Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccita' e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.
Art. 6
Articolo 6
Obblighi dei Paesi Parte sviluppati
Oltre agli obblighi generali loro imposti dall'articolo 4, i Paesi sviluppati Parte s'impegnano a:
(a) sostenere attivamente, come convenuto, individualmente o congiuntamente, l'azione condotta dai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli che si trovano in Africa, e i Paesi meno progrediti, per combattere la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita';
(b) fornire risorse finanziarie importanti e altre forme di appoggio per aiutare i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli d'Africa, ad elaborare e applicare in modo efficace i loro propri piani e strategie a lungo termine per lottare contro la desertificazione e per attenuare gli effetti della siccita';
(c) favorire la mobilizzazione di fondi nuovi e addizionali, in applicazione del paragrafo 2 (b) dell'articolo 20;
(d) incoraggiare la mobilizzazione di fondi provenienti dal settore privato e da altre fonti non governative; e
(e) favorire e facilitare l'accesso dei Paesi Parte colpiti, in particolare dei Paesi in sviluppo, alla tecnologia, alle conoscenze e alle capacita' appropriate.
Obblighi dei Paesi Parte sviluppati
Oltre agli obblighi generali loro imposti dall'articolo 4, i Paesi sviluppati Parte s'impegnano a:
(a) sostenere attivamente, come convenuto, individualmente o congiuntamente, l'azione condotta dai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli che si trovano in Africa, e i Paesi meno progrediti, per combattere la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita';
(b) fornire risorse finanziarie importanti e altre forme di appoggio per aiutare i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli d'Africa, ad elaborare e applicare in modo efficace i loro propri piani e strategie a lungo termine per lottare contro la desertificazione e per attenuare gli effetti della siccita';
(c) favorire la mobilizzazione di fondi nuovi e addizionali, in applicazione del paragrafo 2 (b) dell'articolo 20;
(d) incoraggiare la mobilizzazione di fondi provenienti dal settore privato e da altre fonti non governative; e
(e) favorire e facilitare l'accesso dei Paesi Parte colpiti, in particolare dei Paesi in sviluppo, alla tecnologia, alle conoscenze e alle capacita' appropriate.