Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991.
Art. 2
Articolo 2
1. Alle condizioni definite dalla presente Convenzione, le Amministrazioni doganali dei due Stati si prestano, mediante rapporti diretti, mutua assistenza, anche su incarico dell'Autorita' Giudiziaria, al fine:
a) di assicurare l'osservanza della legislazione doganale;
b) di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle loro rispettive legislazioni doganali.
2. La mutua assistenza non si estende all'arresto delle persone ne' alle procedure di recupero, per conto dell'altro Stato, di diritti e di tasse all'importazione od all'esportazione, ne' di multe e di altre somme.
1. Alle condizioni definite dalla presente Convenzione, le Amministrazioni doganali dei due Stati si prestano, mediante rapporti diretti, mutua assistenza, anche su incarico dell'Autorita' Giudiziaria, al fine:
a) di assicurare l'osservanza della legislazione doganale;
b) di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle loro rispettive legislazioni doganali.
2. La mutua assistenza non si estende all'arresto delle persone ne' alle procedure di recupero, per conto dell'altro Stato, di diritti e di tasse all'importazione od all'esportazione, ne' di multe e di altre somme.