Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.
Art. 39
ARTICOLO 39
Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformita' dell'articolo 38 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra l'Estonia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini dell'Estonia o degli Stati membri.
Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformita' dell'articolo 38 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra l'Estonia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini dell'Estonia o degli Stati membri.