Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.
Art. 113
ARTICOLO 113
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e' assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo estone, normalmente Alti funzionari.
Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 111.
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e' assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo estone, normalmente Alti funzionari.
Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 111.