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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993.

Art. 9

ARTICOLO 9
Regolamento di controversie tra Investitori e Parti Contraenti
1. Ogni controversia insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra in relazione agli investimenti effettuati da quest'ultimo nel territorio dell'altra Parte Contraente dovra' per quanto possibile essere amichevolmente risolta.
2. Qualora tali controversie non possono essere risolte amichevolmente entro tre mesi dalla data in cui una delle due Parti abbia avanzato richiesta di conciliazione amichevole, entrambe le Parti potranno ricercare soluzioni locali per la composizione di tali controversie;
3) Se una controversia, relativa ad una questione legale ai termini dell'art. 25 della Convenzione ICSID, riguardante l'esproprio o nazionalizzazione, secondo l'art. 5 del presente Accordo, non sia stata risolta entro un periodo di 18 mesi dalla sua presentazione ad un ente competente allo scopo di ricercare soluzioni locali, la Parte Contraente, ai sensi degli articoli 28 e 36 della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati" (la Convenzione), dara' il suo consenso per sottoporre tali controversie alla conciliazione o arbitrato secondo quanto previsto da tali articoli.
4) Nulla di quanto sancito in questo Articolo deve essere interpretato come impedimento per la Parte Contraente e per l'investitore dell'altra Parte Contraente a convenire di sottoporre in qualsiasi momento, di comune accordo, la controversia di cui ai paragrafi precedenti alla conciliazione o all'arbitrato rispettivamente secondo gli articoli 28 e 36 della Convenzione.
5) Qualora la controversia riguardi una questione che non sia l'esproprio o nazionalizzazione secondo l'articolo 5, la Parte Contraente interessata consentira' alla sua immediata presentazione, se cosi' preferisce l'investitore, a:
a) l'arbitrato o conciliazione secondo gli artt. 28 e 36 della
Convenzione ICSID; o
b) un tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' alle procedure
stabilite dal Regolamento Arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) a seguito della Risoluzione UNGA 31/98 del 15 dicembre 1986.
Vi saranno tre arbitri e, se non sono cittadini della Parte
Contraente, dovranno essere cittadini degli Stati che hanno relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti; o
c) alla conciliazione in conformita' con le Procedure stabilite
nelle norme UNCITRAL a seguito della relativa Risoluzione UNGA. 6) In relazione all'arbitrato, la Parte Contraente che e' parte della controversia non sollevera' alcuna obiezione a qualsiasi livello di procedure o di applicazione di una decisione sul fatto che l'investitore, che e' l'altra Parte Contraente della controversia, abbia ricevuto, a seguito di un contratto d'assicurazione, una indennita' relativa ad alcune o a tutte le sue perdite.
7) Una persona giuridica inserita o costituita seconda la legge in vigore nel territorio di una Parte Contraente nella quale, prima che insorgesse una tale controversia, la maggioranza delle quote era di proprieta' di cittadini dell'altra Parte Contraente, deve essere trattata - secondo quanto previsto dall'Articolo 25 (2b) della Convenzione - come un cittadino dell'altra Parte Contraente. 8.1 Nessuna Parte Contraente deve perseguire attraverso i canali diplomatici una controversia che si riferisca al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad investimenti (il Centro) a meno che:
a) il Segretario Generale del Centro, o una commissione di
conciliazione o un tribunale arbitrale costituito da esso, decida che la controversia non ricade nella giurisdizione del Centro; o
b) l'altra Parte Contraente non tenga fede e non rispetti la
decisione presa dal tribunale arbitrale.
Cio' non preclude scambi diplomatici informali al solo scopo di facilitare una risoluzione delle controversie.
8.2 Inoltre, entrambe le Parti Contraenti devono anche astenersi dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad ogni procedura di conciliazione od arbitraggio stabilita secondo i regolamenti UNCITRAL fino a quando tali pro- cedure siano state concluse e la Parte contraente interessata non sia riuscita a soddisfare la normativa della commissione di conciliazione o del tribunale arbitrale.