Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.
Art. 21
ARTICOLO 21
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunita' e dell'Estonia contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92.
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunita' e dell'Estonia contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92.