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Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991.

Art. 7

Articolo 7
Le Amministrazioni doganali dei due Stati possono addurre, a titolo di prova, le informazioni ricevute ed i documenti prodotti, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, tanto nei loro processi verbali, rapporti o testimonianze, quanto nel caso di procedimenti innanzi ai tribunali.