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Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; b) accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997.

Atto finale

ATTO FINALE
I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992, il Governo della Repubblica austriaca accetta l'Atto finale, il Processo verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.
Il Governo della Repubblica austriaca accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in essi contenute.
Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica austriaca copia conforme dell'Atto finale, del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.
II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna, e la Repubblica ellenica con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:
1. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 5 dell'Accordo di adesione.
Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione.
Il presente Accordo di adesione sara' messo in applicazione tra gli Stati per i quali e' messa in applicazione la Convenzione del 1990 e la Repubblica austriaca solo quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.
Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sara' messo in applicazione solo quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi.
2. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990.
Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'Articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.
III. Le parti contraenti prendono atto della dichiarazione della Repubblica austriaca relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica:
Il Governo della Repubblica austriaca prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, 25 giugno 1991 e 6 novembre 1992, nonche' del contenuto degli Atti finali e delle Dichiarazioni allegati a tali Accordi.
Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimettera' copia conforme dei summenzionati strumenti al Governo della Repubblica austriaca.