Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994.
Art. 13
ARTICOLO 13
Le merci originarie della Moldavia e della Comunita' sono importate, rispettivamente, nella Comunita' e in Moldavia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21, le disposizioni dell'allegato II del presente accordo e le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' europea.
Le merci originarie della Moldavia e della Comunita' sono importate, rispettivamente, nella Comunita' e in Moldavia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21, le disposizioni dell'allegato II del presente accordo e le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' europea.