Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.
Art. 1.
1. A decorrere dall'anno 1995 all'Unione italiana ciechi e' corrisposto un contributo compensativo annuo di lire 4.000 milioni.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Unione italiana ciechi trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti. (1)((2))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 17) che "Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2012, e' fissato in euro 65.828."
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 17) che "Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2012, e' fissato in euro 65.828."
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 191) che e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui al presente articolo.
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 191) che e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui al presente articolo.