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Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995.

Art. 11

ARTICOLO 11
Uso delle informazioni
1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.
3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.