Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.
Art. 7
ARTICOLO 7
L'autorizzazione preventiva e' valida per un viaggio di andata e ritorno. La sua validita' non puo' superare i tre mesi. Tale autorizzazione conferisce al trasportatore il diritto di caricare merci nel viaggio di ritorno, nel rispetto della legislazione sui trasporti in vigore sul territorio di ciascuna Parte contraente.
L'autorizzazione preventiva e' valida per un viaggio di andata e ritorno. La sua validita' non puo' superare i tre mesi. Tale autorizzazione conferisce al trasportatore il diritto di caricare merci nel viaggio di ritorno, nel rispetto della legislazione sui trasporti in vigore sul territorio di ciascuna Parte contraente.