N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; b) accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997.

Art. 3

Articolo 3
Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono per quanto riguarda la Repubblica austriaca:
1. i seguenti organi dell'offentliche Sicherheitsdienst:
- gli appartenenti alla Bundesgendarmerie
- gli appartenenti al Bundessicherheitswachekorps
- gli appartenenti al Kriminalbeamtenkorps
- gli appartenenti al rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehorden direttamente competenti a dare ordini ed a
ricorrere all'uso della forza
2. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990 gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.