Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 105 dell'accordo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo
Art. 1
ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE
TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI
E LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica,
in appresso denominati "Stati membri", e
la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate "Comunita'",
da una parte,
e la REPUBBLICA DI MOLDAVIA,
dall'altra,
in appresso denominale "le Parti",
CONSIDERATI i legami che uniscono la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica di Moldavia nonche' i loro valori comuni,
RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica di Moldavia desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra,
VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Moldavia a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato,
VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa,
CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Moldavia per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento",
RICONOSCENDO in tale contesto che, sostenendo l'indipendenza, la sovranita' e l'integrita' territoriale della Repubblica di Moldavia, si contribuira' a tutelare la pace e la stabilita' nell'Europa centrale e orientale e nell'intero continente europeo,
RIBADENDO che la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica di Moldavia si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia e la dichiarazione della Conferenza di lucerna dell'aprile 1993,
PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato,
PRENDENDO ATTO degli sforzi compiuti dalla Repubblica di Moldavia per creare sistemi politici ed economici che rispettino lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, e del fatto che nella Repubblica di Moldavia e' in vigore un regime pluripartitico che prevede elezioni libere e democratiche nonche' una liberalizzazione economica,
RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione sia indissociabile dal e contribuisca al proseguimento e al completamento delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica di Moldavia, nonche' all'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione, soprattutto alla luce delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn,
DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperita' e la stabilita' nella regione,
DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' il graduale ravvicinamento tra la Moldavia e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonche' la progressiva integrazione della Moldavia nel sistema commerciale internazionale aperto,
CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT),
COMPIACENDOSI E PRENDENDO ATTO dell'importanza delle iniziative prese dalla Moldavia per passare dall'economia centralizzata dei paesi a commercio di Stato a un'economia di mercato,
CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, nonche' quelle riguardanti le imprese, la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali,
PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e in particolare lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica,
DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore,
DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni,
HANNO DECISO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
E' istituito un partenariato tra la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono:
- fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti che consentono lo sviluppo di relazioni politiche,
- promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti per incoraggiare uno sviluppo economico sostenibile,
- gettate le basi per una cooperazione a carattere legislativo, economico, sociale, finanziario e culturale,
- sostenere le iniziative prese dalla Repubblica di Moldavia per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato.
TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI
E LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica,
in appresso denominati "Stati membri", e
la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate "Comunita'",
da una parte,
e la REPUBBLICA DI MOLDAVIA,
dall'altra,
in appresso denominale "le Parti",
CONSIDERATI i legami che uniscono la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica di Moldavia nonche' i loro valori comuni,
RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica di Moldavia desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra,
VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Moldavia a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato,
VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa,
CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Moldavia per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento",
RICONOSCENDO in tale contesto che, sostenendo l'indipendenza, la sovranita' e l'integrita' territoriale della Repubblica di Moldavia, si contribuira' a tutelare la pace e la stabilita' nell'Europa centrale e orientale e nell'intero continente europeo,
RIBADENDO che la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica di Moldavia si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia e la dichiarazione della Conferenza di lucerna dell'aprile 1993,
PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato,
PRENDENDO ATTO degli sforzi compiuti dalla Repubblica di Moldavia per creare sistemi politici ed economici che rispettino lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, e del fatto che nella Repubblica di Moldavia e' in vigore un regime pluripartitico che prevede elezioni libere e democratiche nonche' una liberalizzazione economica,
RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione sia indissociabile dal e contribuisca al proseguimento e al completamento delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica di Moldavia, nonche' all'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione, soprattutto alla luce delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn,
DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperita' e la stabilita' nella regione,
DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' il graduale ravvicinamento tra la Moldavia e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonche' la progressiva integrazione della Moldavia nel sistema commerciale internazionale aperto,
CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT),
COMPIACENDOSI E PRENDENDO ATTO dell'importanza delle iniziative prese dalla Moldavia per passare dall'economia centralizzata dei paesi a commercio di Stato a un'economia di mercato,
CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, nonche' quelle riguardanti le imprese, la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali,
PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e in particolare lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica,
DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore,
DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni,
HANNO DECISO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
E' istituito un partenariato tra la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono:
- fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti che consentono lo sviluppo di relazioni politiche,
- promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti per incoraggiare uno sviluppo economico sostenibile,
- gettate le basi per una cooperazione a carattere legislativo, economico, sociale, finanziario e culturale,
- sostenere le iniziative prese dalla Repubblica di Moldavia per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato.
Art. 2
ARTICOLO 2
Il rispetto della democrazia, dei principi del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo definiti, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono un elemento fondamentale del partenariato e del presente accordo.
Il rispetto della democrazia, dei principi del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo definiti, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono un elemento fondamentale del partenariato e del presente accordo.
Art. 3
ARTICOLO 3
Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperita' e stabilita' nell'area dell'ex Unione Sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.
Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperita' e stabilita' nell'area dell'ex Unione Sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.
Art. 4
ARTICOLO 4
Le Parti si impegnano, soprattutto quando il processo di riforma economica in Moldavia sara' ulteriormente progredito, ad esaminare la possibilita' di ampliare i titoli pertinenti dell'accordo, segnatamente il Titolo III e l'articolo 48, per instaurare fra di esse una zona di libero scambio. Il Consiglio di cooperazione di cui all'articolo 82 puo' fare alle Parti raccomandazioni al riguardo.
Agli eventuali ampliamenti si potra' procedere soltanto previo accordo tra le Parti conformemente alle rispettive procedure. Le Parti si consulteranno nel 1998 per decidere se le circostanze, e in particolare i progressi compiuti dalla Moldavia nell'attuare le riforme economiche orientate verso il mercato e le condizioni economiche prevalenti a quel momento, consentono di avviare negoziati per la creazione della zona di libero scambio.
Le Parti si impegnano, soprattutto quando il processo di riforma economica in Moldavia sara' ulteriormente progredito, ad esaminare la possibilita' di ampliare i titoli pertinenti dell'accordo, segnatamente il Titolo III e l'articolo 48, per instaurare fra di esse una zona di libero scambio. Il Consiglio di cooperazione di cui all'articolo 82 puo' fare alle Parti raccomandazioni al riguardo.
Agli eventuali ampliamenti si potra' procedere soltanto previo accordo tra le Parti conformemente alle rispettive procedure. Le Parti si consulteranno nel 1998 per decidere se le circostanze, e in particolare i progressi compiuti dalla Moldavia nell'attuare le riforme economiche orientate verso il mercato e le condizioni economiche prevalenti a quel momento, consentono di avviare negoziati per la creazione della zona di libero scambio.
Art. 5
ARTICOLO 5
Le Parti si impegnano ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modifiche da apportare a qualsiasi parte dell'accordo per le mutate circostanze, in particolare a seguito dell'adesione della Repubblica di Moldavia al GATT. Il primo esame avverra' dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data e' precedente, nel momento in cui la Repubblica di Moldavia diventera' Parte contraente del GATT.
Le Parti si impegnano ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modifiche da apportare a qualsiasi parte dell'accordo per le mutate circostanze, in particolare a seguito dell'adesione della Repubblica di Moldavia al GATT. Il primo esame avverra' dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data e' precedente, nel momento in cui la Repubblica di Moldavia diventera' Parte contraente del GATT.
Art. 6
ARTICOLO 6
Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e la Repubblica di Moldavia, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:
- rafforzera' i vincoli della Repubblica di Moldavia con la Comunita, e quindi con l'intera Comunita' delle nazioni democratiche. La convergenza economica, raggiunta grazie al presente accordo, consentira' di intensificare le relazioni politiche;
- condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita';
- impegnera' le Parti a collaborare per il rafforzamento della stabilita' e della sicurezza in Europa, l'osservanza dei principi della democrazia, il rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze; all'occorrenza, saranno previste consultazioni sulle questioni pertinenti.
Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e la Repubblica di Moldavia, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:
- rafforzera' i vincoli della Repubblica di Moldavia con la Comunita, e quindi con l'intera Comunita' delle nazioni democratiche. La convergenza economica, raggiunta grazie al presente accordo, consentira' di intensificare le relazioni politiche;
- condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita';
- impegnera' le Parti a collaborare per il rafforzamento della stabilita' e della sicurezza in Europa, l'osservanza dei principi della democrazia, il rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze; all'occorrenza, saranno previste consultazioni sulle questioni pertinenti.
Art. 7
ARTICOLO 7
A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del Consiglio di cooperazione e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.
A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del Consiglio di cooperazione e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.
Art. 8
ARTICOLO 8
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente nelle forme seguenti:
- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Repubblica di Moldavia e della Comunita';
- avvalendosi pienamente dei canali diplomatici fra le parti, compresi gli opportuni contatti bilaterali e multilaterali quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE ecc.;
- scambiandosi informazioni sulle questioni di reciproco interesse inerenti alla cooperazione politica in Europa;
- utilizzando qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo politico.
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente nelle forme seguenti:
- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Repubblica di Moldavia e della Comunita';
- avvalendosi pienamente dei canali diplomatici fra le parti, compresi gli opportuni contatti bilaterali e multilaterali quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE ecc.;
- scambiandosi informazioni sulle questioni di reciproco interesse inerenti alla cooperazione politica in Europa;
- utilizzando qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo politico.
Art. 9
ARTICOLO 9
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del Comitato parlamentare di cooperazione istituito a norma dell'articolo 87.
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del Comitato parlamentare di cooperazione istituito a norma dell'articolo 87.
Art. 10
ARTICOLO 10
1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in tutti i settori per quanto riguarda:
- i dazi e gli oneri doganali applicati alle importazioni e alle esportazioni, compresi i relativi metodi di riscossione;
- le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e
trasbordo;
- le imposte e gli altri oneri interni di qualsiasi tipo applicati
direttamente o indirettamente ai beni importati;
- i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;
- le regole in materia di vendita, acquisto, trasporto, distribuzione e uso delle merci sul mercato nazionale.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 3 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1958 o, se precedente, al momento dell'adesione della Moldavia al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Moldavia agli altri Stati indipendenti a decorrere dal giorno che precede l'entrata in vigore dell'accordo.
1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in tutti i settori per quanto riguarda:
- i dazi e gli oneri doganali applicati alle importazioni e alle esportazioni, compresi i relativi metodi di riscossione;
- le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e
trasbordo;
- le imposte e gli altri oneri interni di qualsiasi tipo applicati
direttamente o indirettamente ai beni importati;
- i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;
- le regole in materia di vendita, acquisto, trasporto, distribuzione e uso delle merci sul mercato nazionale.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 3 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1958 o, se precedente, al momento dell'adesione della Moldavia al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Moldavia agli altri Stati indipendenti a decorrere dal giorno che precede l'entrata in vigore dell'accordo.
Art. 11
ARTICOLO 11
1. Le Parti convengono che la liberta' di transito delle merci e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
2. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il proprio territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte.
3. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT si applicano fra le Parti.
4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti concordati tra le Parti.
1. Le Parti convengono che la liberta' di transito delle merci e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
2. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il proprio territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte.
3. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT si applicano fra le Parti.
4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti concordati tra le Parti.
Art. 12
ARTICOLO 12
Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti ciascuna di queste ultime concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia cui abbia aderito, in conformita' alla propria legislazione. Si terra' conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.
Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti ciascuna di queste ultime concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia cui abbia aderito, in conformita' alla propria legislazione. Si terra' conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.
Art. 13
ARTICOLO 13
Le merci originarie della Moldavia e della Comunita' sono importate, rispettivamente, nella Comunita' e in Moldavia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21, le disposizioni dell'allegato II del presente accordo e le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' europea.
Le merci originarie della Moldavia e della Comunita' sono importate, rispettivamente, nella Comunita' e in Moldavia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21, le disposizioni dell'allegato II del presente accordo e le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' europea.
Art. 14
ARTICOLO 14
1. I prodotti del territorio di una Parte importati nel territorio dell'altra Parte non sono soggetti ne' direttamente ne' indirettamente a tasse interne o ad altri oneri interni di nessuna specie, fatta eccezione per quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti interni simili.
2. A questi prodotti e' inoltre concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti simili di origine nazionale conformemente a tutte le leggi, normative e condizioni specifiche per la vendita interna, l'offerta in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'uso di questi prodotti. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione dei vari oneri relativi al trasporto interno basati esclusivamente sulla gestione economica del mezzo di trasporto e non sulla nazionalita' del prodotto.
1. I prodotti del territorio di una Parte importati nel territorio dell'altra Parte non sono soggetti ne' direttamente ne' indirettamente a tasse interne o ad altri oneri interni di nessuna specie, fatta eccezione per quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti interni simili.
2. A questi prodotti e' inoltre concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti simili di origine nazionale conformemente a tutte le leggi, normative e condizioni specifiche per la vendita interna, l'offerta in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'uso di questi prodotti. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione dei vari oneri relativi al trasporto interno basati esclusivamente sulla gestione economica del mezzo di trasporto e non sulla nazionalita' del prodotto.
Art. 15
ARTICOLO 15
I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti:
i) Articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d e 5;
ii) Articolo VIII;
iii) Articolo IX;
iv) Articolo X.
I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti:
i) Articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d e 5;
ii) Articolo VIII;
iii) Articolo IX;
iv) Articolo X.
Art. 16
ARTICOLO 16
Le merci sono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.
Le merci sono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.
Art. 17
ARTICOLO 17
1. Se un prodotto e' importato nel territorio di una delle Parti in quantita' talmente aumentata e in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunita' o la Repubblica di Moldavia, a seconda dei casi, possono adottare le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.
2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunita' o la Repubblica di Moldavia, a seconda dei casi, fornisce al Comitato di cooperazione tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
3. Ove, in esito alle consultazioni, le Parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui e stato adito il Comitato di cooperazione, ad un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure adottare altre misure appropriate.
4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.
5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
1. Se un prodotto e' importato nel territorio di una delle Parti in quantita' talmente aumentata e in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunita' o la Repubblica di Moldavia, a seconda dei casi, possono adottare le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.
2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunita' o la Repubblica di Moldavia, a seconda dei casi, fornisce al Comitato di cooperazione tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
3. Ove, in esito alle consultazioni, le Parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui e stato adito il Comitato di cooperazione, ad un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure adottare altre misure appropriate.
4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.
5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
Art. 18
ARTICOLO 18
Nessuna disposizione del presente Titolo, e in particolare l'articolo 17, pregiudica ne' compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping e compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna.
Per quanto riguarda le inchieste antidumping o antisovvenzioni, ciascuna Parte accetta di esaminare le richieste dell'altra e di informare le parti interessate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali sara' adottata la decisione definitiva.
Prima di istituire dazi antidumping o compensativi, ciascuna Parte fa il possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.
Nessuna disposizione del presente Titolo, e in particolare l'articolo 17, pregiudica ne' compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping e compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna.
Per quanto riguarda le inchieste antidumping o antisovvenzioni, ciascuna Parte accetta di esaminare le richieste dell'altra e di informare le parti interessate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali sara' adottata la decisione definitiva.
Prima di istituire dazi antidumping o compensativi, ciascuna Parte fa il possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.
Art. 19
ARTICOLO 19
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprieta' intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprieta' intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Art. 20
ARTICOLO 20
Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina e' contenuta in un accordo a parte siglato il 14 maggio 1993 e applicato in via provvisoria dal 1 gennaio 1993.
Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina e' contenuta in un accordo a parte siglato il 14 maggio 1993 e applicato in via provvisoria dal 1 gennaio 1993.
Art. 21
ARTICOLO 21
1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo, fatta eccezione per l'articolo 13.
2. E' creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunita' da un lato e della Repubblica di Moldavia dall'altro.
Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.
1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo, fatta eccezione per l'articolo 13.
2. E' creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunita' da un lato e della Repubblica di Moldavia dall'altro.
Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.
Art. 22
ARTICOLO 22
Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.
Ove necessario, il commercio in materiale nucleare sara' soggetto alle disposizioni di uno specifico accordo che sara' concluso tra la Comunita' europea dell'energia atomica e la Repubblica di Moldavia.
Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.
Ove necessario, il commercio in materiale nucleare sara' soggetto alle disposizioni di uno specifico accordo che sara' concluso tra la Comunita' europea dell'energia atomica e la Repubblica di Moldavia.
Art. 23
ARTICOLO 23
1. Conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunita' e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini moldavi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
2. Conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in Moldavia, questo paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai suoi cittadini, di discriminazioni, basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
1. Conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunita' e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini moldavi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
2. Conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in Moldavia, questo paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai suoi cittadini, di discriminazioni, basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
Art. 24
ARTICOLO 24
Coordinamento della previdenza sociale
Le Parti concludono accordi al fine di:
i) adottare, secondo le condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro, le disposizioni necessarie al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i lavoratori di nazionalita' moldava legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro. Dette disposizioni devono garantire in particolare che:
- tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza
trascorsi dai lavoratori in questione nei vari Stati membri siano cumulati ai fini delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' nonche' per l'assistenza medica;
- tutte le pensioni di vecchiaia, di invalidita' e di
reversibilita' e quelle in seguito a infortuni sul lavoro o a malattie professionali siano liberamente trasferibili, fatta eccezione per le prestazioni speciali non contributive, al tasso previsto dalla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori;
ii) adottare, secondo le condizioni e modalita' applicabili in Moldavia, le disposizioni necessarie per concedere ai lavoratori di uno Stato membro legalmente impiegati in Moldavia un trattamento simile a quello di cui al secondo trattino del paragrafo i).
Coordinamento della previdenza sociale
Le Parti concludono accordi al fine di:
i) adottare, secondo le condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro, le disposizioni necessarie al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i lavoratori di nazionalita' moldava legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro. Dette disposizioni devono garantire in particolare che:
- tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza
trascorsi dai lavoratori in questione nei vari Stati membri siano cumulati ai fini delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' nonche' per l'assistenza medica;
- tutte le pensioni di vecchiaia, di invalidita' e di
reversibilita' e quelle in seguito a infortuni sul lavoro o a malattie professionali siano liberamente trasferibili, fatta eccezione per le prestazioni speciali non contributive, al tasso previsto dalla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori;
ii) adottare, secondo le condizioni e modalita' applicabili in Moldavia, le disposizioni necessarie per concedere ai lavoratori di uno Stato membro legalmente impiegati in Moldavia un trattamento simile a quello di cui al secondo trattino del paragrafo i).
Art. 25
ARTICOLO 25
Le misure adottare in conformita' dell'articolo 24 bis non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi bilaterali tra la Moldavia e gli Stati membri qualora detti accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini della Moldavia o degli Stati membri.
Le misure adottare in conformita' dell'articolo 24 bis non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi bilaterali tra la Moldavia e gli Stati membri qualora detti accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini della Moldavia o degli Stati membri.
Art. 26
ARTICOLO 26
Il Consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un controllo dell'immigrazione illegale tenendo conto del principio e della prassi della riammissione.
Il Consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un controllo dell'immigrazione illegale tenendo conto del principio e della prassi della riammissione.
Art. 27
ARTICOLO 27
Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.
Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.
Art. 28
ARTICOLO 28
Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 23, 26 e 27.
Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 23, 26 e 27.
Art. 29
ARTICOLO 29
1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle societa' moldave che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle societa' dei paesi terzi.
b) Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli
Stati membri concedono alle controllate delle societa' moldave stabilite sul loro territorio un trattamento non meno
favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle societa' comunitarie.
c) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la
Comunita' e gli Stati membri concedono alle sedi secondarie
delle societa' moldave stabilite sul loro territorio un
trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di
quello concesso alle sedi secondarie di societa' dei paesi terzi.
2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato V e conformemente alle sue legislazioni e normative, la Moldavia concede alle societa' comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' o, se migliore, alle societa' dei paesi terzi.
b) Conformemente alle sue legislazioni e normative, la Moldavia
concede alle controllate e alle sedi secondarie di societa'
comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non
meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle
sue societa' e sedi secondarie oppure, se migliore, alle societa' o sedi secondarie di paesi terzi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una Parte applicabili all'accesso a settori o attivita' specifici per le controllate di societa' dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima.
Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 le societa' stabilite nella Comunita' e in Moldavia alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le societa' stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.
1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle societa' moldave che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle societa' dei paesi terzi.
b) Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli
Stati membri concedono alle controllate delle societa' moldave stabilite sul loro territorio un trattamento non meno
favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle societa' comunitarie.
c) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la
Comunita' e gli Stati membri concedono alle sedi secondarie
delle societa' moldave stabilite sul loro territorio un
trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di
quello concesso alle sedi secondarie di societa' dei paesi terzi.
2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato V e conformemente alle sue legislazioni e normative, la Moldavia concede alle societa' comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' o, se migliore, alle societa' dei paesi terzi.
b) Conformemente alle sue legislazioni e normative, la Moldavia
concede alle controllate e alle sedi secondarie di societa'
comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non
meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle
sue societa' e sedi secondarie oppure, se migliore, alle societa' o sedi secondarie di paesi terzi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una Parte applicabili all'accesso a settori o attivita' specifici per le controllate di societa' dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima.
Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 le societa' stabilite nella Comunita' e in Moldavia alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le societa' stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.
Art. 30
ARTICOLO 30
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 101, le disposizioni dell'articolo 29 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime, comprese le attivita' intermodali che implicano una tratta marittima, ciascuna Parte autorizza le societa' dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul proprio territorio sotto forma di controllate o di sedi secondarie applicando, per lo stabilimento e le varie attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle controllate e sedi secondarie di societa' di paesi terzi.
Dette attivita' comprendono, fra l'altro:
a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;
b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato;
c) la predisposizione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;
d) la fornitura di informazioni commerciali con qualunque mezzo comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
e) la conclusione di intese commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della societa' e la nomina del personale lo- cale (oppure, per il personale straniero, in conformita' delle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco;
f) le operazioni effettuate a nome delle societa', l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 101, le disposizioni dell'articolo 29 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime, comprese le attivita' intermodali che implicano una tratta marittima, ciascuna Parte autorizza le societa' dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul proprio territorio sotto forma di controllate o di sedi secondarie applicando, per lo stabilimento e le varie attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle controllate e sedi secondarie di societa' di paesi terzi.
Dette attivita' comprendono, fra l'altro:
a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;
b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato;
c) la predisposizione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;
d) la fornitura di informazioni commerciali con qualunque mezzo comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
e) la conclusione di intese commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della societa' e la nomina del personale lo- cale (oppure, per il personale straniero, in conformita' delle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco;
f) le operazioni effettuate a nome delle societa', l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.
Art. 31
ARTICOLO 31
Ai fini del presente accordo:
a) per "societa' comunitaria" o "societa' moldava" s'intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Moldavia rispettivamente che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' sul territorio della Comunita' o della Moldavia rispettivamente.
Tuttavia, una societa' costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Moldavia che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunita' o della Moldavia viene considerata una societa' rispettivamente comunitaria o moldava se le sue attivita' sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Moldavia.
b) Per "controllata" di una societa' s'intende una societa' controllata di fatto dalla prima.
c) Per "sede secondaria" di una societa' s'intende un centro d'affari senza personalita' giuridica, che ha l'apparenza della stabilita' quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicche' questi ultimi, fermo restando che, se del caso, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali presso il centro d'affari che ne costituisce l'estensione.
d) Per "diritto di stabilimento" s'intende il diritto per le societa' comunitarie o moldave ai sensi della lettera a) di intraprendere attivita' economiche istituendo controllate o sedi secondarie rispettivamente in Moldavia o nella Comunita'.
e) Per "attivita'" s'intende lo svolgimento di attivita' economiche.
f) Per "attivita' economiche" s'intendono le attivita' di natura industriale, commerciale e professionale.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, i cittadini degli Stati membri o della Moldavia stabiliti al di fuori della Comunita' o della Moldavia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Moldavia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Moldavia, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Moldavia in conformita' delle rispettive legislazioni.
Ai fini del presente accordo:
a) per "societa' comunitaria" o "societa' moldava" s'intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Moldavia rispettivamente che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' sul territorio della Comunita' o della Moldavia rispettivamente.
Tuttavia, una societa' costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Moldavia che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunita' o della Moldavia viene considerata una societa' rispettivamente comunitaria o moldava se le sue attivita' sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Moldavia.
b) Per "controllata" di una societa' s'intende una societa' controllata di fatto dalla prima.
c) Per "sede secondaria" di una societa' s'intende un centro d'affari senza personalita' giuridica, che ha l'apparenza della stabilita' quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicche' questi ultimi, fermo restando che, se del caso, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali presso il centro d'affari che ne costituisce l'estensione.
d) Per "diritto di stabilimento" s'intende il diritto per le societa' comunitarie o moldave ai sensi della lettera a) di intraprendere attivita' economiche istituendo controllate o sedi secondarie rispettivamente in Moldavia o nella Comunita'.
e) Per "attivita'" s'intende lo svolgimento di attivita' economiche.
f) Per "attivita' economiche" s'intendono le attivita' di natura industriale, commerciale e professionale.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, i cittadini degli Stati membri o della Moldavia stabiliti al di fuori della Comunita' o della Moldavia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Moldavia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Moldavia, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Moldavia in conformita' delle rispettive legislazioni.
Art. 32
ARTICOLO 32
1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, a ciascuna Parte non e' impedito di adottare misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni dell'accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti.
2. Non ci si avvarra' di alcuna disposizione dell'accordo per chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' dei singoli clienti ne' informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, a ciascuna Parte non e' impedito di adottare misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni dell'accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti.
2. Non ci si avvarra' di alcuna disposizione dell'accordo per chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' dei singoli clienti ne' informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
Art. 33
ARTICOLO 33
Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera di ciascuna Parte, di ogni misura necessaria per impedire l'elusione delle misure concernenti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.
Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera di ciascuna Parte, di ogni misura necessaria per impedire l'elusione delle misure concernenti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.
Art. 34
ARTICOLO 34
1. Fatte salve le disposizioni dei capitolo I, una societa' comunitaria o moldava stabilita sul territorio della Moldavia o della Comunita' rispettivamente ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi secondarie, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Moldavia e della Comunita' rispettivamente, cittadini degli Stati membri della Comunita' e della Moldavia, purche' si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa' controllate o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso de- nominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" ai sensi della lettera c) e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione abbia personalita' giuridica e le persone in questione siano state da essa impiegate o ad essa associate (altrimenti che come azionisti di maggioranza) durante almeno l'anno immediatamente precedente tale trasferimento:
a) Le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, che dirigono direttamente l'amministrazione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento:
- supervedono e controllano il lavoro di altri impiegati che
svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;
- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni rela- tive al personale.
b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per il servizio, l'infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze puo' riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, una qualificazione ad alto livello riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.
c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (sede secondaria, consociata) di questa organizzazione che effettivamente svolge attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.
1. Fatte salve le disposizioni dei capitolo I, una societa' comunitaria o moldava stabilita sul territorio della Moldavia o della Comunita' rispettivamente ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi secondarie, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Moldavia e della Comunita' rispettivamente, cittadini degli Stati membri della Comunita' e della Moldavia, purche' si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa' controllate o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso de- nominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" ai sensi della lettera c) e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione abbia personalita' giuridica e le persone in questione siano state da essa impiegate o ad essa associate (altrimenti che come azionisti di maggioranza) durante almeno l'anno immediatamente precedente tale trasferimento:
a) Le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, che dirigono direttamente l'amministrazione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento:
- supervedono e controllano il lavoro di altri impiegati che
svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;
- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni rela- tive al personale.
b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per il servizio, l'infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze puo' riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, una qualificazione ad alto livello riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.
c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (sede secondaria, consociata) di questa organizzazione che effettivamente svolge attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.
Art. 35
ARTICOLO 35
1. Le Parti adoperano le loro migliori energie per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo.
2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 43; le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo.
3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 50, il Governo della Moldavia informa la Comunita' della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' in Moldavia delle sedi secondarie e controllate di societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunita' puo' chiedere alla Moldavia di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.
4. Qualora l'introduzione in Moldavia di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per lo stabilimento di societa' comunitarie sul suo territorio e per l'attivita' della controllate e sedi secondarie di societa' comunitarie stabilite in Moldavia piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi secondarie gia' stabilite in Moldavia al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.
1. Le Parti adoperano le loro migliori energie per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo.
2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 43; le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo.
3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 50, il Governo della Moldavia informa la Comunita' della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' in Moldavia delle sedi secondarie e controllate di societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunita' puo' chiedere alla Moldavia di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.
4. Qualora l'introduzione in Moldavia di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per lo stabilimento di societa' comunitarie sul suo territorio e per l'attivita' della controllate e sedi secondarie di societa' comunitarie stabilite in Moldavia piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi secondarie gia' stabilite in Moldavia al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.
Art. 36
ARTICOLO 36
1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di societa' comunitarie o moldave stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti.
2. Il Consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.
1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di societa' comunitarie o moldave stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti.
2. Il Consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.
Art. 37
ARTICOLO 37
Le Parti collaborano al fine di sviluppare in Moldavia un settore terziario orientato verso il mercato.
Le Parti collaborano al fine di sviluppare in Moldavia un settore terziario orientato verso il mercato.
Art. 38
ARTICOLO 38
1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.
a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite per un Codice di comportamento per le conferenze di linea applicabile a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoche' si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.
b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.
2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti:
a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunita' e l'ex Unione Sovietica:
b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui cio' sia necessario per offrire alle societa' di navigazione di linea di una o dell'altra Parte del presente accordo l'effettiva possibilita' di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;
c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;
d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonche' gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.
Ogni Parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi gestite da cittadini o da societa' dell'altra Parte quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
3. I cittadini e le societa' della Comunita' che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati ad effettuare collegamenti internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Moldavia e viceversa.
1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.
a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite per un Codice di comportamento per le conferenze di linea applicabile a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoche' si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.
b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.
2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti:
a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunita' e l'ex Unione Sovietica:
b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui cio' sia necessario per offrire alle societa' di navigazione di linea di una o dell'altra Parte del presente accordo l'effettiva possibilita' di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;
c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;
d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonche' gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.
Ogni Parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi gestite da cittadini o da societa' dell'altra Parte quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
3. I cittadini e le societa' della Comunita' che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati ad effettuare collegamenti internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Moldavia e viceversa.
Art. 39
ARTICOLO 39
Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonche' la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi negoziati, ove necessario, dalle Parti come definite all'articolo 96 dopo l'entrata in vigore dei presente accordo.
Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonche' la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi negoziati, ove necessario, dalle Parti come definite all'articolo 96 dopo l'entrata in vigore dei presente accordo.
Art. 40
ARTICOLO 40
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanita' pubblica.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio delle Parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle autorita' pubbliche.
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanita' pubblica.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio delle Parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle autorita' pubbliche.
Art. 41
ARTICOLO 41
Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purche' non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 40.
Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purche' non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 40.
Art. 42
ARTICOLO 42
Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV anche le societa' controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da societa' moldave e comunitarie.
Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV anche le societa' controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da societa' moldave e comunitarie.
Art. 43
ARTICOLO 43
A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'accordo generale sul commercio di servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra ai sensi del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non puo' comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.
A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'accordo generale sul commercio di servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra ai sensi del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non puo' comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.
Art. 44
ARTICOLO 44
Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunita', dai suoi Stati membri o dalla Moldavia in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica conformemente ai principi dell'articolo V dei GATS.
Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunita', dai suoi Stati membri o dalla Moldavia in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica conformemente ai principi dell'articolo V dei GATS.
Art. 45
ARTICOLO 45
1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali gia' concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.
2. Nessun elemento del presente titolo puo' essere interpretato nel senso di impedire alle Parti di adottare o di applicare qualsiasi misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti ad evitare la doppia imposizione o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessun elemento del presente titolo puo' essere interpretato nel senso di impedire agli Stati membri o alla Moldavia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali gia' concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.
2. Nessun elemento del presente titolo puo' essere interpretato nel senso di impedire alle Parti di adottare o di applicare qualsiasi misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti ad evitare la doppia imposizione o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessun elemento del presente titolo puo' essere interpretato nel senso di impedire agli Stati membri o alla Moldavia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Art. 46
ARTICOLO 46
Fatto salvo il disposto dell'articolo 34, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV puo' essere intesa quale attribuzione del diritto a:
- i cittadini degli Stati membri o della Moldavia a entrare o a
soggiornare sul territorio rispettivamente della Moldavia o della Comunita' in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;
- le controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' moldave
a impiegare cittadini moldavi sui territorio della Comunita';
- le controllate o sedi secondarie moldave di societa' comunitarie
a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Comunita';
- le societa' moldave o le controllate o sedi secondarie
comunitarie di societa' moldave a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini moldavi che lavoreranno per conto e sotto il controllo di altre persone;
- le societa' comunitarie o le sedi secondarie o controllate
moldave di societa' comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.
Fatto salvo il disposto dell'articolo 34, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV puo' essere intesa quale attribuzione del diritto a:
- i cittadini degli Stati membri o della Moldavia a entrare o a
soggiornare sul territorio rispettivamente della Moldavia o della Comunita' in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;
- le controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' moldave
a impiegare cittadini moldavi sui territorio della Comunita';
- le controllate o sedi secondarie moldave di societa' comunitarie
a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Comunita';
- le societa' moldave o le controllate o sedi secondarie
comunitarie di societa' moldave a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini moldavi che lavoreranno per conto e sotto il controllo di altre persone;
- le societa' comunitarie o le sedi secondarie o controllate
moldave di societa' comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.
Art. 47
ARTICOLO 47
1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunita' e della Repubblica di Moldavia in relazione alla circolazione di beni, servizi e persone conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. Per le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e' garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' del capitolo II del titolo IV, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Repubblica di Moldavia ne' si rendono piu' restrittive le intese esistenti.
4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunita' e la Repubblica di Moldavia per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
5. A norma delle disposizioni del presente articolo fintantoche' non sara' stata introdotta la piena convertibilita' della valuta moldava ai sensi dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale la Repubblica di Moldavia e' autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte alla Repubblica di Moldavia per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla sua posizione nei confronti del FMI. La Repubblica di Moldavia applica le restrizioni senza fare discriminazioni e in modo da perturbare il meno possibile il funzionamento del presente accordo. La Repubblica di Moldavia informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e di ogni modifica ad esse relativa.
6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Moldavia provochi o minacci di provocare gravi difficolta' per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunita' o della Moldavia, ciascuna Parte rispettivamente puo' adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.
1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunita' e della Repubblica di Moldavia in relazione alla circolazione di beni, servizi e persone conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. Per le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e' garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' del capitolo II del titolo IV, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Repubblica di Moldavia ne' si rendono piu' restrittive le intese esistenti.
4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunita' e la Repubblica di Moldavia per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
5. A norma delle disposizioni del presente articolo fintantoche' non sara' stata introdotta la piena convertibilita' della valuta moldava ai sensi dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale la Repubblica di Moldavia e' autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte alla Repubblica di Moldavia per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla sua posizione nei confronti del FMI. La Repubblica di Moldavia applica le restrizioni senza fare discriminazioni e in modo da perturbare il meno possibile il funzionamento del presente accordo. La Repubblica di Moldavia informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e di ogni modifica ad esse relativa.
6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Moldavia provochi o minacci di provocare gravi difficolta' per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunita' o della Moldavia, ciascuna Parte rispettivamente puo' adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.
Art. 48
ARTICOLO 48
1. Le Parti decidono di collaborare per compensare o abolire, applicando le rispettive leggi in materia di concorrenza o in altri modi, le restrizioni alla concorrenza tra imprese o quelle dovute a un intervento dello Stato qualora falsino gli scambi tra la Comunita' e la Moldavia.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafo 1:
2.1. Le Parti promulgano e applicano leggi sulle restrizioni di concorrenza nei confronti delle imprese che rientrano nella loro giurisdizione.
2.2. Le Parti evitano di concedere aiuti di Stato che favoriscono de- terminate imprese, la produzione di beni diversi dai prodotti primari definiti nel GATT o la prestazione di servizi e che falsano o minacciano di falsare la concorrenza in quanto pregiudicano il commercio tra la Comunita' e la Moldavia.
2.3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra le fornisce informazioni sui suoi programmi di aiuti di Stato o su casi particolari di aiuti di Stato. Non sono fornite le informazioni tutelate da disposizioni legislative delle Parti in merito al segreto professionale o commerciale.
2.4. Nel caso dei monopoli di Stato a carattere commerciale, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, non vi saranno discriminazioni fra i loro cittadini per quanto riguarda le condizioni di acquisto o di commercializzazione dei prodotti.
2.5. Nel caso delle imprese pubbliche o delle imprese cui gli Stati membri o la Moldavia concedono diritti esclusivi, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, non saranno introdotte ne' mantenute misure che falsino gli scambi tra la Comunita' e la Moldavia in misura contraria agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esercizio, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a dette imprese.
2.6. Le Parti possono prolungare di comune accordo il periodo di cui ai paragrafi 2.4. e 2.5
3. Su richieste della Comunita' o della Moldavia, possono tenersi consultazioni in seno ai Comitato di cooperazione sulle restrizioni o sulle distorsioni di concorrenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e sull'applicazione delle relative norme, compatibilmente con le limitazioni imposte dalle leggi sulla riservatezza delle informazioni e sul segreto professionale. Dette consultazioni possono riguardare anche problemi di interpretazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Le Parti esperte nell'applicazione delle regole di concorrenza sono disposte a fornire alle altre, su richiesta e compatibilmente con le risorse disponibili, l'assistenza tecnica necessaria per elaborare e applicare dette regole.
5. Le suddette disposizioni non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare misure adeguate, segnatamente quelle di cui all'articolo 18, per ovviare alle distorsioni negli scambi di beni e servizi.
1. Le Parti decidono di collaborare per compensare o abolire, applicando le rispettive leggi in materia di concorrenza o in altri modi, le restrizioni alla concorrenza tra imprese o quelle dovute a un intervento dello Stato qualora falsino gli scambi tra la Comunita' e la Moldavia.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafo 1:
2.1. Le Parti promulgano e applicano leggi sulle restrizioni di concorrenza nei confronti delle imprese che rientrano nella loro giurisdizione.
2.2. Le Parti evitano di concedere aiuti di Stato che favoriscono de- terminate imprese, la produzione di beni diversi dai prodotti primari definiti nel GATT o la prestazione di servizi e che falsano o minacciano di falsare la concorrenza in quanto pregiudicano il commercio tra la Comunita' e la Moldavia.
2.3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra le fornisce informazioni sui suoi programmi di aiuti di Stato o su casi particolari di aiuti di Stato. Non sono fornite le informazioni tutelate da disposizioni legislative delle Parti in merito al segreto professionale o commerciale.
2.4. Nel caso dei monopoli di Stato a carattere commerciale, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, non vi saranno discriminazioni fra i loro cittadini per quanto riguarda le condizioni di acquisto o di commercializzazione dei prodotti.
2.5. Nel caso delle imprese pubbliche o delle imprese cui gli Stati membri o la Moldavia concedono diritti esclusivi, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, non saranno introdotte ne' mantenute misure che falsino gli scambi tra la Comunita' e la Moldavia in misura contraria agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esercizio, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a dette imprese.
2.6. Le Parti possono prolungare di comune accordo il periodo di cui ai paragrafi 2.4. e 2.5
3. Su richieste della Comunita' o della Moldavia, possono tenersi consultazioni in seno ai Comitato di cooperazione sulle restrizioni o sulle distorsioni di concorrenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e sull'applicazione delle relative norme, compatibilmente con le limitazioni imposte dalle leggi sulla riservatezza delle informazioni e sul segreto professionale. Dette consultazioni possono riguardare anche problemi di interpretazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Le Parti esperte nell'applicazione delle regole di concorrenza sono disposte a fornire alle altre, su richiesta e compatibilmente con le risorse disponibili, l'assistenza tecnica necessaria per elaborare e applicare dette regole.
5. Le suddette disposizioni non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare misure adeguate, segnatamente quelle di cui all'articolo 18, per ovviare alle distorsioni negli scambi di beni e servizi.
Art. 49
ARTICOLO 49
1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato III, la Moldavia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunita', prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti.
2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Moldavia aderira' alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato III di cui sono parti gli Stati membri della Comunita' o che vengono applicati de facto dagli Stati membri secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.
1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato III, la Moldavia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunita', prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti.
2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Moldavia aderira' alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato III di cui sono parti gli Stati membri della Comunita' o che vengono applicati de facto dagli Stati membri secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.
Art. 50
ARTICOLO 50
1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Moldavia a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Moldavia si adoperera' per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'.
2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' segnatamente ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle societa', proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti.
3. La Comunita' fornisce alla Moldavia l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che comprendera' tra l'altro:
- scambi di esperti;
- la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente riguardo alla legislazione pertinente;
- l'organizzazione di seminari;
- attivita' di formazione;
- ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.
1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Moldavia a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Moldavia si adoperera' per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'.
2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' segnatamente ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle societa', proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti.
3. La Comunita' fornisce alla Moldavia l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che comprendera' tra l'altro:
- scambi di esperti;
- la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente riguardo alla legislazione pertinente;
- l'organizzazione di seminari;
- attivita' di formazione;
- ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.
Art. 51
ARTICOLO 51
1. La Comunita' e la Repubblica di Moldavia istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonche' lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Moldavia. Tale cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Le politiche e le altre misure sono intese a provocare delle riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico della Moldavia, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni di carattere ambientale.
3. A tal fine la cooperazione si concentrera' segnatamente nei seguenti settori: cooperazione industriale, promozione e tutela degli investimenti, commesse pubbliche, norme e valutazione della conformita', settore minerario e materie prime, scienza e tecnologia, istruzione e formazione, agricoltura e settore agroindustriale, energia, ambiente, trasporti, ricerca spaziale, telecomunicazioni, servizi finanziari, riciclaggio del denaro sporco, politica monetaria, sviluppo regionale, cooperazione sociale, turismo, piccole e medie imprese, informazione e comunicazione, tutela dei consumatori, dogane, cooperazione statistica, economia e droga.
4. Si rivolgera' particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione.
5. Se del caso, la Comunita' potra' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunita' alla Repubblica di Moldavia e delle procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.
6. Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per lo sviluppo della cooperazione nei settori di cui al paragrafo 3.
1. La Comunita' e la Repubblica di Moldavia istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonche' lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Moldavia. Tale cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Le politiche e le altre misure sono intese a provocare delle riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico della Moldavia, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni di carattere ambientale.
3. A tal fine la cooperazione si concentrera' segnatamente nei seguenti settori: cooperazione industriale, promozione e tutela degli investimenti, commesse pubbliche, norme e valutazione della conformita', settore minerario e materie prime, scienza e tecnologia, istruzione e formazione, agricoltura e settore agroindustriale, energia, ambiente, trasporti, ricerca spaziale, telecomunicazioni, servizi finanziari, riciclaggio del denaro sporco, politica monetaria, sviluppo regionale, cooperazione sociale, turismo, piccole e medie imprese, informazione e comunicazione, tutela dei consumatori, dogane, cooperazione statistica, economia e droga.
4. Si rivolgera' particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione.
5. Se del caso, la Comunita' potra' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunita' alla Repubblica di Moldavia e delle procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.
6. Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per lo sviluppo della cooperazione nei settori di cui al paragrafo 3.
Art. 52
ARTICOLO 52
Cooperazione industriale
1. La cooperazione sara' tesa a promuovere in particolare:
- lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti, ad esempio per il trasferimento della tecnologia e del know-how;
- la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Moldavia per ristrutturare e migliorare il livello tecnico dell'industria;
- il miglioramento dell'organizzazione gestionale;
- la definizione di norme e prassi commerciati adeguate, anche per la commercializzazione dei prodotti;
- la tutela dell'ambiente;
- l'adeguamento della struttura produttiva industriale ai criteri di una economia di mercato progredita;
- la riconversione dell'apparato militare-industriale.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.
Cooperazione industriale
1. La cooperazione sara' tesa a promuovere in particolare:
- lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti, ad esempio per il trasferimento della tecnologia e del know-how;
- la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Moldavia per ristrutturare e migliorare il livello tecnico dell'industria;
- il miglioramento dell'organizzazione gestionale;
- la definizione di norme e prassi commerciati adeguate, anche per la commercializzazione dei prodotti;
- la tutela dell'ambiente;
- l'adeguamento della struttura produttiva industriale ai criteri di una economia di mercato progredita;
- la riconversione dell'apparato militare-industriale.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.
Art. 53
ARTICOLO 53
Promozione e tutela degli investimenti
1. Conformemente ai poteri e alle competenze rispettive della Comunita' e degli Stati membri, la cooperazione sara' tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti nazionali e stranieri, creando in particolare migliori condizioni per la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento.
2. La cooperazione si prefiggera' in particolare:
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica di Moldavia di opportuni accordi per la promozione e la tutela degli investimenti;
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica di Moldavia di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione;
- la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia moldava;
- l'adozione di una legislazione commerciale e la creazione di condizioni per gli affari entrambe stabili e appropriate e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti;
- lo scambio di informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.
Promozione e tutela degli investimenti
1. Conformemente ai poteri e alle competenze rispettive della Comunita' e degli Stati membri, la cooperazione sara' tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti nazionali e stranieri, creando in particolare migliori condizioni per la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento.
2. La cooperazione si prefiggera' in particolare:
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica di Moldavia di opportuni accordi per la promozione e la tutela degli investimenti;
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica di Moldavia di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione;
- la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia moldava;
- l'adozione di una legislazione commerciale e la creazione di condizioni per gli affari entrambe stabili e appropriate e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti;
- lo scambio di informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.
Art. 54
ARTICOLO 54
Commesse pubbliche
Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per la fornitura di beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.
Commesse pubbliche
Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per la fornitura di beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.
Art. 55
ARTICOLO 55
Cooperazione in materia di standards e di valutazione della conformita'
1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualita'. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformita' oltre a migliorare la qualita' dei prodotti moldavi.
2. A tal fine, le Parti cercano di:
- promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate;
- favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunita' e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di standards di valutazione della conformita';
- mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualita'.
Cooperazione in materia di standards e di valutazione della conformita'
1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualita'. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformita' oltre a migliorare la qualita' dei prodotti moldavi.
2. A tal fine, le Parti cercano di:
- promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate;
- favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunita' e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di standards di valutazione della conformita';
- mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualita'.
Art. 56
ARTICOLO 56
Prodotti minerari e materie prime
1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime.
2. La cooperazione riguardera' principalmente:
- gli scambi di informazioni sull'andamento del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi;
- la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione;
- le questioni commerciali;
- l'elaborazione di leggi e altre misure per la tutela ambientale;
- la formazione;
- la sicurezza nell'industria mineraria.
Prodotti minerari e materie prime
1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime.
2. La cooperazione riguardera' principalmente:
- gli scambi di informazioni sull'andamento del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi;
- la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione;
- le questioni commerciali;
- l'elaborazione di leggi e altre misure per la tutela ambientale;
- la formazione;
- la sicurezza nell'industria mineraria.
Art. 57
ARTICOLO 57
Cooperazione scientifica e tecnologica
1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
2. La cooperazione scientifica e tecnologica si basa su:
- scambi di informazioni scientifiche e tecniche:
- attivita' comuni di ricerca e sviluppo;
- attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo.
Ove tale cooperazione assumesse la forma di attivita' di istruzione e/o formazione, questa si conformera' alle disposizioni dell'articolo 58.
Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica.
Nello svolgere le attivita' di cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e alla produzione delle armi di distruzione di massa.
3. La cooperazione prevista al presente articolo si svolgera' in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.
Cooperazione scientifica e tecnologica
1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
2. La cooperazione scientifica e tecnologica si basa su:
- scambi di informazioni scientifiche e tecniche:
- attivita' comuni di ricerca e sviluppo;
- attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo.
Ove tale cooperazione assumesse la forma di attivita' di istruzione e/o formazione, questa si conformera' alle disposizioni dell'articolo 58.
Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica.
Nello svolgere le attivita' di cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e alla produzione delle armi di distruzione di massa.
3. La cooperazione prevista al presente articolo si svolgera' in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.
Art. 58
ARTICOLO 58
Istruzione e formazione
1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali in Moldavia, sia nel settore pubblico che in quello privato.
2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:
- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Moldavia, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento;
- la formazione dei quadri dei settori pubblico e privato e dei funzionari in settori prioritari da stabilire;
- la cooperazione tra centri d'istruzione nonche' tra detti centri e le imprese;
- la mobilita' degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere;
- la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati;
- l'insegnamento delle lingue comunitarie;
- la formazione post-universitaria di interpreti di conferenza;
- la formazione di giornalisti;
- la formazione degli insegnanti.
3. L'eventuale partecipazione di una Parte ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potra' essere esaminata in conformita' alle procedure rispettive; se del caso saranno stabiliti quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica di Moldavia al programma TEMPUS della Comunita'.
Istruzione e formazione
1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali in Moldavia, sia nel settore pubblico che in quello privato.
2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:
- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Moldavia, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento;
- la formazione dei quadri dei settori pubblico e privato e dei funzionari in settori prioritari da stabilire;
- la cooperazione tra centri d'istruzione nonche' tra detti centri e le imprese;
- la mobilita' degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere;
- la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati;
- l'insegnamento delle lingue comunitarie;
- la formazione post-universitaria di interpreti di conferenza;
- la formazione di giornalisti;
- la formazione degli insegnanti.
3. L'eventuale partecipazione di una Parte ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potra' essere esaminata in conformita' alle procedure rispettive; se del caso saranno stabiliti quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica di Moldavia al programma TEMPUS della Comunita'.
Art. 59
ARTICOLO 59
Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione nel settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica di Moldavia, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti moldavi, tutelando anche l'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare.
Le Parti cercheranno inoltre di ravvicinare progressivamente le norme moldave alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.
Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione nel settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica di Moldavia, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti moldavi, tutelando anche l'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare.
Le Parti cercheranno inoltre di ravvicinare progressivamente le norme moldave alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.
Art. 60
ARTICOLO 60
Energia
1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.
2. La cooperazione riguarda, fra l'altro:
- l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenire o limitare al massimo i danni ambientali;
- il miglioramento della qualita' e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche diversificando i fornitori, secondo modalita' economicamente e ambientalmente valide;
- la definizione di una politica energetica;
- il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato;
- l'introduzione di tutte le condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico:
- la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia;
- l'ammodernamento, lo sviluppo e la diversificazione delle infrastrutture energetiche;
- il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia;
- la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico.
Energia
1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.
2. La cooperazione riguarda, fra l'altro:
- l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenire o limitare al massimo i danni ambientali;
- il miglioramento della qualita' e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche diversificando i fornitori, secondo modalita' economicamente e ambientalmente valide;
- la definizione di una politica energetica;
- il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato;
- l'introduzione di tutte le condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico:
- la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia;
- l'ammodernamento, lo sviluppo e la diversificazione delle infrastrutture energetiche;
- il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia;
- la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico.
Art. 61
ARTICOLO 61
Ambiente
1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia e sulla dichiarazione della conferenza di Lucerna del 1993, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.
2. La cooperazione e' intesa a combattere il degrado ambientale in particolare mediante i seguenti interventi:
- efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente;
- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua;
- ripristino ecologico;
- produzione e impiego sostenibili, efficaci ed ecologici dell'energia;
- sicurezza degli impianti industriali;
- classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici;
- qualita' dell'acqua;
- riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, applicazione della convenzione di Basilea;
- impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici;
- protezione delle foreste;
- salvaguardia delle biodiversita', zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- uso degli strumenti economici e fiscali;
- mutamenti climatici globali;
- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente:
- applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale.
3. La cooperazione avra' luogo in particolare attraverso:
- predisposizione di programmi per fronteggiare le catastrofi e le altre situazioni di emergenza;
- scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie;
- attivita' comuni di ricerca;
- il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie;
- la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale;
- l'elaborazione di strategie, segnatamente per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonche' ai fini di uno sviluppo sostenibile;
- studi sull'impatto ambientale.
Ambiente
1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia e sulla dichiarazione della conferenza di Lucerna del 1993, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.
2. La cooperazione e' intesa a combattere il degrado ambientale in particolare mediante i seguenti interventi:
- efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente;
- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua;
- ripristino ecologico;
- produzione e impiego sostenibili, efficaci ed ecologici dell'energia;
- sicurezza degli impianti industriali;
- classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici;
- qualita' dell'acqua;
- riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, applicazione della convenzione di Basilea;
- impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici;
- protezione delle foreste;
- salvaguardia delle biodiversita', zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- uso degli strumenti economici e fiscali;
- mutamenti climatici globali;
- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente:
- applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale.
3. La cooperazione avra' luogo in particolare attraverso:
- predisposizione di programmi per fronteggiare le catastrofi e le altre situazioni di emergenza;
- scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie;
- attivita' comuni di ricerca;
- il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie;
- la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale;
- l'elaborazione di strategie, segnatamente per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonche' ai fini di uno sviluppo sostenibile;
- studi sull'impatto ambientale.
Art. 62
ARTICOLO 62
Trasporti
1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.
2. Scopo della cooperazione e' ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Moldavia migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilita' dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema piu' globale.
La cooperazione comprende, tra l'altro:
- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale;
- la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti;
- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;
- la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo;
- la preparazione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.
Trasporti
1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.
2. Scopo della cooperazione e' ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Moldavia migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilita' dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema piu' globale.
La cooperazione comprende, tra l'altro:
- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale;
- la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti;
- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;
- la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo;
- la preparazione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.
Art. 63
ARTICOLO 63
Servizi postali e telecomunicazioni
Compatibilmente con i rispettivi poteri e con le rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di:
- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- favorire lo sviluppo di progetti e di investimenti in questi settori;
- migliorare l'efficienza e la qualita' dei servizi di posta e delle telecomunicazioni anche liberalizzando le attivita' dei sottosettori;
- applicare le tecnologie piu' avanzate in materia di telecomunicazioni segnatamente per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;
- gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione;
- definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;
- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.
Servizi postali e telecomunicazioni
Compatibilmente con i rispettivi poteri e con le rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di:
- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- favorire lo sviluppo di progetti e di investimenti in questi settori;
- migliorare l'efficienza e la qualita' dei servizi di posta e delle telecomunicazioni anche liberalizzando le attivita' dei sottosettori;
- applicare le tecnologie piu' avanzate in materia di telecomunicazioni segnatamente per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;
- gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione;
- definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;
- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.
Art. 64
ARTICOLO 64
Servizi finanziari
La cooperazione sara' segnatamente intesa ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Moldavia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentrera' su:
- lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonche' di un mercato comune delle risorse creditizie, l'inserimento della Repubblica di Moldavia in un sistema di transazioni reciproche universalmente accettate;
- lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni finanziarie in Moldavia, gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia finanziaria:
- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle societa' comunitarie alla creazione di joint venture nel settore assicurativo della Repubblica di Moldavia, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.
Tale cooperazione contribuira' in particolare a sviluppare relazioni tra la Repubblica di Moldavia e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.
Servizi finanziari
La cooperazione sara' segnatamente intesa ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Moldavia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentrera' su:
- lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonche' di un mercato comune delle risorse creditizie, l'inserimento della Repubblica di Moldavia in un sistema di transazioni reciproche universalmente accettate;
- lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni finanziarie in Moldavia, gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia finanziaria:
- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle societa' comunitarie alla creazione di joint venture nel settore assicurativo della Repubblica di Moldavia, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.
Tale cooperazione contribuira' in particolare a sviluppare relazioni tra la Repubblica di Moldavia e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.
Art. 65
ARTICOLO 65
Politica monetaria
Su richiesta delle autorita' moldave, la Comunita' offre l'assistenza tecnica necessaria per aiutare la Moldavia a creare e consolidare il suo sistema monetario, ad introdurre a termine la convertibilita' della sua moneta e ad adeguare gradatamente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. Sono previsti anche scambi informali di opinioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.
Politica monetaria
Su richiesta delle autorita' moldave, la Comunita' offre l'assistenza tecnica necessaria per aiutare la Moldavia a creare e consolidare il suo sistema monetario, ad introdurre a termine la convertibilita' della sua moneta e ad adeguare gradatamente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. Sono previsti anche scambi informali di opinioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.
Art. 66
ARTICOLO 66
Riciclaggio del denaro
1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).
Riciclaggio del denaro
1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).
Art. 67
ARTICOLO 67
Sviluppo regionale
1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e di pianificazione territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone depresse.
Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro, tra l'altro, di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale.
Sviluppo regionale
1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e di pianificazione territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone depresse.
Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro, tra l'altro, di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale.
Art. 68
ARTICOLO 68
Cooperazione sociale
1. Riguardo alla salute ed alla sicurezza, le Parti collaborano al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La cooperazione prevede in particolare quanto segue:
- istruzione e formazione in materia di sanita' e di sicurezza, insistendo sui settori di attivita' ad alto rischio;
- sviluppo e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;
- prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;
- ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonche' sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
2. A livello occupazionale, la cooperazione prevede in particolare quanto segue:
- l'ottimizzazione del mercato del lavoro;
- modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza;
- pianificazione e gestione dei programmi di ristrutturazione;
- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale;
- scambio di informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.
3. Le Parti privilegiano la cooperazione in materia di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Moldavia.
Dette riforme dovranno introdurre nella Repubblica di Moldavia metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.
Cooperazione sociale
1. Riguardo alla salute ed alla sicurezza, le Parti collaborano al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La cooperazione prevede in particolare quanto segue:
- istruzione e formazione in materia di sanita' e di sicurezza, insistendo sui settori di attivita' ad alto rischio;
- sviluppo e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;
- prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;
- ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonche' sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
2. A livello occupazionale, la cooperazione prevede in particolare quanto segue:
- l'ottimizzazione del mercato del lavoro;
- modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza;
- pianificazione e gestione dei programmi di ristrutturazione;
- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale;
- scambio di informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.
3. Le Parti privilegiano la cooperazione in materia di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Moldavia.
Dette riforme dovranno introdurre nella Repubblica di Moldavia metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.
Art. 69
ARTICOLO 69
Turismo
Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprendera' azioni intese a:
- agevolare il turismo;
- favorire la cooperazione tra gli enti dei turismo ufficiali;
- aumentare gli scambi di informazioni;
- trasferire il know-how;
- valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte;
- impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.
Turismo
Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprendera' azioni intese a:
- agevolare il turismo;
- favorire la cooperazione tra gli enti dei turismo ufficiali;
- aumentare gli scambi di informazioni;
- trasferire il know-how;
- valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte;
- impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.
Art. 70
ARTICOLO 70
Piccole e medie imprese
1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e le relative associazioni nonche' la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Repubblica di Moldavia.
2. E' prevista un'assistente tecnica in particolare nei seguenti settori:
- definizione di un quadro legislativo per le PMI;
- creazione di un'infrastruttura adeguata (agenzia di sostegno alle PMI, comunicazioni, assistenza per la creazione di un fondo a favore delle PMI);
- sviluppo delle tecnologie.
Piccole e medie imprese
1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e le relative associazioni nonche' la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Repubblica di Moldavia.
2. E' prevista un'assistente tecnica in particolare nei seguenti settori:
- definizione di un quadro legislativo per le PMI;
- creazione di un'infrastruttura adeguata (agenzia di sostegno alle PMI, comunicazioni, assistenza per la creazione di un fondo a favore delle PMI);
- sviluppo delle tecnologie.
Art. 71
ARTICOLO 71
Informazione e comunicazione
Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace scambio reciproco di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita' e sulla Repubblica di Moldavia compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle rispettive basi di dati nel pieno rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
Informazione e comunicazione
Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace scambio reciproco di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita' e sulla Repubblica di Moldavia compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle rispettive basi di dati nel pieno rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
Art. 72
ARTICOLO 72
Tutela dei consumatori
Le Parti collaboreranno strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. La cooperazione puo' comprendere, tra l'altro, scambi di informazioni sulla riforma legislativa e istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilita' delle politiche di tutela dei consumatori e l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.
Tutela dei consumatori
Le Parti collaboreranno strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. La cooperazione puo' comprendere, tra l'altro, scambi di informazioni sulla riforma legislativa e istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilita' delle politiche di tutela dei consumatori e l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.
Art. 73
ARTICOLO 73
Dogane
1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema doganale moldavo a quello della Comunita'.
2. La cooperazione comprendera':
- scambi di informazioni;
- il miglioramento dei metodi di lavoro;
- l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico:
- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunita' e della Moldavia;
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;
- la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 76, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.
Dogane
1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema doganale moldavo a quello della Comunita'.
2. La cooperazione comprendera':
- scambi di informazioni;
- il miglioramento dei metodi di lavoro;
- l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico:
- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunita' e della Moldavia;
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;
- la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 76, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.
Art. 74
ARTICOLO 74
Cooperazione statistica
La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica di Moldavia.
In particolare, le Parti cooperano al fine di:
adeguare il sistema statistico moldavo ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali;
scambiare informazioni statistiche;
fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche.
La Comunita' fornisce a tal fine alla Repubblica di Moldavia l'assistenza tecnica necessaria.
Cooperazione statistica
La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica di Moldavia.
In particolare, le Parti cooperano al fine di:
adeguare il sistema statistico moldavo ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali;
scambiare informazioni statistiche;
fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche.
La Comunita' fornisce a tal fine alla Repubblica di Moldavia l'assistenza tecnica necessaria.
Art. 75
ARTICOLO 75
Economia
Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici.
La Comunita fornisce assistenza tecnica per:
- aiutare la Repubblica di Moldavia ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche e assistenza tecnica;
- favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.
Economia
Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici.
La Comunita fornisce assistenza tecnica per:
- aiutare la Repubblica di Moldavia ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche e assistenza tecnica;
- favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.
Art. 76
ARTICOLO 76
Droga
Nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori chimici verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.
Droga
Nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori chimici verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.
Art. 77
ARTICOLO 77
Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere alla Moldavia i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri nonche' sviluppare altre attivita' di reciproco interesse.
Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere alla Moldavia i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri nonche' sviluppare altre attivita' di reciproco interesse.
Art. 78
ARTICOLO 78
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 79, 80 e 81, la Repubblica di Moldavia beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunita' sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 79, 80 e 81, la Repubblica di Moldavia beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunita' sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.
Art. 79
ARTICOLO 79
Detta assistenza finanziaria e' disciplinata dal regolamento del Consiglio della CE riguardante il TACIS.
Detta assistenza finanziaria e' disciplinata dal regolamento del Consiglio della CE riguardante il TACIS.
Art. 80
ARTICOLO 80
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorita' concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Repubblica di Moldavia, della capacita' di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il consiglio di cooperazione.
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorita' concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Repubblica di Moldavia, della capacita' di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il consiglio di cooperazione.
Art. 81
ARTICOLO 81
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) e il FMI.
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) e il FMI.
Art. 82
ARTICOLO 82
E' istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il Consiglio di cooperazione puo' formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le Parti.
E' istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il Consiglio di cooperazione puo' formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le Parti.
Art. 83
ARTICOLO 83
1. Il Consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Moldavia dall'altro.
2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del governo della Repubblica di Moldavia.
1. Il Consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Moldavia dall'altro.
2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del governo della Repubblica di Moldavia.
Art. 84
ARTICOLO 84
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione e' assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un Iato, e da rappresentanti del governo della Repubblica di Moldavia, normalmente alti funzionari, dall'altro, il Comitato di cooperazione e' presieduto a turno dalla Comunita' e dalla Repubblica di Moldavia.
Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce le funzioni del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione e le modalita' del suo funzionamento.
2. Il Consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione e' assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un Iato, e da rappresentanti del governo della Repubblica di Moldavia, normalmente alti funzionari, dall'altro, il Comitato di cooperazione e' presieduto a turno dalla Comunita' e dalla Repubblica di Moldavia.
Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce le funzioni del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione e le modalita' del suo funzionamento.
2. Il Consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.
Art. 85
ARTICOLO 85
Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalita' di funzionamento.
Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalita' di funzionamento.
Art. 86
ARTICOLO 86
Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca a un articolo del GATT, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT dalle Parti contraenti del GATT.
Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca a un articolo del GATT, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT dalle Parti contraenti del GATT.
Art. 87
ARTICOLO 87
E' istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento moldavo e del Parlamento europeo. Tale Comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.
E' istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento moldavo e del Parlamento europeo. Tale Comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.
Art. 88
ARTICOLO 88
1. Il Comitato parlamentare di cooperazione e' composto da membri dei Parlamenti europeo e moldavo.
2. Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di cooperazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento moldavo, conformemente al regolamento interno.
1. Il Comitato parlamentare di cooperazione e' composto da membri dei Parlamenti europeo e moldavo.
2. Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di cooperazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento moldavo, conformemente al regolamento interno.
Art. 89
ARTICOLO 89
Il Comitato parlamentare di cooperazione puo' chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo al Consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni.
Il Comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.
Il Comitato parlamentare di cooperazione puo' presentare raccomandazioni al Consiglio di cooperazione.
Il Comitato parlamentare di cooperazione puo' chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo al Consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni.
Il Comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.
Il Comitato parlamentare di cooperazione puo' presentare raccomandazioni al Consiglio di cooperazione.
Art. 90
ARTICOLO 90
1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
2. Nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, le Parti:
- incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunita' e della Moldavia;
- decidono che, se una vertenza e' sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti puo' scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti e indipendentemente dalla nazionalita', e che il terzo arbitro o l'arbitro unico puo' essere cittadino di un paese terzo;
- raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;
- incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958.
1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
2. Nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, le Parti:
- incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunita' e della Moldavia;
- decidono che, se una vertenza e' sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti puo' scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti e indipendentemente dalla nazionalita', e che il terzo arbitro o l'arbitro unico puo' essere cittadino di un paese terzo;
- raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;
- incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958.
Art. 91
ARTICOLO 91
Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure:
a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;
c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalita' e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.
Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure:
a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;
c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalita' e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.
Art. 92
ARTICOLO 92
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dalla Repubblica di Moldavia nei confronti della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese;
- le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Repubblica di Moldavia non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini moldavi o tra societa' o imprese moldave.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dalla Repubblica di Moldavia nei confronti della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese;
- le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Repubblica di Moldavia non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini moldavi o tra societa' o imprese moldave.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Art. 93
ARTICOLO 93
1. Ciascuna Parte puo' adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di cooperazione puo' risolvere la controversia mediante una raccomandazione.
3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra Parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte in causa.
Il Consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.
Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.
1. Ciascuna Parte puo' adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di cooperazione puo' risolvere la controversia mediante una raccomandazione.
3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra Parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte in causa.
Il Consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.
Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.
Art. 94
ARTICOLO 94
Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli articoli 17, 18, 93 e 99.
Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli articoli 17, 18, 93 e 99.
Art. 95
ARTICOLO 95
Il trattamento riservato alla Repubblica di Moldavia ai sensi del presente accordo non puo' comunque essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.
Il trattamento riservato alla Repubblica di Moldavia ai sensi del presente accordo non puo' comunque essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.
Art. 96
ARTICOLO 96
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica di Moldavia, da un lato, e la Comunita', gli Stati membri o la Comunita' e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica di Moldavia, da un lato, e la Comunita', gli Stati membri o la Comunita' e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.
Art. 97
ARTICOLO 97
Fintantoche' le questioni contemplate dal presente accordo sono state contemplate nei trattato e nei protocolli della Carta europea per l'energia, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.
Fintantoche' le questioni contemplate dal presente accordo sono state contemplate nei trattato e nei protocolli della Carta europea per l'energia, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.
Art. 98
ARTICOLO 98
Il presente accordo e' concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso puo' essere automaticamente rinnovato di anno in anno, a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.
Il presente accordo e' concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso puo' essere automaticamente rinnovato di anno in anno, a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.
Art. 99
ARTICOLO 99
1. Le Parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall'accordo puo' adottare le misure del caso.
Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di cooperazione.
1. Le Parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall'accordo puo' adottare le misure del caso.
Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di cooperazione.
Art. 100
ARTICOLO 100
Gli allegati da I a V e il protocollo relativo costituiscono parte integrante del presente accordo.
Gli allegati da I a V e il protocollo relativo costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 101
ARTICOLO 101
Fintantoche' gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti ai sensi del presente accordo, quest'ultimo non pregiudica i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fatti salvi gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.
Fintantoche' gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti ai sensi del presente accordo, quest'ultimo non pregiudica i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fatti salvi gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.
Art. 102
ARTICOLO 102
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Moldavia.
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Moldavia.
Art. 103
ARTICOLO 103
Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo.
Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo.
Art. 104
ARTICOLO 104
Il presente accordo e' redatto in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e moldava, ciascun testo facente ugualmente fede.
Il presente accordo e' redatto in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e moldava, ciascun testo facente ugualmente fede.
Art. 105
ARTICOLO 105
Il presente accordo e' approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica di Moldavia e la Comunita', l'accordo tra la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato, il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.
Il presente accordo e' approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica di Moldavia e la Comunita', l'accordo tra la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato, il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.
Art. 106
ARTICOLO 106
Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate nel 1994 mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Moldavia, le Parti contraenti decidono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.
Fatto a Bruxelles,
addi' ventotto novembre millenovecentonovantaquattro.
Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate nel 1994 mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Moldavia, le Parti contraenti decidono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.
Fatto a Bruxelles,
addi' ventotto novembre millenovecentonovantaquattro.
Protocollo
Art. 1
PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DOGANALE
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;
b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo e' limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;
c) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
d) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
e) "infrazione": ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DOGANALE
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;
b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo e' limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;
c) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
d) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
e) "infrazione": ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.
Art. 2
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.
Ambito di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.
Art. 3
ARTICOLO 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
b) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;
c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.
d) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale dell'altra Parte.
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
b) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;
c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.
d) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale dell'altra Parte.
Art. 4
ARTICOLO 4
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano nell'ambito delle loro competenze assistenza reciproca, in conformita' delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora senza previa richiesta qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti:
- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti:
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano nell'ambito delle loro competenze assistenza reciproca, in conformita' delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora senza previa richiesta qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti:
- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti:
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.
Art. 5
ARTICOLO 5
Consegna/Notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure
necessarie per
- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni
che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.
Consegna/Notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure
necessarie per
- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni
che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.
Art. 6
ARTICOLO 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda;
b) la misura richiesta;
c) l'oggetto e il motivo della domanda;
d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta autorita'.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti puo' esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda;
b) la misura richiesta;
c) l'oggetto e il motivo della domanda;
d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta autorita'.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti puo' esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.
Art. 7
ARTICOLO 7
Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda e' stata indirizzata da parte di detta autorita', procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel suo territorio.
Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda e' stata indirizzata da parte di detta autorita', procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel suo territorio.
Art. 8
ARTICOLO 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
Art. 9
ARTICOLO 9
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa:
a) pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero
c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa:
a) pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero
c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.
Art. 10
ARTICOLO 10
Obbligo di osservare la riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie.
2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa.
Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.
3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorita' doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorita' giudiziarie. Le altre persone o autorita' possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorita' che le fornisce.
4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed e' tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.
5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata puo' ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi.
Obbligo di osservare la riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie.
2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa.
Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.
3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorita' doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorita' giudiziarie. Le altre persone o autorita' possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorita' che le fornisce.
4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed e' tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.
5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata puo' ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi.
Art. 11
ARTICOLO 11
Uso delle informazioni
1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.
3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Uso delle informazioni
1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.
3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Art. 12
ARTICOLO 12
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autori; dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autori; dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.
Art. 13
ARTICOLO 13
Spese di assistenza
Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Spese di assistenza
Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Art. 14
ARTICOLO 14
Esecuzione
1. La gestione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Moldavia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Esecuzione
1. La gestione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Moldavia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Art. 15
ARTICOLO 15
Complementarita'
1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e la Moldavia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi.
2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunita'.
Complementarita'
1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e la Moldavia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi.
2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunita'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1997
SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - Elenco Allegati
Elenco dei documenti allegati
Allegato I Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla
Repubblica di Moldavia agli Stati indipendenti ai
sensi dell'articolo 10 paragrafo 3.
Allegato II Misure eccezionali in deroga alle disposizioni
dell'articolo 13
Allegato III Convenzioni multilaterali sui diritti di
proprieta' intellettuale, industriale e commerciale cui all'articolo 49.
Allegato IV Riserve comunitarie a norma dell'articolo 29,
paragrafo 1, lettera b)
Allegato V Riserve moldave di cui all'articolo 29, paragrafo 2,
lettera a)
Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale.
Allegato I Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla
Repubblica di Moldavia agli Stati indipendenti ai
sensi dell'articolo 10 paragrafo 3.
Allegato II Misure eccezionali in deroga alle disposizioni
dell'articolo 13
Allegato III Convenzioni multilaterali sui diritti di
proprieta' intellettuale, industriale e commerciale cui all'articolo 49.
Allegato IV Riserve comunitarie a norma dell'articolo 29,
paragrafo 1, lettera b)
Allegato V Riserve moldave di cui all'articolo 29, paragrafo 2,
lettera a)
Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale.
Accordo - Allegato I
ALLEGATO I
Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica di Moldavia agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.
1. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan.
Non vengono applicati dazi all'importazione.
Non vengono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordi di sdoganamento e interstatali entro i volumi ivi stabiliti.
Non viene applicata l'IVA ne' alle esportazioni ne' alle importazioni.
Non vengono applicate accise alle esportazioni.
Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan - i contingenti di esportazione per i prodotti forniti nel quadro di accordi annuali commerciali e di cooperazione tra Stati vengono aperti come quelli per le forniture destinate allo Stato.
2. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Russia, Ucraina e Uzbekistan.
I pagamenti possono essere effettuati nella moneta nazionale di questi paesi oppure in qualsiasi altra moneta accettata dalla Moldavia o da questi paesi.
Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Estonia Georgia, Kazakistan, Lituania Kirghizistan, Turkmenistan, Ucraina, sistema speciale per le operazioni non commerciali, compresi i relativi pagamenti.
3. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - sistema speciale per i pagamenti correnti.
4. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - sistema speciale di prezzi per gli scambi di alcune materie prime e prodotti semilavorati.
5. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - speciali condizioni di transito.
6. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - speciali procedure doganali.
Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica di Moldavia agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.
1. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan.
Non vengono applicati dazi all'importazione.
Non vengono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordi di sdoganamento e interstatali entro i volumi ivi stabiliti.
Non viene applicata l'IVA ne' alle esportazioni ne' alle importazioni.
Non vengono applicate accise alle esportazioni.
Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan - i contingenti di esportazione per i prodotti forniti nel quadro di accordi annuali commerciali e di cooperazione tra Stati vengono aperti come quelli per le forniture destinate allo Stato.
2. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Russia, Ucraina e Uzbekistan.
I pagamenti possono essere effettuati nella moneta nazionale di questi paesi oppure in qualsiasi altra moneta accettata dalla Moldavia o da questi paesi.
Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Estonia Georgia, Kazakistan, Lituania Kirghizistan, Turkmenistan, Ucraina, sistema speciale per le operazioni non commerciali, compresi i relativi pagamenti.
3. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - sistema speciale per i pagamenti correnti.
4. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - sistema speciale di prezzi per gli scambi di alcune materie prime e prodotti semilavorati.
5. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - speciali condizioni di transito.
6. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - speciali procedure doganali.
Accordo - Allegato II
ALLEGATO II
Misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 13
1. La Moldavia puo' adottare misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 13 sotto forma di restrizioni quantita- tive su base non discriminatoria.
2. Dette misure possono riguardare unicamente le industrie nascenti o determinati settori in fase di ristrutturazione oppure in gravi difficolta', segnatamente quando tali difficolta' siano fonte di considerevoli problemi sociali.
3. Il valore totale delle importazioni dei prodotti oggetto di queste misure non puo' superare il 15% delle importazioni totali dalla Comunita' effettuate nell'anno che precede l'introduzione di restrizioni quantitative e per il quale sono disponibili statistiche.
Queste disposizioni non possono essere aggirate aumentando la protezione tariffaria sulle merci importate in questione.
4. Dette misure possono essere applicate solo per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 1988, a meno che le Parti decidano diversamente oppure, se questa data e' precedente, fino al momento in cui la Moldavia non diventera' Parte contraente del GATT.
5. La Moldavia informa il Consiglio di cooperazione in merito a tutte le misure che intende adottare a norma del presente allegato; su richiesta della Comunita', prima dell'adozione si tengono consultazioni in seno al Consiglio di cooperazione su teli misure e sui settori cui si applicano.
Misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 13
1. La Moldavia puo' adottare misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 13 sotto forma di restrizioni quantita- tive su base non discriminatoria.
2. Dette misure possono riguardare unicamente le industrie nascenti o determinati settori in fase di ristrutturazione oppure in gravi difficolta', segnatamente quando tali difficolta' siano fonte di considerevoli problemi sociali.
3. Il valore totale delle importazioni dei prodotti oggetto di queste misure non puo' superare il 15% delle importazioni totali dalla Comunita' effettuate nell'anno che precede l'introduzione di restrizioni quantitative e per il quale sono disponibili statistiche.
Queste disposizioni non possono essere aggirate aumentando la protezione tariffaria sulle merci importate in questione.
4. Dette misure possono essere applicate solo per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 1988, a meno che le Parti decidano diversamente oppure, se questa data e' precedente, fino al momento in cui la Moldavia non diventera' Parte contraente del GATT.
5. La Moldavia informa il Consiglio di cooperazione in merito a tutte le misure che intende adottare a norma del presente allegato; su richiesta della Comunita', prima dell'adozione si tengono consultazioni in seno al Consiglio di cooperazione su teli misure e sui settori cui si applicano.
Accordo - Allegato III
ALLEGATO III
Convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale,
industriale e commerciale di cui all'articolo 49
1. Il paragrafo 2 dell'articolo 49 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli
artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
- Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione
internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e
dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
- Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati
vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991).
2. Il Consiglio di cooperazione puo' raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 49.
In caso si verificassero problemi riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attivita' commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del
deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
(atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato e modificato nel 1984).
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Moldavia concede alle societa' e ai cittadini della Comunita', per il riconoscimento e la tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Moldavia a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.
Convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale,
industriale e commerciale di cui all'articolo 49
1. Il paragrafo 2 dell'articolo 49 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli
artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
- Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione
internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e
dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
- Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati
vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991).
2. Il Consiglio di cooperazione puo' raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 49.
In caso si verificassero problemi riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attivita' commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del
deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
(atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato e modificato nel 1984).
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Moldavia concede alle societa' e ai cittadini della Comunita', per il riconoscimento e la tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Moldavia a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.
Accordo - Allegato IV
ALLEGATO IV
Riserve comunitarie a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b)
Settore minerario
In alcuni Stati membri, puo' essere necessaria una concessione per consentire a societa' non CE di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attivita' estrattive.
Pesca
Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranita' o la giurisdizione degli Stati membri della Comunita' sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' e che sono registrati nel territorio comunitario.
Acquisto di beni immobili
In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di societa' non CE e' soggetto a restrizioni.
Servizi audiovisivi compresa la radio
Puo' essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine.
Servizi di telecomunicazione compresi i servizi mobili e satellite
Servizi riservati
In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari e' soggetto a restrizioni.
Servizi professionali
Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire societa' a determinate condizioni.
Agricoltura
Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle societa' non CE che intendono dedicarsi ad attivita' agricole. Per l'acquisto di vigneti, le societa' non CE devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione.
Agenzie di stampa
In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle societa' radiotelevisive e' limitata.
Riserve comunitarie a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b)
Settore minerario
In alcuni Stati membri, puo' essere necessaria una concessione per consentire a societa' non CE di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attivita' estrattive.
Pesca
Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranita' o la giurisdizione degli Stati membri della Comunita' sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' e che sono registrati nel territorio comunitario.
Acquisto di beni immobili
In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di societa' non CE e' soggetto a restrizioni.
Servizi audiovisivi compresa la radio
Puo' essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine.
Servizi di telecomunicazione compresi i servizi mobili e satellite
Servizi riservati
In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari e' soggetto a restrizioni.
Servizi professionali
Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire societa' a determinate condizioni.
Agricoltura
Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle societa' non CE che intendono dedicarsi ad attivita' agricole. Per l'acquisto di vigneti, le societa' non CE devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione.
Agenzie di stampa
In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle societa' radiotelevisive e' limitata.
Accordo - Allegato V
ALLEGATO V
Riserve moldave di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a)
Ad alcuni aspetti del processo di privatizzazione si applicano deter- minate condizioni o restrizioni.
Acquisto e vendita di terreni agricoli e foreste.
Organizzazione di giochi d'azzardo, scommesse, lotterie e altre attivita' analoghe.
Servizi bancari:
Il fabbisogno minimo di capitale per le controllate moldave delle
societa' dei paesi terzi e' pari a 2 Mio di USD
Riserve moldave di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a)
Ad alcuni aspetti del processo di privatizzazione si applicano deter- minate condizioni o restrizioni.
Acquisto e vendita di terreni agricoli e foreste.
Organizzazione di giochi d'azzardo, scommesse, lotterie e altre attivita' analoghe.
Servizi bancari:
Il fabbisogno minimo di capitale per le controllate moldave delle
societa' dei paesi terzi e' pari a 2 Mio di USD
Atto finale
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
DEL REGNO DEL BELGIO,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominati "Stati membri", e
della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso de- nominate "la Comunita'",
da una parte, e
i plenipotenziari della Repubblica di Moldavia,
dall'altra,
riuniti addi' ventotto novembre millenovecentonovantaquattro per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, in appresso denominato "accordo", hanno adottato il testo seguente:
l'accordo compresi i suoi allegati e il seguente protocollo:
protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Moldavia hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente atto finale:
Dichiarazione comune relativa all'articolo 4 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 17 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 18 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 29 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 30 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa al concetto di "controllo" di cui
all'articolo 31, lettera b) e all'articolo 42 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 99 dell'accordo.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Moldavia hanno inoltre preso nota della dichiarazione unilaterale del Governo francese acclusa al presente atto finale:
Dichiarazione del Governo francese sui paesi e territori d'oltremare.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Moldavia hanno inoltre preso nota delle seguenti lettere scambiate fra le parti e acclusa al presente atto finale:
Scambio di lettere tra la Comunita' e la Repubblica di Moldavia sullo stabilimento delle societa'.
I plenipotenziari:
DEL REGNO DEL BELGIO,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominati "Stati membri", e
della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso de- nominate "la Comunita'",
da una parte, e
i plenipotenziari della Repubblica di Moldavia,
dall'altra,
riuniti addi' ventotto novembre millenovecentonovantaquattro per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, in appresso denominato "accordo", hanno adottato il testo seguente:
l'accordo compresi i suoi allegati e il seguente protocollo:
protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Moldavia hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente atto finale:
Dichiarazione comune relativa all'articolo 4 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 17 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 18 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 29 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 30 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa al concetto di "controllo" di cui
all'articolo 31, lettera b) e all'articolo 42 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 99 dell'accordo.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Moldavia hanno inoltre preso nota della dichiarazione unilaterale del Governo francese acclusa al presente atto finale:
Dichiarazione del Governo francese sui paesi e territori d'oltremare.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Moldavia hanno inoltre preso nota delle seguenti lettere scambiate fra le parti e acclusa al presente atto finale:
Scambio di lettere tra la Comunita' e la Repubblica di Moldavia sullo stabilimento delle societa'.
Dichiarazioni comuni
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 4
Rimane inteso che le Parti procederanno al negoziato della zona di libero scambio in conformita' dell'articolo 4 e che i negoziati comprenderanno tutti i prodotti oggetto di scambi tra le Parti.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 17
La Comunita' e la Repubblica di Moldavia dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia non concede il trattamento GATT in materia.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 18
Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 18 non hanno ne' il fine ne' l'effetto di rallentare, ostacolare o impedire le procedure previste dalle legislazioni rispettive delle Parti in materia di inchieste antidumping e antisovvenzioni.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 29
Fatte salve le riserve elencate negli allegati IV e V e le disposizioni degli articoli 43 e 46, le Parti decidono che l'espressione "in conformita' delle rispettive legislazioni e normative" di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29 significa che ciascuna Parte puo' regolamentare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' sul suo territorio, purche' detti regolamenti non introducano, per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte, altre nuove riserve che si concentrino in un trattamento meno favorevole di quello concesso alle loro societa' o alle societa', controllate o sedi secondarie di paesi terzi.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 30
La presenza commerciale di societa' di trasporto fluviale di una Parte nel territorio dell'altra e' disciplinata dalla legislazione applicabile negli Stati membri o in Moldavia, fintantoche' non si saranno previste disposizioni piu' favorevoli in materia e a condizione che tale presenza non sia disciplinata da altri strumenti legislativi vincolanti per le Parti.
Rimane inteso che la presenza commerciale assumera' la forma di controllate o sedi secondarie ai sensi dell'articolo 31.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO"
DI CUI AGLI ARTICOLI 31, LETTERA b) E 42
1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipendera' dalle circostanze oggettive del caso specifico.
2. Ad esempio, una societa' sara' considerata "controllata" da un'altra societa', e quindi una sua controllata, se:
- l'altra societa' detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se
- l'altra societa' ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed e' al tempo stesso un'azionista o un membro della controllata.
3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 49
Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know- how.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 99
Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per "casi di particolare emergenza" di cui all'articolo 99 dell'accordo s'intendono i casi di grave violazione dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una grave violazione dell'accordo consiste:
a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale
o
b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2.
DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL GOVERNO FRANCESE
La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica di Moldavia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea in virtu' del trattato che istituisce la Comunita europea.
Rimane inteso che le Parti procederanno al negoziato della zona di libero scambio in conformita' dell'articolo 4 e che i negoziati comprenderanno tutti i prodotti oggetto di scambi tra le Parti.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 17
La Comunita' e la Repubblica di Moldavia dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia non concede il trattamento GATT in materia.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 18
Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 18 non hanno ne' il fine ne' l'effetto di rallentare, ostacolare o impedire le procedure previste dalle legislazioni rispettive delle Parti in materia di inchieste antidumping e antisovvenzioni.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 29
Fatte salve le riserve elencate negli allegati IV e V e le disposizioni degli articoli 43 e 46, le Parti decidono che l'espressione "in conformita' delle rispettive legislazioni e normative" di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29 significa che ciascuna Parte puo' regolamentare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' sul suo territorio, purche' detti regolamenti non introducano, per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte, altre nuove riserve che si concentrino in un trattamento meno favorevole di quello concesso alle loro societa' o alle societa', controllate o sedi secondarie di paesi terzi.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 30
La presenza commerciale di societa' di trasporto fluviale di una Parte nel territorio dell'altra e' disciplinata dalla legislazione applicabile negli Stati membri o in Moldavia, fintantoche' non si saranno previste disposizioni piu' favorevoli in materia e a condizione che tale presenza non sia disciplinata da altri strumenti legislativi vincolanti per le Parti.
Rimane inteso che la presenza commerciale assumera' la forma di controllate o sedi secondarie ai sensi dell'articolo 31.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO"
DI CUI AGLI ARTICOLI 31, LETTERA b) E 42
1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipendera' dalle circostanze oggettive del caso specifico.
2. Ad esempio, una societa' sara' considerata "controllata" da un'altra societa', e quindi una sua controllata, se:
- l'altra societa' detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se
- l'altra societa' ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed e' al tempo stesso un'azionista o un membro della controllata.
3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 49
Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know- how.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 99
Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per "casi di particolare emergenza" di cui all'articolo 99 dell'accordo s'intendono i casi di grave violazione dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una grave violazione dell'accordo consiste:
a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale
o
b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2.
DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL GOVERNO FRANCESE
La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica di Moldavia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea in virtu' del trattato che istituisce la Comunita europea.
Scambio di lettere
SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITA' E LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA
SULLO STABILIMENTO DELLE SOCIETA'
A. Lettera della Moldavia
Signor,
mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 26 luglio 1994.
Come ho fatto presente durante i negoziati, la Repubblica di Moldavia concede un trattamento privilegiato per determinati aspetti alle societa' comunitarie stabilite e attive sul suo territorio. Ho anche spiegato che cio' riflette la politica moldava volta a promuovere con ogni mezzo lo stabilimento di societa' comunitarie in questo paese.
Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Repubblica di Moldavia non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione delle societa' comunitarie rispetto alle societa' della Moldavia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.
Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera.
Voglia gradire l'espresisone della mia piu' alta considerazione.
Per il Governo della Repubblica di Moldavia
B. Lettera della Comunita'
Signor
La ringrazio per la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta:
"mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 26 luglio 1994.
Come ho fatto presente durante i negoziati, la Repubblica di Moldavia concede un trattamento privilegiato per determinati aspetti alle societa' comunitarie stabilite e attive sul suo territorio. Ho anche spiegato che cio' riflette la politica moldava volta a promuovere con ogni mezzo lo stabilimento di societa' comunitarie in questo paese.
Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Repubblica di Moldavia non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione delle societa' comunitarie rispetto alle societa' della Moldavia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.
Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera.".
Le confermo di aver ricevuto la lettera in questione.
Voglia gradire l'espressione della mia piu' alta considerazione.
A nome delle Comunita' europee
Al di fuori dell'accordo:
Scambio di lettere sulle conseguenze dell'ampliamento
Lettera della Comunita'
Signor
mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione firmato oggi e confermare che le modifiche eventualmente necessarie in seguito a un ampliamento della Comunita' dovranno essere oggetto di consultazioni tra le Parti a norma dell'articolo 82. In tal caso si terra' conto per quanto possibile della natura delle relazioni bilaterali commerciali ed economiche tra la Moldavia e i nuovi Stati membri.
Le sarei grato se potesse confermarmi che la Moldavia e' d'accordo sul contenuto della presente.
Al di fuori dell'accordo:
Dichiarazione unilaterale della Repubblica di Moldavia
Considerata l'importanza del settore vinicolo per l'economia della Moldavia, la Repubblica di Moldavia auspica negoziare con la Comunita' un accordo bilaterale sugli scambi commerciali nel settore del vino.
Al di fuori dell'accordo:
Dichiarazione della Comunita'
La Comunita' s'impegna a fornire assistenza tecnica sotto forma di seminari o, se del caso, secondo altre modalita' per aiutare le autorita' e gli operatori economici della Moldavia a sfruttare appieno i vantaggi concessi nel quadro del sistema di preferenze generalizzate comunitario attualmente applicato a questo paese.
Fatto a Bruxelles,
addi' ventotto novembre millenovecentonovantaquattro.
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Lisbona, 17 dicembre 1994
Scambio di lettere
sulla Decisione n. 3
del Trattato sulla Carta
dell'Energia Europea
Lettera delle Comunita' alla Repubblica di Moldavia
Eccellenza,
Scopo della presente lettera e' confermare che, in merito alla Decisione n. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia (TCE), per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti, ed in particolare la nota a pie' di pagina a tale Decisione, l'Articolo 105 del nostro Accordo di Partenariato e Cooperazione (CAP), firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994, non avra' come effetto la non applicazione dell'Articolo 16 del TCE relativamente alla Decisione n. 3.
Propongo che la presente lettera e la Sua risposta costituiscano un accordo formale fra le due parti.
Per conto delle Comunita Europee
(F.to: due firme illeggibili)
Lisbona, 17 dicembre 1994
Scambio di lettere sulla Decisione N. 3
del Trattato sulla Carta dell'Energia
Lettera della Moldavia
Egregi Signori,
ho preso atto della Vostra lettera del 17 dicembre 1994, intesa a confermare che in riferimento alla Decisione N. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia (ECT), relativa al trasferimento dei pagamenti, e in particolare in riferimento alle osservazioni su tale Decisione, l'Articolo 86 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA), firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994, non determina la non applicazione dell'Articolo 16 del Trattato sulla Carta dell'Energia nei confronti della Decisione N. 3.
Sono d'accordo nel considerare la Vostra lettera e la presente risposta come assenso formale fra di noi.
Per il Governo della Moldavia
firmato
TRA LA COMUNITA' E LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA
SULLO STABILIMENTO DELLE SOCIETA'
A. Lettera della Moldavia
Signor,
mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 26 luglio 1994.
Come ho fatto presente durante i negoziati, la Repubblica di Moldavia concede un trattamento privilegiato per determinati aspetti alle societa' comunitarie stabilite e attive sul suo territorio. Ho anche spiegato che cio' riflette la politica moldava volta a promuovere con ogni mezzo lo stabilimento di societa' comunitarie in questo paese.
Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Repubblica di Moldavia non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione delle societa' comunitarie rispetto alle societa' della Moldavia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.
Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera.
Voglia gradire l'espresisone della mia piu' alta considerazione.
Per il Governo della Repubblica di Moldavia
B. Lettera della Comunita'
Signor
La ringrazio per la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta:
"mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 26 luglio 1994.
Come ho fatto presente durante i negoziati, la Repubblica di Moldavia concede un trattamento privilegiato per determinati aspetti alle societa' comunitarie stabilite e attive sul suo territorio. Ho anche spiegato che cio' riflette la politica moldava volta a promuovere con ogni mezzo lo stabilimento di societa' comunitarie in questo paese.
Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Repubblica di Moldavia non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione delle societa' comunitarie rispetto alle societa' della Moldavia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.
Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera.".
Le confermo di aver ricevuto la lettera in questione.
Voglia gradire l'espressione della mia piu' alta considerazione.
A nome delle Comunita' europee
Al di fuori dell'accordo:
Scambio di lettere sulle conseguenze dell'ampliamento
Lettera della Comunita'
Signor
mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione firmato oggi e confermare che le modifiche eventualmente necessarie in seguito a un ampliamento della Comunita' dovranno essere oggetto di consultazioni tra le Parti a norma dell'articolo 82. In tal caso si terra' conto per quanto possibile della natura delle relazioni bilaterali commerciali ed economiche tra la Moldavia e i nuovi Stati membri.
Le sarei grato se potesse confermarmi che la Moldavia e' d'accordo sul contenuto della presente.
Al di fuori dell'accordo:
Dichiarazione unilaterale della Repubblica di Moldavia
Considerata l'importanza del settore vinicolo per l'economia della Moldavia, la Repubblica di Moldavia auspica negoziare con la Comunita' un accordo bilaterale sugli scambi commerciali nel settore del vino.
Al di fuori dell'accordo:
Dichiarazione della Comunita'
La Comunita' s'impegna a fornire assistenza tecnica sotto forma di seminari o, se del caso, secondo altre modalita' per aiutare le autorita' e gli operatori economici della Moldavia a sfruttare appieno i vantaggi concessi nel quadro del sistema di preferenze generalizzate comunitario attualmente applicato a questo paese.
Fatto a Bruxelles,
addi' ventotto novembre millenovecentonovantaquattro.
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Lisbona, 17 dicembre 1994
Scambio di lettere
sulla Decisione n. 3
del Trattato sulla Carta
dell'Energia Europea
Lettera delle Comunita' alla Repubblica di Moldavia
Eccellenza,
Scopo della presente lettera e' confermare che, in merito alla Decisione n. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia (TCE), per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti, ed in particolare la nota a pie' di pagina a tale Decisione, l'Articolo 105 del nostro Accordo di Partenariato e Cooperazione (CAP), firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994, non avra' come effetto la non applicazione dell'Articolo 16 del TCE relativamente alla Decisione n. 3.
Propongo che la presente lettera e la Sua risposta costituiscano un accordo formale fra le due parti.
Per conto delle Comunita Europee
(F.to: due firme illeggibili)
Lisbona, 17 dicembre 1994
Scambio di lettere sulla Decisione N. 3
del Trattato sulla Carta dell'Energia
Lettera della Moldavia
Egregi Signori,
ho preso atto della Vostra lettera del 17 dicembre 1994, intesa a confermare che in riferimento alla Decisione N. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia (ECT), relativa al trasferimento dei pagamenti, e in particolare in riferimento alle osservazioni su tale Decisione, l'Articolo 86 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA), firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994, non determina la non applicazione dell'Articolo 16 del Trattato sulla Carta dell'Energia nei confronti della Decisione N. 3.
Sono d'accordo nel considerare la Vostra lettera e la presente risposta come assenso formale fra di noi.
Per il Governo della Moldavia
firmato