N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.

Art. 7

ARTICOLO 7
L'autorizzazione preventiva e' valida per un viaggio di andata e ritorno. La sua validita' non puo' superare i tre mesi. Tale autorizzazione conferisce al trasportatore il diritto di caricare merci nel viaggio di ritorno, nel rispetto della legislazione sui trasporti in vigore sul territorio di ciascuna Parte contraente.