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Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; b) accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997.

Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO
Il ventotto aprile millenovecentonovantacinque, i rappresentanti dei Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica austriaca e della Repubblica portoghese hanno firmato a Bruxelles l'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992.
Essi hanno preso atto che il rappresentante del Governo della Repubblica austriaca ha dichiarato di aderire alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali hanno aderito i Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica.



Parte di provvedimento in formato grafico



Traduzione non ufficiale
DICHIARAZIONE
Dichiarazione del Governo della Repubblica d'Austria confermemente all'art. 41, paragrafo 9 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del14 giugno 1985, firmata in Schengen il 19 giugno 1990 tra i Governi degli Stati dell'Unione Economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica del Portogallo, il Regno di Spagna e la Repubblica Ellenica rispettivamente con gli Accordi del 27 novembre 1990, del 25 giugno 1991 e del 6 novembre 1992.
Con riferimento alla frontiera comune della Repubblica d'Austria con Repubblica Federale di Germania:
sul territorio della Repubblica d'Austria l'esercizio dell'inseguimento da parte degli agenti contemplati all'art. 41, paragrafo 7 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 firmata il 19 giugno 1990 sara' effettuato secondo le seguenti modalita':
a) e' concesso agli Agenti inseguitori un diritto di fermo conformemente all'art. 41, paragrafo 2, lettera b, paragrafo 5 e paragrafo 6;
b) l'inseguimento e' sottoposto ad una limitazione sia parziale che temporale (art. 41, paragrafo 3, lettera b);
c) l'inseguimento e' ammesso per i reati previsti dall'art. 41, paragrafo 4,lettera b della Convenzione di Applicazione del 1990.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVA ALL'ART. 41, PARAGRAFO 9 DELLA CONVENZIONE FIRMATA A SCHENGEN IL 19 GIUGNO 1990 DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985, TRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL'UNIONE ECONOMICA DEL BENELUX, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI, ALLA QUALE HANNO ADERITO LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, IL REGNO DI SPAGNA E LA REPUBBLICA ELLENICA RISPETTIVAMENTE CON GLI ACCORDI DEL 27 NOVEMBRE 1990, DEL 25 GIUGNO 1991 E DEL 6 NOVEMBRE 1992.
Con riferimento alla frontiera comune della Repubblica italiana con la Repubblica d'Austria:
sul territorio della Repubblica italiana gli inseguimenti effettuati da parte degli agenti contemplati nell'art. 3, par. 1 dell'Accordo di adesione della Repubblica d'Austria alla Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione Economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica del Portogallo, il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, del 25 giugno 1991 ed il 6 novembre 1992, saranno effettuati secondo le seguenti modalita':
a) gli agenti inseguitori non disporranno del diritto di fermo (art. 41, paragrafo 2, punto a della Convenzione di applicazione del 1990);
b) gli inseguimenti potranno effettuarsi:
- sulle autostrade fino ad un raggio di venti kilometri (art. 41, paragrafo 3 punto b della Convenzione di applicazione del 1990);
- in tutti gli altri casi fino ad un raggio di dieci kilometri;
c) gli inseguimenti potranno effettuarsi nel caso di commissione di uno dei reati enunciati all'art. 41, paragrafo 4, punto b della Convenzione di applicazione del 1990.