Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccita' e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.
Art. 12
Articolo 12
Cooperazione internazionale
I Paesi Parte colpiti devono, in collaborazione con le altre Parti e la comunita' internazionale, cooperare per promuovere un contesto internazionale favorevole agli scopi dell'attuazione della Convenzione. Tale cooperazione dovrebbe estendersi al trasferimento di tecnologia, nonche' alla ricerca - sviluppo scientifico, alla raccolta e alla diffusione d'informazioni e alle risorse finanziarie.
Cooperazione internazionale
I Paesi Parte colpiti devono, in collaborazione con le altre Parti e la comunita' internazionale, cooperare per promuovere un contesto internazionale favorevole agli scopi dell'attuazione della Convenzione. Tale cooperazione dovrebbe estendersi al trasferimento di tecnologia, nonche' alla ricerca - sviluppo scientifico, alla raccolta e alla diffusione d'informazioni e alle risorse finanziarie.