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Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991.

Art. 13

Articolo 13
Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione della presente Convenzione. Le indennita' corrisposte agli agenti di cui all'art. 9, agli esperti ed agli interpreti, sono a carico dello Stato richiedente.