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Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995.

Art. 49

ARTICOLO 49
Cooperazione in materia di standards e di valutazione della conformita'
1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualita'. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformita' oltre a migliorare la qualita' dei prodotti kirghisi.
2. A tal fine, le Parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica tesi a:
- promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate;
- favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunita' e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di standards di valutazione della conformita';
- mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualita'.