Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993.
Art. 3
ARTICOLO 3
Trattamento nazionale e Clausola della nazione piu' favorita
1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o investitori di Stati terzi.
2. Il trattamento accordato alle attivita' connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente, non sara' meno favorevole di quello accordato alle similari attivita' di investitori propri o di ogni altro Paese terzo.
3. Ambedue le Parti devono regolare, in conformita' con le loro leggi e regolamenti, i problemi relativi all'ingresso, residenza, lavoro e spostamenti nei loro rispettivi territori, cui devono far fronte i cittadini dell'altra parte ed i membri delle loro famiglie impegnati in attivita' connesse agli investimenti nello spirito di tale Accordo.
4. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' in futuro a Paesie terzi per effetto di:
a) una sua partecipazione ad Unioni doganali od Economiche,
Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi regionali o sub-regionali;
b) Accordi economici multilaterali internazionali o;
c) Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per
facilitare gli scambi transfrontalieri.
Trattamento nazionale e Clausola della nazione piu' favorita
1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o investitori di Stati terzi.
2. Il trattamento accordato alle attivita' connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente, non sara' meno favorevole di quello accordato alle similari attivita' di investitori propri o di ogni altro Paese terzo.
3. Ambedue le Parti devono regolare, in conformita' con le loro leggi e regolamenti, i problemi relativi all'ingresso, residenza, lavoro e spostamenti nei loro rispettivi territori, cui devono far fronte i cittadini dell'altra parte ed i membri delle loro famiglie impegnati in attivita' connesse agli investimenti nello spirito di tale Accordo.
4. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' in futuro a Paesie terzi per effetto di:
a) una sua partecipazione ad Unioni doganali od Economiche,
Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi regionali o sub-regionali;
b) Accordi economici multilaterali internazionali o;
c) Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per
facilitare gli scambi transfrontalieri.