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Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccita' e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.

Art. 20

Articolo 20
Risorse finanziarie
1. Vista l'importanza fondamentale dei mezzi di finanziamento per raggiungere l'obiettivo della Convenzione, le Parti non lesineranno alcuno sforzo, nella misura delle loro capacita', per fare in modo che risorse finanziarie adeguate siano stanziate in favore di programmi di lotta contro la desertificazione e d'attenuazione degli effetti della siccita'.
2. A tal fine, i Paesi Parte sviluppati, pur conferendo priorita' ai Paesi africani colpiti, Parti della presente Convenzione, e senza trascurare neppure i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in altre regioni, conformemente all'articolo 7, s'impegnano a:
(a) mobilizzare importanti risorse finanziarie, anche sotto forma di doni e prestiti a condizioni concessionali, per sostenere l'attuazione di programmi destinati a lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita';
(b) promuovere la mobilizzazione di risorse finanziarie adeguate, prevedibili e a tempo debito, compresi nuovi fondi e fondi addizionali forniti dal Fondo mondiale per l'ambiente per finanziare i costi supplementari convenuti delle attivita' inerenti alla desertificazione e attinenti ai suoi quattro principali ambiti d'azione, conformemente alle disposizioni pertinenti dello strumento istitutivo di detto Fondo;
(c) facilitare grazie alla cooperazione internazionale il trasferimento di tecnologia, di conoscenze e di capacita' operative; e
(d) studiare, in cooperazione con i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, metodi innovatori e possibili incitivazioni per mobilizzare e convogliare risorse, comprese quelle di fondazioni, organizzazioni non governative e altri enti del settore privato, in particolare le conversioni di crediti e di altri mezzi innovatori che permettano di accrescere il finanziamento riducendo l'onere del debito esterno dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare di quelli che si trovano in Africa.
3. I Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, tenuto conto dei loro mezzi, s'impegnano a mobilizzare risorse finanziarie adeguate per attuare i loro programmi d'azione nazionali.
4. Quando mobilizzano risorse finanziarie, le Parti si adoperano per utilizzare pienamente e per continuare a migliorare qualitativamente tutti i meccanismi e le fonti di finanziamento nazionali, bilaterali e multilaterali ricorrendo a consorzi, programmi comuni e a finanziamenti paralleli, e ricercano la partecipazione dei meccanismi e fonti di finanziamento del settore privato, segnatamente quelli delle organizzazioni non governative. A tal fine le Parti utilizzano pienamente i meccanismi operativi stabiliti in applicazione dell'articolo 14.
5. Al fine di mobilizzare le risorse finanziarie di cui i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, hanno bisogno per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita', le Parti:
(a) razionalizzano e rafforzano la gestione delle risorse gia' stanziate per la lotta contro la desertificazione e per l'attenuazione degli effetti della siccita' utilizzandole in modo piu' efficace ed efficiente, valutando il loro successo e i loro fallimenti, eliminando gli ostacoli al loro impiego efficace e, lavvode e' necessario, riorientando i programmi alla luce dell'approccio integrato a lungo termine adottato in virtu' della presente Convenzione;
(b) prestano debita priorita' e attenzione, in seno agli organi dirigenti delle istituzioni finanziarie, dispositivi e fondi multilaterali, comprese le banche e i fondi regionali di sviluppo, al sostegno ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli che si trovano in Africa, per attivita' che fanno progredire l'attuazione della Convenzione, segnatamente programmi d'azione da essi intrapresi nel quadro degli allegati concernenti l'attuazione a livello regionale; e
(c) esaminano i mezzi mediante i quali la cooperazione regionale e subregionale puo' essere rafforzata per sostenere gli sforzi profusi a livello nazionale.
6. Le altre Parti sono incoraggiate a fornire, a titolo volontario, le conoscenze, le capacita' operative e le tecniche concernenti la desertificazione e/o risorse finanziarie ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione.
7. Nell'adempiere gli obblighi che spettano loro a norma della Convenzione, compresi in particolare quelli che si riferiscono alle risorse finanziarie e al trasferimento di tecnologia, i Paesi Parte sviluppati aiuteranno in modo significativo i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, particolarmente quelli d'Africa, ad adempiere pienamente i loro obblighi secondo la Convenzione. Nell'adempiere i loro obblighi, i Paesi Parte sviluppati dovrebbero tenere pienamente conto del fatto che lo sviluppo economico e sociale e l'eliminazione della poverta' sono le prime priorita' dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, particolarmente quelli d'Africa.