N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 98 dello stesso accordo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo

Art. 1

ACCORDO CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO
E UNA COOPERAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN, DALL'ALTRO
IL REGNO DEL BELGIO
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica,
in appresso denominati "Stati membri", e
la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
in appresso denominate "la Comunita'",
da una parte,
E LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN,
dall'altra,
CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan e l'importanza dei loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica del Kirghizistan desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra,
VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica del Kirghizistan a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato,
VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa,
CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica del Kirghizistan per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento",
RIBADENDO che la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia,
PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato,
RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione dipendera' dal - e contribuira' al - proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica del Kirghizistan nonche' dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn,
DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperita' e la stabilita' nella regione,
DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria, TENENDO CONTO delle disparita' economiche e sociali tra la Comunita' e la Repubblica del Kirghizistan, paese in via di sviluppo e senza sbocco sul mare,
RICONOSCENDO che uno dei principali obiettivi dell'accordo dovrebbe essere quello di agevolare l'eliminazione di queste disparita' grazie al sostegno comunitario allo sviluppo e alla ristrutturazione dell'economia kirghisa,
TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' il graduale ravvicinamento tra la Repubblica del Kirghizistan e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonche' la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto,
CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT),
CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, nonche' quelle riguardanti lo stabilimento di societa', la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali,
PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica,
DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore,
TENENDO PRESENTE che le Parti intendono sviluppare la cooperazione nel settore della ricerca spaziale, vista la complementarita' delle rispettive attivita' in materia,
DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni,
HANNO DECISO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
E' istituito un partenariato tra la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono:
- fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare strette relazioni politiche;
- sostenere le iniziative prese dal Kirghizistan per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato;
- promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile;

- gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, scientifica e tecnologica civile e culturale;

Art. 2

ARTICOLO 2
Il rispetto della democrazia, i principi dei diritto internazionale e i diritti dell'uomo definiti, in particolare, nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del partenariato e del presente accordo.

Art. 3

ARTICOLO 3
Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperita' e stabilita' nell'area dell'ex Unione Sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

Art. 4

ARTICOLO 4
Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che e' loro intenzione sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e la Repubblica del Kirghizistan, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:
- rafforzera' i vincoli della Repubblica del Kirghizistan con la Comunita' e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunita' degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche:
- condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita'.
Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.

Art. 5

ARTICOLO 5
A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del Consiglio di cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 75 e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.

Art. 6

ARTICOLO 6
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente nelle forme seguenti:
- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunita' e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica del Kirghizistan, dall'altra;
- avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE ecc.;
- utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilita' di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.

Art. 7

ARTICOLO 7
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del Comitato parlamentare di cooperazione creato a norma dell'articolo 80 del presente accordo.

Art. 8

ARTICOLO 8
1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in tutti settori, per quanto riguarda:
- i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalita' di riscossione;
- le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo;
- le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate;
- i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;
- le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica del Kirghizistan al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica del Kirghizistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.

Art. 9

ARTICOLO 9
1. Le Parti convengono che il principio del libero transito e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte.
2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le Parti.
3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra le Parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.

Art. 10

ARTICOLO 10
Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti, ciascuna di queste ultime concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia cui abbia aderito, in conformita' alla propria legislazione. Si terra' conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Art. 11

ARTICOLO 11
1. Le merci originarie della Repubblica del Kirghizistan sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo nonche' le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' europea.
2. Le merci originarie della Comunita' sono importate nella Repubblica del Kirghizistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

Art. 12

ARTICOLO 12
Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

Art. 13

ARTICOLO 13
1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantita' talmente grandi o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunita' o la Repubblica del Kirghizistan, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.
2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunita' o la Repubblica del Kirghizistan, a seconda dei casi, fornisce a norma del Titolo IX, al Consiglio di cooperazione, tutte le informazioni utili al fine di trovare un a soluzione accettabile per entrambe le Parti.
3. Ove, in esito alle consultazioni, le Parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui e' stato adito il Consiglio di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate.
4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.
5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica ne' compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna.

Art. 14

ARTICOLO 14
Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della Repubblica del Kirghizistan al GATT. Il Consiglio di cooperazione di cui all'articolo 75 puo' formulare raccomandazioni alle Parti su questi sviluppi; se li accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso conformemente alle rispettive procedure.

Art. 15

ARTICOLO 15
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprieta' intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Art. 16

ARTICOLO 16
Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina e' contenuta in un accordo a parte siglato il 15 ottobre 1993 e applicato in via provvisoria dal 1 gennaio 1994.

Art. 17

ARTICOLO 17
1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo, fatta eccezione per l'articolo 11.
2. E' creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunita' da un lato e della Repubblica del Kirghizistan dall'altro.
Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.

Art. 18

ARTICOLO 18
Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni di un accordo specifico che sara' concluso tra la Comunita' europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kirghizistan.

Art. 19

ARTICOLO 19
1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunita' e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini kirghisi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro di retribuzione o di licenziamento.
2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili nella Repubblica del Kirghizistan, questo Stato si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto di discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

Art. 20

ARTICOLO 20
Il Consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un controllo dell'immigrazione illegale tenendo conto del principio e della prassi della riammissione.

Art. 21

ARTICOLO 21
Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.

Art. 22

ARTICOLO 22
Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 19, 20 e 21.

Art. 23

ARTICOLO 23
1. Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle societa' kirghise, come definite all'articolo 25, che si stabiliscono sul loro territorio creando controllate o sedi secondarie, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo; alle controllate e sedi secondarie di societa' kirghise stabilite sul loro territorio e' concesso, per la loro attivita', un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle societa' o alle sedi secondarie di qualsiasi paese terzo.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 35 e 84, la Repubblica del Kirghizistan concede, conformemente alle sue leggi e normative, alle societa' comunitarie e alle loro sedi secondarie un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' e alle loro sedi secondarie oppure, se piu' favorevole, alle societa' e alle sedi secondarie di societa' dei paesi terzi, per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio ai sensi dell'articolo 25.

Art. 24

ARTICOLO 24
1. Le disposizioni dell'articolo 23 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.

Art. 25

ARTICOLO 25
Ai fini del presente accordo:
a) per "societa' comunitaria" o "societa' kirghisa" s'intende una societa' costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro e della Repubblica del Kirghizistan che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' sul territorio rispettivamente della Comunita' o della Repubblica del Kirghizistan. Tuttavia, una societa' costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica del Kirghizistan viene considerata una societa' rispettivamente comunitaria o kirghisa se le sue attivita' sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica del Kirghizistan.
b) Per "controllata" di una societa' s'intende una societa' controllata di fatto dalla prima.
c) Per "sede secondaria" di una societa' s'intende un centro d'affari senza personalita' giuridica, che ha l'apparenza della stabilita' quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro d'affari che ne costituisce l'estensione.
d) Per "diritto di stabilimento" s'intende il diritto per le societa' comunitarie o kirghise ai sensi del punto a) di intraprendere attivita' economiche istituendo controllate o sedi secondarie rispettivamente nella Repubblica del Kirghizistan o nella Comunita'.
e) Per "attivita'" s'intende lo svolgimento di attivita' economiche.
f) Per "attivita' economiche" s'intendono le attivita' di natura industriale, commerciale e professionale.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, i cittadini degli Stati membri o della Repubblica del Kirghizistan stabiliti al di fuori della Comunita' o della Repubblica del Kirghizistan rispettivamente e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Repubblica del Kirghizistan e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica del Kirghizistan rispettivamente, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica del Kirghizistan in conformita' delle rispettive legislazioni.

Art. 26

ARTICOLO 26
1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte non e' impedita di adottare misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni dell'accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti.
2. Nessuna disposizione dell'accordo puo' essere interpretata nel senso di richiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' dei singoli clienti ne' informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

Art. 27

ARTICOLO 27
Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera di ciascuna Parte, di ogni misura necessaria per impedire l'elusione delle misure riguardanti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

Art. 28

ARTICOLO 28
1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una societa' comunitaria o kirghisa stabilita, sul territorio della Repubblica del Kirghizistan o della Comunita' rispettivamente ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi controllate o sedi secondarie, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio rispettivamente della Repubblica del Kirghizistan e della Comunita', cittadini degli Stati membri della Comunita' e della Repubblica del Kirghizistan, purche' si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da societa' o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso de- nominate "organizzazioni" sono "persone trasferite all'interno della societa'" ai sensi della lettera c) e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione abbia personalita' giuridica e le persone in questione siano state ad essa impiegate o ad essa associate (altrimenti che come azionisti di maggioranza) durante almeno l'anno immediatamente precedente tale trasferimento:
a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di una organizzazione, che dirigono direttamente l'amministrazione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento;
- supervedono e controllano il lavoro di altri impiegati che
svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;
- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti ed altre azioni rela- tive al personale.
b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per il servizio, infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze puo' riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, una qualificazione ad alto livello riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.
c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (sede secondaria, controllata) di questa organizzazione, che effettivamente svolge attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

Art. 29

ARTICOLO 29
Le Parti riconoscono che e' importante concedersi reciprocamente il trattamento nazionale per lo stabilimento e l'attivita' delle rispettive societa' sul territorio dell'altra Parte e decidono di prendere in considerazione la possibilita' di raggiungere questo obiettivo secondo modalita' reciprocamente soddisfacenti, in base alle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.

Art. 30

ARTICOLO 30
1. Le Parti adoperano le loro migliori energie per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo.
2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 38: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 38.
3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 44, il governo della Repubblica del Kirghizistan informa la Comunita' della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' nella Repubblica del Kirghizistan di sedi secondarie e controllate di societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunita' puo' chiedere alla Repubblica del Kirghizistan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.
4. Qualora l'introduzione nella Repubblica del Kirghizistan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attivita' delle controllate e sedi secondarie di societa' comunitarie stabilite nella Repubblica del Kirghizistan piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi secondarie gia' stabilite nella Repubblica del Kirghizistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.

Art. 31

ARTICOLO 31
1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di societa' comunitarie o kirghise stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti.
2. Il Consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.

Art. 32

ARTICOLO 32
Le Parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica del Kirghizistan un settore terziario orientato verso il mercato.

Art. 33

ARTICOLO 33
1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.
a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite su un Codice di comportamento per le conferenze di linea applicabili a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoche' si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.
b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.
2. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 1, le Parti:
a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunita' e l'ex Unione Sovietica;
b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui cio' sia necessario per offrire alle societa' di navigazione di linea di una o dell'altra Parte del presente accordo l'effettiva possibilita' di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;
c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;
d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonche' gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

Art. 34

ARTICOLO 34
Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonche' la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi, negoziati ove necessario delle Parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 35

ARTICOLO 35
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanita' pubblica.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte sul territorio di ciascuna Parte, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.

Art. 36

ARTICOLO 36
Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purche' non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti da una delle Parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 35.

Art. 37

ARTICOLO 37
Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo anche le societa' controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da societa' kirghise e comunitarie.

Art. 38

ARTICOLO 38
A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra ai sensi del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non puo' comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

Art. 39

ARTICOLO 39
Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunita', dai suoi Stati membri o dalla Repubblica del Kirghizistan in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica conformemente ai principi dell'articolo V del GATS.

Art. 40

ARTICOLO 40
1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali che le Parti concedono o concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.
2. Nessun elemento del presente titolo puo' essere interpretato nel senso di impedire alle Parti di adottare o di applicare qualsiasi misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione alle altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessun elemento del presento titolo puo' essere interpretato nel senso di impedire agli Stati membri o alla Repubblica del Kirghizistan di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Art. 41

ARTICOLO 41
Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV puo' essere intesa quale attribuzione del diritto a:
- i cittadini degli Stati membri o della Repubblica del Kirghizistan a entrare o a soggiornare sul territorio rispettivamente della Repubblica del Kirghizistan o della Comunita' in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;
- le controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' kirghise a impiegare cittadini kirghisi sul territorio della Comunita';
- le controllate o sedi secondarie kirghise di societa' comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Repubblica del Kirghizistan;
- le societa' kirghise o le controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' kirghise a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini kirghisi che lavoreranno sotto il controllo di altre persone;
- le societa' comunitarie o le sedi secondarie o controllate kirghise di societa' comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.

Art. 42

ARTICOLO 42
1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunita' e della Repubblica del Kirghizistan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e' garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' del capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Repubblica del Kirghizistan ne' si rendono piu' restrittive le intese esistenti.
4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunita' e la Repubblica del Kirghizistan per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
5. Con riguardo alle disposizioni del presente articolo, fintantoche' non sara' introdotta la piena convertibilita' della valuta kirghisa ai sensi dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale, la Repubblica del Kirghizistan e' autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte alla Repubblica del Kirghizistan per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione della Repubblica del Kirghizistan nei confronti del FMI. Le restrizioni sono applicate dalla Repubblica del Kirghizistan in modo da recare il minimo turbamento possibile all'esecuzione del presente accordo. La Repubblica del Kirghizistan informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e di ogni modifica ad esse relativa.
6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Repubblica del Kirghizistan provochi o minacci di provocare gravi difficolta' per la gestione delle politiche valutarie o monetarie nella Comunita' o nella Repubblica del Kirghizistan, ciascuna Parte rispettivamente puo' adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

Art. 43

ARTICOLO 43
1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato II, la Repubblica del Kirghizistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunita', prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di prolungare detto periodo in seguito a una situazione particolare nella Repubblica del Kirghizistan.
2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica del Kirghizistan aderira' alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato II di cui sono parti gli Stati membri o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.

Art. 44

ARTICOLO 44
1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica del Kirghizistan a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica del Kirghizistan si adoperera' di rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'.
2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' segnatamente ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle societa', proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti.
3. La Comunita' fornisce alla Repubblica del Kirghizistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che comprendera', tra l'altro:
- scambi di esperti;
- la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente riguardo alla legislazione pertinente;
- l'organizzazione dei seminari;
- attivita' di formazione;
- ausilio della traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.
4. Le Parti si consultano sulle modalita' per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui queste incidono sugli scambi commerciali.

Art. 45

ARTICOLO 45
1. La Comunita' e la Repubblica del Kirghizistan istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonche' lo sviluppo sostenibile della Repubblica del Kirghizistan. Tale cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Le politiche e le altre misure sono intese a provocare delle riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico nella Repubblica del Kirghizistan, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni di carattere ambientale.
3. A tal fine la cooperazione si concentrera' segnatamente nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi la privatizzazione, gli investimenti e lo sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, energia e sicurezza del settore nucleare civile, trasporti, turismo, tutela ambientale e cooperazione regionale.
4. Si rivolgera' particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione.
5. Se del caso, la Comunita' potra' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunita' alla Repubblica del Kirghizistan e delle pro- cedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.

Art. 46

ARTICOLO 46
Cooperazione industriale
1. La cooperazione sara' tesa a promuovere, in particolare:
- lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti;
- la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dal Kirghizistan per ristrutturare la propria industria;
- il miglioramento dell'organizzazione gestionale;
- la definizione di norme e prassi commerciali adeguate;
- la tutela dell'ambiente.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

Art. 47

ARTICOLO 47
Promozione e tutela degli investimenti
1. Conformemente ai poteri e alle competenze rispettive della Comunita' e degli Stati membri la cooperazione sara' tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati, nazionali e stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la protezione degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento.
2. La cooperazione si prefiggera' in particolare:
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan di opportuni accordi per la promozione e la tutela degli investimenti;
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione;
- la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia kirghisa;
- l'adozione di una legislazione commerciale e la creazione di condizioni per gli affari entrambi stabili e appropriate e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti;
- lo scambio di informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.

Art. 48

ARTICOLO 48
Commesse pubbliche
Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per la fornitura di beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.

Art. 49

ARTICOLO 49
Cooperazione in materia di standards e di valutazione della conformita'
1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualita'. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformita' oltre a migliorare la qualita' dei prodotti kirghisi.
2. A tal fine, le Parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica tesi a:
- promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate;
- favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunita' e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di standards di valutazione della conformita';
- mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualita'.

Art. 50

ARTICOLO 50
Prodotti minerari e materie prime
1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime.
2. La cooperazione riguardera' principalmente:
- gli scambi di informazioni sulle prospezioni nel settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi;
- la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione;
- le questioni commerciali;
- l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale;
- la formazione;
- la sicurezza nell'industria mineraria.

Art. 51

ARTICOLO 51
Cooperazione scientifica e tecnologica
1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
2. La cooperazione scientifica e tecnologica si bassa su:
- scambi di informazioni scientifiche e tecniche;
- attivita' comuni di ricerca e sviluppo;
- attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo.
Ove tale cooperazione assumesse la forma di attivita' di istruzione e/o formazione, questa si conformera' alle disposizioni dell'articolo 52.
Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica.
Nello svolgere le attivita' di cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e alla produzione delle armi di distruzione di massa.
3. La cooperazione prevista al presente articolo si svolgera' in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

Art. 52

ARTICOLO 52
Istruzione e formazione
1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica del Kirghizistan, sia nel settore pubblico che in quello privato.
2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:
- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica del Kirghizistan, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento;
- la formazione dei quadri dei settori pubblico e privato e dei funzionari in settori prioritari da stabilire;
- la cooperazione tra centri d'istruzione nonche' tra detti centri e le imprese;
- la mobilita' degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere;
- la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati;
- l'insegnamento delle lingue comunitarie;
- la formazione postlaurea degli interpreti;
- la formazione dei giornalisti;
- la formazione degli insegnanti.
3. L'eventuale partecipazione di una Parte, ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potra' essere esaminata in conformita' alle procedure rispettive; se del caso saranno stabiliti quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica del Kirghizistan al programma TEMPUS della Comunita'.

Art. 53

ARTICOLO 53
Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione nel settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica del Kirghizistan, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti kirghisi, in condizioni da assicurare la protezione dell'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare, nonche' lo sviluppo delle imprese di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Le Parti cercheranno inoltre di ravvicinare progressivamente le norme kirghise alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.

Art. 54

ARTICOLO 54
Energia
1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.
2. La cooperazione riguarda, fra l'altro:
- l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenirne o limitarne al massimo i danni ambientali;
- il miglioramento della qualita' e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche diversificando i fornitori, secondo modalita' economicamente e ambientalmente valide;
- la definizione di una politica energetica;
- il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato;
- l'introduzione di tutte le condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico;
- la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia;
- l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
- il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia;
- la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico;
- la sicurezza per la produzione, il trasporto e il transito dell'energia e dei materiali energetici.

Art. 55

ARTICOLO 55
Ambiente
1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.
2. La cooperazione e' intesa a combattere il degrado ambientale, mediante, in particolare:
- efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente;
- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua;
- ripristino ecologico;
- produzione e impiego, sostenibili, efficaci ed ecologici dell'energia;
- sicurezza degli impianti industriali;
- classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici;
- qualita' dell'acqua;
- riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, applicazione della convenzione di Basilea;
- impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici;
- protezione delle foreste;
- salvaguardia delle biodiversita', zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- uso degli strumenti economici e fiscali;
- mutamenti climatici globali;
- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente;
- assistenza tecnica per il risanamento delle zone radioattive e per i relativi problemi sanitari e sociali;
- applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale.
3. La cooperazione avra' luogo in particolare attraverso:
- la predisposizione di programmi per fronteggiare catastrofi e altre situazioni di emergenza;
- scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente e delle biotecnologie;
- attivita' comuni di ricerca;
- il miglioramento delle leggi avvicinandole alle norme comunitarie;
- la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale;
- l'elaborazione di strategie, segnatamente per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonche' ai fini di uno sviluppo sostenibile;
- studi sull'impatto ambientale.

Art. 56

ARTICOLO 56
Trasporti
Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.
Scopo della cooperazione e' tra l'altro, di ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica del Kirghizistan migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilita' dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema piu' globale.
La cooperazione comprende, tra l'altro:
- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale;
- la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti;
- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;
- la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo:
- la predisposizione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.

Art. 57

ARTICOLO 57
Servizi postali e telecomunicazioni
Compatibilmente con i rispettivi poteri e con le rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di:
- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- trasferire tecnologia e know-how, anche per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei;
- favorire lo sviluppo di progetti e gli investimenti in questi settori;
- migliorare l'efficienza e la qualita' nella fornitura di servizi, anche liberalizzando le attivita' dei sottosettori;
- applicare le tecnologie piu' avanzate in materia di telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;
- gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione;
- definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;
- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.

Art. 58

ARTICOLO 58
Servizi finanziari
La cooperazione sara' segnatamente intesa ad agevolare l'inserimento della Repubblica del Kirghizistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentrera' su:
- lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonche' di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica del Kirghizistan in un sistema di transazioni universalmente accettato;
- lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni fiscali nella Repubblica del Kirghizistan, e gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia finanziaria;
- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle societa' comunitarie alla costituzione di "joint ventures" nel settore assicurativo della Repubblica del Kirghizistan, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.
Tale cooperazione contribuira' in particolare a sviluppare le relazioni tra la Repubblica del Kirghizistan e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.

Art. 59

ARTICOLO 59
Riciclaggio del denaro
1. Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione Finanziaria (FAFT).

Art. 60

ARTICOLO 60
Sviluppo regionale
1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e di pianificazione territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone depresse.
Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro, tra l'altro, di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale.

Art. 61

ARTICOLO 61
Cooperazione sociale
1. Riguardo alla salute e alla sicurezza le Parti collaborano tra loro al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La cooperazione prevede, in particolare, quanto segue:
- istruzione e formazione in materia di sanita' e di sicurezza, insistendo sui settori di attivita' ad alto rischio;
- sviluppo e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;
- prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;
- ricerca per ampliare la conoscenza sull'ambiente di lavoro nonche' sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
2. A livello occupazionale, la cooperazione prevede, in particolare, quanto segue:
- ottimizzazione del mercato del lavoro;
- modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza;
- pianificazione e gestione dei programmi di ristrutturazione;
- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale;
- scambio di informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.
3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la cooperazione nella pianificazione e nell'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica del Kirghizistan.
Dette riforme dovranno introdurre nella Repubblica del Kirghizistan metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.

Art. 62

ARTICOLO 62
Turismo
Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprendera' azioni intese a:
- agevolare il turismo;
- aumentare gli scambi di informazioni;
- trasferire il know-how;
- valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte;
- favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali;
- impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.

Art. 63

ARTICOLO 63
Piccole e medie imprese
1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e le relative associazioni nonche' la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Repubblica del Kirghizistan.
2. E' prevista un'assistenza tecnica in particolare nei seguenti settori:
- definizione di un quadro legislativo per le PMI;
- creazione di un'infrastruttura adeguata (agenzia di sostegno alle PMI, comunicazioni, assistenza per la creazione di un fondo a favore delle PMI);
- sviluppo delle tecnologie.

Art. 64

ARTICOLO 64
Informazione e comunicazione
Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace reciproco scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita' e sulla Repubblica del Kirghizistan compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.

Art. 65

ARTICOLO 65
Tutela dei consumatori
Le Parti collaboreranno strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Tale cooperazione puo' comprendere scambi di informazioni sull'elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilita' delle politiche di tutela dei consumatori, l'organizzazione di seminari e cicli di formazione.

Art. 66

ARTICOLO 66
Dogane
1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica Kirghisa a quello della Comunita'.
2. La cooperazione comprendera' in particolare:
- scambi di informazioni;
- il miglioramento dei metodi di lavoro;
- l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico;
- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunita' e della Repubblica del Kirghizistan;
- la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto delle merci;
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;
- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.
Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 69, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.

Art. 67

ARTICOLO 67
Cooperazione statistica
La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica del Kirghizistan.
In particolare, le Parti cooperano al fine di:
- adeguare il sistema statistico kirghiso ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali;
- scambiare informazioni statistiche;
- fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche.
La Comunita' fornisce a tal fine alla Repubblica del Kirghizistan l'assistenza tecnica necessaria.

Art. 68

ARTICOLO 68
Economia
Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici.
La Comunita' fornisce assistenza tecnica per:
- aiutare la Repubblica del Kirghizistan ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche;
- favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

Art. 69

ARTICOLO 69
Droga
Nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, le Parti cooperano per aumentare l'efficacia e l'efficienza delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori chimici verso usi diversi, e per promuovere le prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.

Art. 70

ARTICOLO 70
Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere alla Repubblica del Kirghizistan i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri nonche' sviluppare altre attivita' di reciproco interesse.

Art. 71

ARTICOLO 71
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 72, 73 e 74, la Repubblica del Kirghizistan beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunita' sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.

Art. 72

ARTICOLO 72
Detta assistenza finanziaria si svolge nell'ambito del TACIS come disciplinato dal relativo regolamento del Consiglio.

Art. 73

ARTICOLO 73
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorita' concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Repubblica del Kirghizistan, della capacita' di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il Consiglio di cooperazione.

Art. 74

ARTICOLO 74
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Art. 75

ARTICOLO 75
E istituito un Consiglio di cooperazione di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il Consiglio di cooperazione puo' formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le Parti.

Art. 76

ARTICOLO 76
1. Il Consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica del Kirghizistan dall'altro.
2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del governo della Repubblica del Kirghizistan.

Art. 77

ARTICOLO 77
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione e' assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica del Kirghizistan, normalmente alti funzionari, dall'altro.
Il Comitato di cooperazione e' presieduto a turno dalla Comunita' e dalla Repubblica del Kirghizistan.
Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione, e le modalita' del suo funzionamento.
2. Il Consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.

Art. 78

ARTICOLO 78
Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalita' di funzionamento.

Art. 79

ARTICOLO 79
Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca a un articolo del GATT, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT dalle Parti contraenti del GATT.

Art. 80

ARTICOLO 80
E istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento kirghiso e del Parlamento europeo. Tale Comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

Art. 81

ARTICOLO 81
1. Il Comitato parlamentare di cooperazione e' composto da membri dei Parlamenti europeo e kirghiso.
2. Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di cooperazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento kirghiso, conformemente al regolamento interno.

Art. 82

ARTICOLO 82
Il Comitato parlamentare di cooperazione puo' chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo al Consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni.
Il Comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.
Il Comitato parlamentare di cooperazione puo' presentare raccomandazioni al Consiglio di cooperazione.

Art. 83

ARTICOLO 83
1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
2. Nell'ambito dei rispettivi poteri, le Parti:
- incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunita' e della Repubblica del Kirghizistan;
- decidono che, se una vertenza e' sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti possa scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti e indipendentemente dalla nazionalita', e che il terzo arbitro o l'arbitro unico possa essere cittadino di un paese terzo;
- raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;
- incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adattata a New York il 10 giugno 1958.

Art. 84

ARTICOLO 84
Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure:
a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza;
b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;
c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalita' e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.

Art. 85

ARTICOLO 85
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dalla Repubblica del Kirghizistan nei confronti della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini e le loro societa' o imprese;
- le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Repubblica del Kirghizistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini kirghisi o tra societa' o imprese kirghise.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Art. 86

ARTICOLO 86
1. Ciascuna parte puo' adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di cooperazione puo' risolvere la controversia mediante una raccomandazione.
3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte nella controversia.
Il Consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.
Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.

Art. 87

ARTICOLO 87
Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 13, 86 e 92.

Art. 88

ARTICOLO 88
Il trattamento riservato alla Repubblica del Kirghizistan ai sensi del presente accordo non puo' comunque essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

Art. 89

ARTICOLO 89
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica del Kirghizistan, da un lato, e la Comunita'. gli Stati membri o la Comunita' e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.

Art. 90

ARTICOLO 90
Fintantoche' le questioni contemplate dal presente accordo sono state contemplate nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

Art. 91

ARTICOLO 91
Il presente accordo e' concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potra' essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.

Art. 92

ARTICOLO 92
1. Le Parti prendendo tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia stata inadempiente a un obbligo previsto dall'accordo puo' adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i cassi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di cooperazione.

Art. 93

ARTICOLO 93
Gli allegati I e II e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 94

ARTICOLO 94
Fino a che gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti ai sensi del presente accordo, quest'ultimo non pregiudichera' i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.

Art. 95

ARTICOLO 95
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica del Kirghizistan.

Art. 96

ARTICOLO 96
Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario del presente accordo.

Art. 97

ARTICOLO 97
L'originale del presente accordo redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e kirghisa, tutti i testi facenti ugualmente fede, e' depositato presso il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

Art. 98

ARTICOLO 98
Il presente accordo e' approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure.
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.
A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica del Kirghizistan e la Comunita', l'accordo tra la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

Art. 99

ARTICOLO 99
Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sua parti siano applicate nel 1994 mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Repubblica del Kirghizistan, le Parti contraenti decidono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.
Protocollo

Art. 1

PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DOGANALE
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;
b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo e' limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;
c) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
d) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
e) "infrazione": ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

Art. 2

ARTICOLO 2
Campo di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.

Art. 3

ARTICOLO 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:
(a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
(b) i luoghi dove partite di merci che sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale dell'altra Parte; (c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;
(d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

Art. 4

ARTICOLO 4
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano assistenza reciproca, in conformita' delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti:
- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.

Art. 5

ARTICOLO 5
Consegna/Notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure
necessarie per
- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni
che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Art. 6

ARTICOLO 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
(a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda;
(b) la misura richiesta;
(c) l'oggetto e il motivo della domanda;
(d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; (e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
(f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta autorita'.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti puo' esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Art. 7

ARTICOLO 7
Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda e' stata indirizzata da parte di detta autorita', procede, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Art. 8

ARTICOLO 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Art. 9

ARTICOLO 9
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo qualora cio' possa:
(a) pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
(b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero
(c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

Art. 10

ARTICOLO 10
Obbligo di osservare la riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie.
2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa.
Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.
3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorita' doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorita' giudiziarie. Le altre persone o autorita' possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorita' che le fornisce.
4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed e' tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.
5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona in questione puo' richiedere informazioni sulle basi di dati e sui loro scopi.

Art. 11

ARTICOLO 11
Uso delle informazioni
1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.
3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Art. 12

ARTICOLO 12
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.

Art. 13

ARTICOLO 13
Spese di assistenza
Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Art. 14

ARTICOLO 14
Esecuzione
1. La gestione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Repubblica del Kirghizistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.
Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Art. 15

ARTICOLO 15
Complementarita'
1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.
2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunita'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1997
SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo - Elenco Allegati

Elenco dei documenti allegati
Allegato I Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla
Repubblica del Kirghizistan agli Stati indipendenti
ai sensi dell'articolo 8.
Allegato II Convenzioni in materia di diritti di proprieta'
intellettuale di cui all'articolo 43.
Protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale.

Accordo - Allegato I

ALLEGATO I
Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica del Kirghizistan agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 8,
paragrafo 3
1. Tutti gli Stati indipendenti:
Vengono applicati dazi all'importazione solo per gli alcolici e i prodotti del tabacco.
Non vengono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordi di sdoganamento e interstatali entro i volumi ivi stabiliti.
Non viene applicata l'IVA ne' alle esportazioni ne' alle importazioni. Non vengono applicate accise alle esportazioni.
Non vengono applicati contingenti di esportazione.
2. Tutti gli Stati indipendenti che non hanno introdotto una moneta nazionale propria:
I pagamenti sono effettuati in rubli
Tutti gli Stati indipendenti:
Sistema speciale per le operazioni non commerciali, compresi i relativi pagamenti.
3. Tutti gli Stati indipendenti:
Sistema speciale per i pagamenti correnti
4. Tutti gli Stati indipendenti:
Speciali condizioni di transito
5. Tutti gli Stati indipendenti:
Speciali procedure doganali.

Accordo - Allegato II

ALLEGATO II
Convenzioni sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (articolo 43)
1. Il paragrafo 2 dell'articolo 43 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli
artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
- Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione
internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e
dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del
deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
- Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati
vegetali (UPOV, 1991).
2. Il Consiglio di cooperazione puo' raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 43.
In caso di problemi di proprieta' intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attivita' commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
(atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica del Kirghizistan concede alle societa' e ai cittadini della Comunita', per il riconoscimento e la tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica del Kirghizistan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.

Atto finale

ATTO FINALE
I plenipotenziari:
DEL REGNO UNITO,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominati "Stati membri", e
della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso de- nominate "la Comunita'",
da una parte, e
il plenipotenziario della REPUBBLICA KIRGHISA,
dall'altra,
riuniti in Bruxelles addi' 9 febbraio millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la repubblica kirghisa, dall'altra, in appresso denominato "accordo" hanno adottato il testo seguente:
l'accordo, compresi i suoi allegati, e il seguente protocollo:
Protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica kirghisa hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:
Dichiarazione comune relativa all'articolo 23 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa al concetto di "controllo" di cui
all'articolo 25, lettera b) e all'articolo 37, dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 92 dell'accordo
I Plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' ed i Plenipotenziari della Repubblica del Kirghizistan hanno inoltre preso atto della dichiarazione del governo francese allegata al presente atto finale:
Dichiarazione del governo francese relativa ai propri paesi e territori d'oltremare.

Dichiarazioni comuni

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 23
Fatte salve le disposizioni degli articoli 38 e 41, le Parti decidono che l'espressione "conformemente alle rispettive legislazioni e normative" di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 23 significa che ciascuna Parte puo' regolamentare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' sul suo territorio, purche' non introduca, per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte, altre riserve al trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' o alle societa', consociate o filiali di paesi terzi.
DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO"
DI CUI AGLI ARTICOLI 25, LETTERA b) E 37
1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipendera' dalle circostanze oggettive del caso specifico.
2. Ad esempio, una societa' verra' considerata "controllata" da un'altra societa', e quindi una sua consociata, se:
- l'altra societa' detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se
- l'altra societa' ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed e' al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata.
3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2.
DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 43
Le parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know-how.
DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 92
Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 92 dell'accordo s'intendono i casi di grave violazione dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una grave violazione dell'accordo consiste:
a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali della legislazione internazionale
o
b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2.
DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO FRANCESE
La Repubblica francese nota che l'accordo di partenariato e cooperazione con la Repubblica del Kirghizistan non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea a norma del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Fatto a Bruxelles, addi' nove febbraio millenovecentonovantacinque.

Parte di provvedimento in formato grafico

TRADUZIONE NON UFFICIALE
Lisbona, 17 dicembre 1994
Scambio di lettere
sulla Decisione n. 3
del Trattato sulla Carta
dell'Energia Europea
Lettera delle Comunita' alla Repubblica Kirghisa
Eccellenza,
Scopo della presente lettera e' confermare che, in merito alla Decisione n. 3 del Trattato sulla Carta dell'energia (TCE), per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti, ed in particolare la nota a pie' di pagina a tale Decisione, l'Articolo 90 del nostro Accordo di Partenariato e Cooperazione (CAP), siglato a Bruxelles il 31 maggio 1994, non avra' come effetto la non applicazione dell'Articolo 16 del TCE relativamente alla Decisione n. 3.
Propongo che la presente lettera e la Sua risposta costituiscano un accordo formale fra le due parti.
Per conto delle Comunita' Europee
(F.to: due firme illeggibili)
Lisbona, 17 dicembre 1994
Scambio di lettere sulla Decisione N. 3
del Trattato sulla Carta dell'Energia
Lettera del Kirghizistan
Egregi Signori,
ho preso atto della Vostra lettera del 17 dicembre 1994, intesa a confermare che in riferimento alla Decisione N. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia (ECT), relativa al trasferimento dei pagamenti, e in particolare in riferimento alle osservazioni su tale Decisione, l'Articolo 90 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA), parafato a Bruxelles il 31 maggio 1994, non determina la non applicazione dell'Articolo 16 del Trattato sulla Carta dell'Energia nei confronti della Decisione N. 3.
Sono d'accordo nel considerare la Vostra lettera e la presente risposta come assenso formale fra di noi.
Per il Governo del Kirghisistan
firmato