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Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 1995 all'Unione italiana ciechi e' corrisposto un contributo compensativo annuo di lire 4.000 milioni.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Unione italiana ciechi trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti. (1)((2))
AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 17) che "Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2012, e' fissato in euro 65.828."

AGGIORNAMENTO (2)


La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 191) che e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui al presente articolo.

Art. 2.

1. Per gli anni 1996 e 1997, il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla erogazione di finanziamenti a favore di progetti del libro parlato presentati dai centri di cui al comma 2, esclusi i centri che gia' ricevano contributi dallo Stato allo stesso titolo.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da centri che operino nel settore da almeno dieci anni a livello nazionale ed internazionale e che svolgano l'attivita' di registrazione ovvero di trascrizione in braille dei testi su richiesta degli utenti, anche relativamente a testi scolastici ed universitari, in almeno tre lingue e senza limiti qualitativi e quantitativi.
3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di erogazione dei finanziamenti a favore dei progetti di cui al comma 1, sulla base di criteri relativi alla qualita' e alla efficacia degli stessi.

Art. 3.

1. All'onere annuo di lire 4.000 milioni derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede, per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamentorelativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. All'onere annuo di lire 800 milioni derivante dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede, per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 gennaio 1996
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: DINI