Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993.
Art. 5
ARTICOLO 5
Nazionalizzazione o esproprio
1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per regolamento.
2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte (a cui d'ora in avanti si fara' riferimento con il termine di esproprio o nazionalizzazione) se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformita' alle disposizioni e procedure di legge.
3. Il risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche. Nel determinare il valore di mercato dovra' essere considerato qualsiasi fattore che possa avere influito sul valore prima che dette misure siano state rese pubbliche dalle autorita'. L'effettivo valore di mercato sara' determinato in base a parametri reali di riferimento accettati a livello internazionale. Qualora sussistano difficolta' di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una equa valutazione del valore dell'investimento, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti come quegli elementi che costituiscono i caratteri distintivi dell'investimento. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verra' prontamente pagato e autorizzato al rimpatrio.
Nazionalizzazione o esproprio
1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per regolamento.
2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte (a cui d'ora in avanti si fara' riferimento con il termine di esproprio o nazionalizzazione) se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformita' alle disposizioni e procedure di legge.
3. Il risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche. Nel determinare il valore di mercato dovra' essere considerato qualsiasi fattore che possa avere influito sul valore prima che dette misure siano state rese pubbliche dalle autorita'. L'effettivo valore di mercato sara' determinato in base a parametri reali di riferimento accettati a livello internazionale. Qualora sussistano difficolta' di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una equa valutazione del valore dell'investimento, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti come quegli elementi che costituiscono i caratteri distintivi dell'investimento. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verra' prontamente pagato e autorizzato al rimpatrio.