordo sara' aperto presso la sede delle Nazioni Unite, alla firma dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale del 1994.
Art. 58
Articolo 58
Depositario
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite viene designato depositario del presente Accordo.
Depositario
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite viene designato depositario del presente Accordo.
Art. 59
Articolo 59
Ratifica, accettazione e approvazione
1. Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari in conformita' delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il depositario non oltre il 1 gennaio 1997.
Tuttavia il Consiglio puo' concedere una proroga ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i propri strumenti entro tale data.
3. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ciascun governo si qualifica come membro esportatore o importatore.
Ratifica, accettazione e approvazione
1. Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari in conformita' delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il depositario non oltre il 1 gennaio 1997.
Tuttavia il Consiglio puo' concedere una proroga ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i propri strumenti entro tale data.
3. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ciascun governo si qualifica come membro esportatore o importatore.
Art. 60
Articolo 60
Notifica di applicazione provvisoria
1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non sia ancora in grado di depositare il proprio strumento, puo' informare il depositario in qualsiasi momento della propria intenzione di applicare integralmente il presente accordo a titolo provvisorio al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo in conformita' dell'articolo 61, oppure, se e' gia' e in vigore, ad una data determinata.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un governo puo' dichiarare nella notifica di applicazione provvisoria l'intenzione di applicare il presente accordo unicamente nei limiti delle proprie procedure costituzionali e/o legislative e delle sue leggi e regolamenti. Tuttavia detto governo deve adempiere tutti i suoi obblighi finanziari in base al presente Accordo. La qualita' di membro provvisorio riconosciuta al governo che effettua detta notifica, sara' valida solo per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, a meno che il Consiglio decida altrimenti in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 59.
Notifica di applicazione provvisoria
1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non sia ancora in grado di depositare il proprio strumento, puo' informare il depositario in qualsiasi momento della propria intenzione di applicare integralmente il presente accordo a titolo provvisorio al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo in conformita' dell'articolo 61, oppure, se e' gia' e in vigore, ad una data determinata.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un governo puo' dichiarare nella notifica di applicazione provvisoria l'intenzione di applicare il presente accordo unicamente nei limiti delle proprie procedure costituzionali e/o legislative e delle sue leggi e regolamenti. Tuttavia detto governo deve adempiere tutti i suoi obblighi finanziari in base al presente Accordo. La qualita' di membro provvisorio riconosciuta al governo che effettua detta notifica, sara' valida solo per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, a meno che il Consiglio decida altrimenti in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 59.
Art. 61
Articolo 61
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entra in vigore definitivamente il 29 dicembre 1995 o in qualsiasi data successiva se entro quel termine i governi che rappresentano almeno l'80% delle esportazioni nette secondo le disposizioni dell'allegato A del presente Accordo, ed i governi che rappresentano almeno l'80% delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente Accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o hanno assunto integralmente gli impegni finanziari relativi al presente accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 29 dicembre 1995 o comunque entro e non oltre il 1 gennaio 1997, se i governi che rappresentano almeno il 75% delle esportazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato A del presente accordo ed i governi che rappresentano almeno il 75% delle importazioni nette secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente Accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione oppure hanno informato il depositario, in conformita' del par. 1 dell'articolo 60, della propria intenzione di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio ed assumere nella loro totalita' gli impegni finanziari relativi all'Accordo. L'Accordo rimane in vigore provvisoriamente sino ad un massimo di 12 mesi, a meno che non entri in vigare definitivamente a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o che il Consiglio non decida altrimenti in conformita' del paragrafo 4 del presente articolo.
3. Se, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il presente Accordo non entra in vigore provvisoriamente alla data del 1 gennaio 1997, il Segretario generale delle Nazioni Unite, nel piu breve termine dopo quella data invita i governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione oppure che gli hanno notificato l'intenzione di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi allo scopo di raccomandare eventualmente a tali governi di valutare se prendere o meno i provvedimenti del caso per mettere tra loro in vigore il presente Accordo, integralmente o parzialmente, a titolo provvisorio o definitivo. Se durante guesta riunione non si raggiunge alcuna conclusione, il Segretario generale delle Nazioni Unite, se lo ritiene opportuno, puo' convocare ulteriori riunioni.
4. Se, entro dodici mesi civili dall'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo a norma del paragrafo 2 del presente articolo, non sono riunite le condizioni per l'entrata in vigore definitiva del presente Accordo a norma del paragrafo 1, non oltre un mese prima dello scadere del summenzionato periodo di dodici mesi, il Consiglio esamina il futuro del presente Accordo e, salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, decide con voto speciale sulle seguenti possibilita':
(a) mettere definitivamente in vigore il presente Accordo tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente;
(b) mantenere l'Accordo provvisoriamente in vigore tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente per un altro anno: oppure
(c) negoziare nuovamente l'accordo.
Se il Consiglio non raggiunge alcuna decisione, il presente Accordo scade alla fine del periodo di dodici mesi. Il Consiglio informa il depositario di ogni decisione a norma del presente paragrafo.
5. Se un governo deposita i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore, per detto governo, alla data del deposito.
6. Il Direttore esecutivo dell'Organizzazione convoca la prima sessione del Consiglio al piu' presto dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entra in vigore definitivamente il 29 dicembre 1995 o in qualsiasi data successiva se entro quel termine i governi che rappresentano almeno l'80% delle esportazioni nette secondo le disposizioni dell'allegato A del presente Accordo, ed i governi che rappresentano almeno l'80% delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente Accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o hanno assunto integralmente gli impegni finanziari relativi al presente accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 29 dicembre 1995 o comunque entro e non oltre il 1 gennaio 1997, se i governi che rappresentano almeno il 75% delle esportazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato A del presente accordo ed i governi che rappresentano almeno il 75% delle importazioni nette secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente Accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione oppure hanno informato il depositario, in conformita' del par. 1 dell'articolo 60, della propria intenzione di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio ed assumere nella loro totalita' gli impegni finanziari relativi all'Accordo. L'Accordo rimane in vigore provvisoriamente sino ad un massimo di 12 mesi, a meno che non entri in vigare definitivamente a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o che il Consiglio non decida altrimenti in conformita' del paragrafo 4 del presente articolo.
3. Se, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il presente Accordo non entra in vigore provvisoriamente alla data del 1 gennaio 1997, il Segretario generale delle Nazioni Unite, nel piu breve termine dopo quella data invita i governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione oppure che gli hanno notificato l'intenzione di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi allo scopo di raccomandare eventualmente a tali governi di valutare se prendere o meno i provvedimenti del caso per mettere tra loro in vigore il presente Accordo, integralmente o parzialmente, a titolo provvisorio o definitivo. Se durante guesta riunione non si raggiunge alcuna conclusione, il Segretario generale delle Nazioni Unite, se lo ritiene opportuno, puo' convocare ulteriori riunioni.
4. Se, entro dodici mesi civili dall'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo a norma del paragrafo 2 del presente articolo, non sono riunite le condizioni per l'entrata in vigore definitiva del presente Accordo a norma del paragrafo 1, non oltre un mese prima dello scadere del summenzionato periodo di dodici mesi, il Consiglio esamina il futuro del presente Accordo e, salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, decide con voto speciale sulle seguenti possibilita':
(a) mettere definitivamente in vigore il presente Accordo tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente;
(b) mantenere l'Accordo provvisoriamente in vigore tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente per un altro anno: oppure
(c) negoziare nuovamente l'accordo.
Se il Consiglio non raggiunge alcuna decisione, il presente Accordo scade alla fine del periodo di dodici mesi. Il Consiglio informa il depositario di ogni decisione a norma del presente paragrafo.
5. Se un governo deposita i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore, per detto governo, alla data del deposito.
6. Il Direttore esecutivo dell'Organizzazione convoca la prima sessione del Consiglio al piu' presto dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 62
Articolo 62
Adesione
1. Possono aderire al presente accordo i governi di tutti gli Stati. L'adesione e' subordinata alle condizioni che saranno fissate dal Consiglio, tra cui un limite di tempo per il deposito degli strumenti di adesione, il numero di voti attribuiti a ciascuno e gli obblighi finanziari. Tuttavia il Consiglio puo' concedere una proroga ai governi che non siano in grado di depositare i propri strumenti di adesione entro il termine stabilito.
2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Lo strumento di adesione specifica che il Governo accetta tutte le condizioni fissate dal Consiglio.
Adesione
1. Possono aderire al presente accordo i governi di tutti gli Stati. L'adesione e' subordinata alle condizioni che saranno fissate dal Consiglio, tra cui un limite di tempo per il deposito degli strumenti di adesione, il numero di voti attribuiti a ciascuno e gli obblighi finanziari. Tuttavia il Consiglio puo' concedere una proroga ai governi che non siano in grado di depositare i propri strumenti di adesione entro il termine stabilito.
2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Lo strumento di adesione specifica che il Governo accetta tutte le condizioni fissate dal Consiglio.
Art. 63
Articolo 63
Emendamenti
1. Il Consiglio, con voto speciale, puo' raccomandare ai membri degli emendamenti al presente Accordo.
2. Il Consiglio stabilisce una data entro la quale i membri notificano al depositario la rispettiva accettazione dell'emendamento.
3. Un emendamento acquista efficacia novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica di accettazione da parte di almeno due terzi dei membri esportatori che dispongono come minimo dell'85% dei voti dei membri esportatori, e da parte di almeno due terzi di membri importatori che dispongono come minimo dell'85% dei voti dei membri importatori.
4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono state soddisfatte le condizioni in base alle quali l'emendamento acquista efficacia, e in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo relative alla data stabilita dal Consiglio, un membro puo' ancora notificare al depositario la propria accettazione dell'emendamento a condizione che detta notifica avvenga prima che acquisti efficacia l'emendamento stesso.
5. Un membro che non abbia notificato l'accettazione di un emendamento alla data in cui acquista efficacia l'emendamento stesso, cessa di essere parte contraente al presente Accordo a decorrere da tale data a meno che esso non abbia dimostrato al Consiglio l'impossibilita' di comunicare la propria accettazione in tempo a causa di difficolta' emerse nell'espletamento delle procedure costituzionali o istituzionali e sempre che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine per l'accettazione dell'emendamento. L'emendamento non sara' vincolante per il suddetto membro fino a quando quest'ultimo non abbia notificato la sua accettazione.
6. Se alla data stabilita dal Consiglio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte le condizioni in base alle quali l'emendamento acquista efficacia, quest'ultimo deve considerarsi ritirato.
Emendamenti
1. Il Consiglio, con voto speciale, puo' raccomandare ai membri degli emendamenti al presente Accordo.
2. Il Consiglio stabilisce una data entro la quale i membri notificano al depositario la rispettiva accettazione dell'emendamento.
3. Un emendamento acquista efficacia novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica di accettazione da parte di almeno due terzi dei membri esportatori che dispongono come minimo dell'85% dei voti dei membri esportatori, e da parte di almeno due terzi di membri importatori che dispongono come minimo dell'85% dei voti dei membri importatori.
4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono state soddisfatte le condizioni in base alle quali l'emendamento acquista efficacia, e in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo relative alla data stabilita dal Consiglio, un membro puo' ancora notificare al depositario la propria accettazione dell'emendamento a condizione che detta notifica avvenga prima che acquisti efficacia l'emendamento stesso.
5. Un membro che non abbia notificato l'accettazione di un emendamento alla data in cui acquista efficacia l'emendamento stesso, cessa di essere parte contraente al presente Accordo a decorrere da tale data a meno che esso non abbia dimostrato al Consiglio l'impossibilita' di comunicare la propria accettazione in tempo a causa di difficolta' emerse nell'espletamento delle procedure costituzionali o istituzionali e sempre che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine per l'accettazione dell'emendamento. L'emendamento non sara' vincolante per il suddetto membro fino a quando quest'ultimo non abbia notificato la sua accettazione.
6. Se alla data stabilita dal Consiglio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte le condizioni in base alle quali l'emendamento acquista efficacia, quest'ultimo deve considerarsi ritirato.
Art. 64
Articolo 64
Recesso
1. Un membro puo' recedere dal presente accordo in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'Accordo stesso, informandone il depositario. Simultaneamente il membro comunica la propria decisione al Consiglio.
2. Un anno dopo che il depositario abbia ricevuto la sua notifica, il membro cessa di essere parte contraente del presente Accordo.
Recesso
1. Un membro puo' recedere dal presente accordo in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'Accordo stesso, informandone il depositario. Simultaneamente il membro comunica la propria decisione al Consiglio.
2. Un anno dopo che il depositario abbia ricevuto la sua notifica, il membro cessa di essere parte contraente del presente Accordo.
Art. 65
Articolo 65
Esclusione
Se il Consiglio ritiene che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo e che tale inadempienza pregiudichi notevolmente il funzionamento del presente Accordo, puo' con voto speciale escludere detto membro dall'Accordo.
Il Consiglio ne informa immediatamente il depositario. Un anno dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte contraente del presente Accordo.
Esclusione
Se il Consiglio ritiene che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo e che tale inadempienza pregiudichi notevolmente il funzionamento del presente Accordo, puo' con voto speciale escludere detto membro dall'Accordo.
Il Consiglio ne informa immediatamente il depositario. Un anno dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte contraente del presente Accordo.
Art. 66
Articolo 66
Liquidazione dei conti dei membri in caso di recesso o di esclusione, o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento
1. In conformita' del presente articolo, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte contraente del presente Accordo a causa dei seguenti motivi:
(a) non accettazione di un emendamento al presente Accordo in conformita' dell'articolo 63;
(b) recesso del presente Accordo in virtu' dell'articolo 64,
oppure
(c) esclusione dal presente Accordo in conformita' dell'articolo 65.
2. Il Consiglio trattiene le somme pagate al bilancio amministrativo da un membro che cessa di essere parte contraente del presente Accordo.
3. Il Consiglio in conformita' dell'articolo 40, rimborsa la sua quota del bilancio della scorta stabilizzatrice ad un membro che cessa di essere parte contraente a causa della mancata accettazione di un emendamento del presente Accordo, oppure a causa di recesso o di esclusione, al netto della sua quota di eventuali eccedenze.
(a) Il rimborso ad un membro che cessa di essere parte contraente perche' non puo' accettare un emendamento al presente Accordo e' effettuato un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento in questione.
(b) Il rimborso ad un membro che recede dall'Accordo e' effettuato entro sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il membro cessa di essere parte contraente, a meno che, in seguito a tale recesso, il Consiglio decida di porre fine al presente Accordo prima del rimborso, a norma del paragrafo 5 dell'articolo 67, ed in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 e al paragrafo 6 dell'articolo 67.
(c) Il rimborso ad un membro che viene escluso e' effettuato entro sessanta giorni dopo che il membro cessa di essere parte contraente dei presente Accordo.
4. Qualora il bilancio della scorta stabilizzatrice non consenta di effettuare il pagamento in contanti dovuto a norma delle lettere (a), (b), o (c) del paragrafo 3 del presente articolo, senza pregiudicare la solvibilita' del bilancio della scorta stabilizzatrice o procedere ad una richiesta di contributi supplementari da parte dei membri per coprire detti rimborsi, il rimborso e' rinviato fino al momento in cui il quantitativo necessario di gomma naturale della scorta stabilizzatrice puo' essere venduto ad un prezzo pari o superiore al prezzo d'intervento massimo.
Qualora, prima della fine del periodo di un anno stabilito all'articolo 64, il Consiglio informi il membro che recede che il rimborso deve essere differito in conformita' del presente paragrafo, il periodo di un anno tra la notifica dell'intento di recedere ed il recesso effettivo, puo' essere prorogato su richiesta del membro interessato, fino al momento in cui il Consiglio informa detto membro che il rimborso della sua quota puo' essere effettuato entro sessanta giorni.
5. Un membro che ha ricevuto un adeguato rimborso a norma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo della liquidazione dell'Organizzazione. Ad esso non potra' peraltro venire imputato, dopo il pagamento del rimborso, alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione.
Liquidazione dei conti dei membri in caso di recesso o di esclusione, o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento
1. In conformita' del presente articolo, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte contraente del presente Accordo a causa dei seguenti motivi:
(a) non accettazione di un emendamento al presente Accordo in conformita' dell'articolo 63;
(b) recesso del presente Accordo in virtu' dell'articolo 64,
oppure
(c) esclusione dal presente Accordo in conformita' dell'articolo 65.
2. Il Consiglio trattiene le somme pagate al bilancio amministrativo da un membro che cessa di essere parte contraente del presente Accordo.
3. Il Consiglio in conformita' dell'articolo 40, rimborsa la sua quota del bilancio della scorta stabilizzatrice ad un membro che cessa di essere parte contraente a causa della mancata accettazione di un emendamento del presente Accordo, oppure a causa di recesso o di esclusione, al netto della sua quota di eventuali eccedenze.
(a) Il rimborso ad un membro che cessa di essere parte contraente perche' non puo' accettare un emendamento al presente Accordo e' effettuato un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento in questione.
(b) Il rimborso ad un membro che recede dall'Accordo e' effettuato entro sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il membro cessa di essere parte contraente, a meno che, in seguito a tale recesso, il Consiglio decida di porre fine al presente Accordo prima del rimborso, a norma del paragrafo 5 dell'articolo 67, ed in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 e al paragrafo 6 dell'articolo 67.
(c) Il rimborso ad un membro che viene escluso e' effettuato entro sessanta giorni dopo che il membro cessa di essere parte contraente dei presente Accordo.
4. Qualora il bilancio della scorta stabilizzatrice non consenta di effettuare il pagamento in contanti dovuto a norma delle lettere (a), (b), o (c) del paragrafo 3 del presente articolo, senza pregiudicare la solvibilita' del bilancio della scorta stabilizzatrice o procedere ad una richiesta di contributi supplementari da parte dei membri per coprire detti rimborsi, il rimborso e' rinviato fino al momento in cui il quantitativo necessario di gomma naturale della scorta stabilizzatrice puo' essere venduto ad un prezzo pari o superiore al prezzo d'intervento massimo.
Qualora, prima della fine del periodo di un anno stabilito all'articolo 64, il Consiglio informi il membro che recede che il rimborso deve essere differito in conformita' del presente paragrafo, il periodo di un anno tra la notifica dell'intento di recedere ed il recesso effettivo, puo' essere prorogato su richiesta del membro interessato, fino al momento in cui il Consiglio informa detto membro che il rimborso della sua quota puo' essere effettuato entro sessanta giorni.
5. Un membro che ha ricevuto un adeguato rimborso a norma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo della liquidazione dell'Organizzazione. Ad esso non potra' peraltro venire imputato, dopo il pagamento del rimborso, alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione.
Art. 67
Articolo 67
Durata, proroga e cessazione del presente Accordo
1. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore, a meno che non venga prorogato in virtu' del paragrafo 3 del presente articolo, oppure risolto a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 5 del medesimo.
2. Prima della scadenza del periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di rinegoziare il presente Accordo.
3. Il Consiglio, con voto speciale, puo' prorogare il presente accordo per un periodo o periodi non superiori complessivamente a due anni, a decorrere dalla data di scadenza del periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Se un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale viene negoziato ed entra in vigore durante il periodo di proroga del presente Accordo in virtu' del paragrafo 3 di questo articolo, il presente Accordo, qualora sia stato prorogato, scade al momento dell'entrata in vigore del nuovo Accordo.
5. In qualsiasi momento, con voto speciale, il Consiglio puo' decidere di porre fine al presente Accordo con effetto a decorrere dalla data di sua scelta.
6. Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore a tre anni per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, ivi compresa la liquidazione dei conti e la cessione dell'attivo, in conformita' del disposto dell'articolo 40, fatte salve le pertinenti decisioni da adottare con voto speciale, e durante tale periodo ha i poteri e le funzioni che possono essergli necessarie a tal fine.
7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione presa a norma del presente articolo.
Durata, proroga e cessazione del presente Accordo
1. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore, a meno che non venga prorogato in virtu' del paragrafo 3 del presente articolo, oppure risolto a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 5 del medesimo.
2. Prima della scadenza del periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di rinegoziare il presente Accordo.
3. Il Consiglio, con voto speciale, puo' prorogare il presente accordo per un periodo o periodi non superiori complessivamente a due anni, a decorrere dalla data di scadenza del periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Se un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale viene negoziato ed entra in vigore durante il periodo di proroga del presente Accordo in virtu' del paragrafo 3 di questo articolo, il presente Accordo, qualora sia stato prorogato, scade al momento dell'entrata in vigore del nuovo Accordo.
5. In qualsiasi momento, con voto speciale, il Consiglio puo' decidere di porre fine al presente Accordo con effetto a decorrere dalla data di sua scelta.
6. Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore a tre anni per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, ivi compresa la liquidazione dei conti e la cessione dell'attivo, in conformita' del disposto dell'articolo 40, fatte salve le pertinenti decisioni da adottare con voto speciale, e durante tale periodo ha i poteri e le funzioni che possono essergli necessarie a tal fine.
7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione presa a norma del presente articolo.
Art. 68
Articolo 68
Riserve
Nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' costituire oggetto di riserve.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo alle date indicate.
FATTO a Ginevra, il diciassette di febbraio millenovecento novantacinque, i testi del presente Accordo redatti in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti egualmente fede.
Riserve
Nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' costituire oggetto di riserve.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo alle date indicate.
FATTO a Ginevra, il diciassette di febbraio millenovecento novantacinque, i testi del presente Accordo redatti in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti egualmente fede.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1997
SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accord
Accord
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A Quote dei singoli paesi esportatori nelle esportazioni globali
nette dei paesi, fissate ai sensi dell'articolo 61
Percentuale */
Bolivia 0.040
Camerun 0.867
Costa d'avorio 1.764
Indonesia 31.108
Malesia 27.971
Nigeria 2.946
Singapore 0.000
Sri Lanka 2.096
Tailandia 33.208
________
TOTALE 100.000
_______
*/ Le quote sono espresse in percentuale rispetto alle esportazioni globali nette di gomma naturale nel quinquennio 1989-1993.
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B Quote dei singoli paesi e gruppi di paesi importatori nelle importazioni globali nette dei paesi fissate ai sensi dell'articolo 61
Percentuale */
Argentina 0.943
Cina 8.843
Colombia 0.700
Cuba 0.043
Comunita' europea: 26.968
Austria 0.723
Belgio Lussemburgo 1.535
Danimarca 0.067
Finlandia 0.221
Francia 5.559
Germania 6.437
Grecia 0.276
Irlanda 0.224
Italia 3.754
Paesi Bassi 0.321
Portogallo 0.239
Regno Unito di Gran Bretagna
e d'Irlanda del Nord 3.923
Spagna 3.397
Svezia 0.292
Federazione di Russia 1.149
Giappone 21.694
India 0.450
Libano 0.003
Marocco 0.237
Norvegia 0.022
Pakistan 0.715
Repubblica di Corea 8.830
Repubblica popolare democratica
di Corea 0.195
Slovacchia 0.334
Stati Uniti d'America 28.815
Svizzera 0.059
_______
TOTALE 100.000
______
*/ Le quote sono espresse in percentuale rispetto alle
importazioni nette globali di gomma naturale nel triennio 1991/1993.
Accordo-Allegato C
ALLEGATO C
Costo preventivo della scorta stabilizzatrice secondo le valutazioni effettuate dal Presidente della Conferenza delle nazioni Unite sulla gomma naturale - 1994.
In base al costo d'acquisto e di gestione della scorta stabilizzatrice attuale di circa 360.000 t dal 1982 fino a marzo 1987, e di circa 221.000 t dal 1990 fino a dicembre 1994, e' possibile calcolare il costo di acquisto e di gestione di una scorta stabilizzatrice di 550.000 t moltiplicando questa cifra per il prezzo di azione limite minimo ed aggiungendo al risultato un importo equivalente al 30% di detto prezzo.
Costo preventivo della scorta stabilizzatrice secondo le valutazioni effettuate dal Presidente della Conferenza delle nazioni Unite sulla gomma naturale - 1994.
In base al costo d'acquisto e di gestione della scorta stabilizzatrice attuale di circa 360.000 t dal 1982 fino a marzo 1987, e di circa 221.000 t dal 1990 fino a dicembre 1994, e' possibile calcolare il costo di acquisto e di gestione di una scorta stabilizzatrice di 550.000 t moltiplicando questa cifra per il prezzo di azione limite minimo ed aggiungendo al risultato un importo equivalente al 30% di detto prezzo.