Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.
Art. 21
ARTICOLO 21
1. Per consentire la buona esecuzione delle disposizioni del presente Accordo, le due Parti contraenti istituiscono una Commissione Mista.
2. La Commissione si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti, alternativamente sul territorio di ciascuna di esse.
Tuttavia, in caso di necessita', le Autorita' competenti possono accordarsi diversamente.
1. Per consentire la buona esecuzione delle disposizioni del presente Accordo, le due Parti contraenti istituiscono una Commissione Mista.
2. La Commissione si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti, alternativamente sul territorio di ciascuna di esse.
Tuttavia, in caso di necessita', le Autorita' competenti possono accordarsi diversamente.