Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994.
Art. 39
ARTICOLO 39
Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonche' la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi negoziati, ove necessario, dalle Parti come definite all'articolo 96 dopo l'entrata in vigore dei presente accordo.
Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonche' la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi negoziati, ove necessario, dalle Parti come definite all'articolo 96 dopo l'entrata in vigore dei presente accordo.