N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.

Art. 13

ARTICOLO 13
Le imprese di trasporto che effettuano trasporti previsti dal presente Accordo sono esonerati, sulla base di reciprocita', dal pagamento delle tasse di circolazione per la Parte italiana e delle tasse automobilistiche e del diritto fisso per la Parte marocchina per i trasporti effettuati sul territorio dell'altra Parte contraente.