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Nuove disposizioni per le zone montane.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131))

Art. 2.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131))

Art. 3.

Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali).
1. Al fine di valorizzare le potenzialita' dei beni agro-silvo- pastorali in proprieta' collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denomi- nate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi:
a) alle organizzazioni predette e' conferita la personalita' giuridica di diritto privato, secondo modalita' stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;
b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:
1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attivita' diverse da quelle agro-silvo- pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;
3) forme specifiche di pubblicita' dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonche' degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;
4) le modalita' e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunita' montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprieta' collettiva in caso di inerzia o impossibilita' di funzionamento delle organizzazione stesse, nonche' garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 2017, N. 168)).

Art. 4.

(Conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola).
1. Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprieta' delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.
2. Il diritto di cui al comma 1 e' acquisito a condizione che i predetti soggetti dimostrino:
a) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;
b) che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacita' lavorativa loro o della loro famiglia;
c) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni;
d) di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, in qualita' di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.
3. La disciplina prevista dal presente articolo non si applica nella provincia autonoma di Bolzano.
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell' : "Art. 49 (Diritti degli eredi). - Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivata direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attivita' agricola, in qualita' di imprenditori a titolo principale ai sensi dell' , o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che cosi' si intaura tra i coeredi e' disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione. L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente e' causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso. I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente. In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attivita' agricola in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma". - La , reca: "Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi".

Art. 5.

(Procedura per l'acquisto della proprieta').
1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'articolo 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della dichiarazione.
2. Il prezzo di acquisto e' costituito, al momento dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590.
3. Qualora i terreni oggetto dell'acquisto siano utilizzati, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), a scopi diversi da quelli agricoli, in conformita' agli strumenti urbanistici vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla rivalutazione del prezzo, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo gia' percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.
4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici e' determinato, al momento dell'esercizio del diritto, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente.
5. In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del proprietario, gli eredi devono depositare la somma presso un istituto di credito nella provincia dove e' ubicato il fondo, dando comunicazione al proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data della notificazione si acquisisce la proprieta'.
6. Agli atti di acquisto effettuati ai sensi della presente legge da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' coltivatrice.
Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo dell' : "Art. 4. - Una commissione provinciale - composta del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, del capo dell'uffico tecnico erariale e di un rappresentante dell'ente di sviluppo competente per territorio od, in mancanza, del comitato regionale per l'agricoltura di cui alla - indica periodicamente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari i valori fondiari medi riferiti ad unita' di superficie ed a tipi di coltura, secondo apposito schema predisposto dall'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio. Il giudizio di congruita', previsto dal precedente art. 3, viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione agli specifici elementi strutturali e produttivi che configurano in singoli fondi".

Art. 5-bis.

(( Disposizioni per favorire le aziende agricole montane ))
((
1. Nei territori delle comunita' montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento e' esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unita' indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di piu' coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunita' montane.
2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.
3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato.
Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.
4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, e' costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.
5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.
))

Art. 6.

(Usucapione di fondi rustici e trasferimenti immobiliari).
1. All'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 346, le parole: "non supera complessivamente le lire cinquemila" sono sostituite con le parole: "non supera complessivamente le lire 350.000".
2. All'articolo 5, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 346, sono soppresse le parole: "entro il 31 dicembre 1980".
Nota all' : - L' e l' , come modificati dalla presente legge, sono cosi' formulati: "Art. 2. - Le disposiizoni dell' si aplicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della , qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonche' ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del , convertito nella , non supera complessivamente le lire 350.000". "Art. 5. - I trasferimenti immobilari di cui sia rischiesta la regolarizzazione, sempre che ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dagli articoli precedenti, sono esenti all'atto della loro regolarizzazione da qualunque sovratassa e pena pecuniaria, dipendente dalle leggi sulle imposte di successione, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali. Le agevolazioni previste nel comma precedente si applicano altresi' ai procedimenti, iniziati ai sensi della , e successive modificazioni, e definiti dopo il 31 dicembre 1974".

Art. 7.

(Tutela ambientale).
1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno come finalita' principale il consolidamento e lo sviluppo delle attivita' economiche ed il miglioramento dei servizi; essi inoltre individuano le priorita' di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano, da porre al servizio dell'uomo a fini di sviluppo civile e sociale.
2. Le previsioni di interventi per la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche, sono coordinate con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono rese coerenti con gli atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi della predetta legge.
3. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura di montagna, la legge regionale disciplina la concessione, attraverso le comunita' montane, di contributi fino al 75 per cento del loro costo per piccole opere ed attivita' di manutenzione ambientale concernenti proprieta' agro-silvo-pastorali. Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non principale.
Note all'art. 7: - Si trascrive il testo dell' , recante ordinamento delle autonomie locali: "3. Le comunita' montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunita' economica europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano". - La , reca: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

Art. 8.

(Caccia, pesca e prodotti del sottobosco).
1. Nei comuni montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, che sono parte rilevante dell'economia delle zone montane, vanno finalizzate:
a) alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, secondo i principi di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
b) all'impiego delle risorse per la creazione di posti di lavoro anche part time, di attivita' imprenditoriali locali, di attivita' da parte degli addetti al settore agro-silvo-pastorale e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche organizzati in forma cooperativa e consortile.
2. In sede di pianificazione della ripartizione dei territori per la gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di regolamentazione della istituzione delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico- venatorie ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge n. 157 del 1992, le regioni acquisiscono il parere delle comunita' montane interessate, che vi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta.
Note all'art. 8: - Si trascrive il testo dell' : "Art. 1 (Finalita' e ambito della legge). - 1. La presente legge, in attuazione degli e e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. 2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale e le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. 3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalita': a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei vaolri antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative compatibili; d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 4. I territori sottopsoti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attivita' produttive compatibili. 5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell' , e dell' ". - Si trascrive il testo degli e : "Art. 14 (Gestione programmata della caccia). - 1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. 2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze moti- vate, possono, altresi', individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o piu' province contigue. 3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicita' quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densita' venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice e' costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale. 4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresi' l'indice di densita' venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che e' organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice e' costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatori da appostamento fisso, e il terriotorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi. 5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, pre- via domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e puo' aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. 6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e dele foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densita' minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non puo' prevedere indici di densita' venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico- venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalita' di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonche' le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico- venatorio e del regolamento di attuazione con periodicita' quinquennale. 8. E' facolta' degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, condelibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purche' si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni posi- tive della popolazione faunsitica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorita' per l'ammissibilita' ai sensi del presente comma. 9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalita' faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso. 10. Negli organi diretti degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti e' costituito da rappesentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. 11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attivita' di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi per il miglioramento degli habitat provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione; b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonche' dei riproduttori; c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficolta', della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. 12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, e' necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sara' definita dalle norme regionali, non e' applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h). 13. L'appostamento temporaneo e' inteso come caccia vagante ed e' consentito a condizione che non si produca modifica di sito. 14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresi', all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole della fauna selvatica e dall'esercizio dell'attivita' venatoria nonche' alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi. 15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attivita' venatoria e' consentita in forma programmat, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non e' consentito. 17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell' e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densita' venatoria, nonche' alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza". "Art. 16 (Aziende faunistico-venatorie e aziende agri- turistico-venatorie). - 1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono: a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalita' naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia e' consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto; b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento. 2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono: a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico; b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o piu' aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88. 3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali. 4. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende di cui al comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'art. 12, comma 5".

Art. 9.

(Forme di gestione del patrimonio forestale).
1. Le comunita' montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenute a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari.
Possono altresi' promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari o forestali e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire alle comunita' montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonche' finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.
3. Le comunita' montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovono in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.
4. Le comunita' montane possono altresi' essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.
5. Alle comunita' montane e ai comuni montani, ai consorzi ed alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attivita', con finalita' di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.
Note all'art. 9: - Si trascrive il testo dell' : "Art. 139. - I comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante Aziende speciali, da costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto quando, tenuto conto dell'importanza economica di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile conveniente. In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato, nella misura che potra' estendersi fino al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50 per cento dello stipendio assegnato al personale di custodia, assunto in servizio per il funzionamento dell'Azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale carico dell'ente. La misura del contributo e la durata, non inferiore a cinque anni, sono fissate con decreto del Ministro per l'economia nazionale". - Si trascrive l' , essendo stati abrogati gli e dall' : "Art. 71. - Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica. Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 60, 62, 66 e 67".

Art. 10.

(Autoproduzione e benefici in campo energetico).
1. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, e' esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo.
2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, puo' essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attivita' produttive.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunita' montane ed i comuni possono elargire contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici e per il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate ad insediamenti residenziali.

Art. 11.

(Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici).
1. Le comunita' montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:
a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attivita' istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;
f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunita' montane i piu' ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito, anche per la realizzazione di opere igieniche.
3. I comuni e le comunita' montane, nelle materie che richiedono una pluralita' di pareri anche di piu' enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 11: - Si trascrive il testo dell' , recante ordinamento delle autonomie locali: "Art. 28 (Natura e ruolo). - 1. Le comunita' montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonche' la fusione di tutti o parte dei comuni associati". - La , reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Art. 12.

(Servizi. Usi civici).
1. Alle comunita' montane si applicano gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilita' per le quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quella del Ministero dell'ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione.((1))
3. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal Commissario agli usi civici, e' fatto valere sull'indennita' di espropriazione. ((1))

AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con la sentenza 8-10 maggio 1995, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 12/5/1995, n. 20 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dei commi 2 e 3 del presente art. 12 "nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilita', non prevede che sia sentito il parere della Regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da una autorita' statale"; e "nella parte in cui prevede che i compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, siano determinati del Commissario agli usi civici anziche' dalla Regione".

Art. 13.

(Interventi per lo sviluppo di attivita' produttive).
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera;".
2. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno, e' estesa anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
3. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 2, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Salvo quanto previsto da commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le regioni e la Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attivita' agricole, agevolano le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti di eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti in comuni montani, nonche' dalle cooperative agricole di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede in comuni montani e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di eta' compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani, dando ad essi preferenza, sino alla concorrenza del 30 per cento, nella ripartizione rispettivamente dei fondi destinati alla formazione della proprieta' coltivatrice e delle disponibilita' finanziarie annuali.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo del (Modifiche alla legge 1› marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), come modificato dalla presente legge: "2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri: a) le agevolazioni sono calcolate in 'equivalente sovvenzione netto' secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali; b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera; c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle aomdne ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di monitoraggio; d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo". - Il , convertito, con modificazioni, dalla , reca: "Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno". - L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con , e' cosi' formulato: "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo". - Il , reca: "Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole". - Si trascrive il testo dell' : "Art. 16. - La formazione della proprieta' diretto- coltivatrice da parte di cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori della terra, e' agevolata laddove sussistano condizioni sociali, economiche, produttivistiche che, a parere delle amministrazioni pubbliche preposte, consentano una efficiente conduzione associata dei terreni, sia che venga attuata con proprieta' cooperativa a conduzione unita dei poderi sia con la divisione dei terreni tra i soci. A tal fine e' autorizzato il limite di impegno di lire 150 milioni per gli anni 1971 e 1972 e di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al decreto legisaltivo del , e successive modificazioni ed integrazioni. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il tasso di interesse dei mutui di cui al presente articolo, da porsi a carico delle cooperative beneficiarie, e' stabilito, nei limiti delle disponibilita' esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, nella misura dell'uno per cento. Il concorso dello Stato per dette operazioni e' calcolato in conformita' a quanto previsto dall' , con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione. Il diritto di prelazone di cui all' , con le modifiche previste dalla presente legge, si applica anche alle cooperative agricole. E' data facolta' al singolo coltivatore diretto che ha acquistato il terreno con le agevolazioni della , di aderire a socio di una cooperativa agricola per la conduzione dei terreni trasferendo ad essa la proprieta', previo nulla osta dell'autorita' che ha concesso le predette agevolazioni e dell'istituto di credito mutuante e sempreche' si tratti di fondo finitimo con l'azienda cooperativa. In tal caso la cooperativa puo' accollarsi i mutui esistenti sui terreni mantenendo tutte le agevolazioni in atto".

Art. 14.

(Decentramento di attivita' e servizi).
1. Il CIPE e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a sollecitare e vincolare la pubblica amministrazione a decentrare nei comuni montani attivita' e servizi dei quali non e' indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali istituti di ricerca, laboratori, universita', musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cure ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari.

Art. 15.


(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289 ))

Art. 16.

(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali).
1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attivita' commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 puo' avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.
2. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonche' le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

Art. 17.

(Incentivi alle pluriattivita')
((
1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonche' utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprieta', lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi nonche' lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo e' rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
))
((
1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per se' e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprieta', anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA).
Tale attivita' ai fini fiscali non e' considerata quale prestazione di servizio e non e' soggetta ad imposta.
1-quater. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attivita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter.
1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprieta'.
))
2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attivita' nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attivita' di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quale la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300.000.000 per anno.
3. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attivita' agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 18.

(Assunzioni a tempo parziale).
1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU.
2. I coltivatori diretti di cui al comma 1 conserveranno detta qualifica ad ogni fine ed effetto e manterranno l'iscrizione allo SCAU in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedano sul fondo e prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola.
3. I coltivatori diretti di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela gia' in godimento per le attivita' di lavoro autonomo. Non maturano altresi' alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera.
3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane.
Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ((13))
AGGIORNAMENTO (13)


Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, nel modificare l'art. 94 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha conseguentemente disposto (con l'art. 68, comma 15-septies) che "Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Art. 19.

(Incentivi per l'insediamento in zone montane).
1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, le regioni possono predisporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attivita' economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune non montano ad un comune montano. Gli incentivi ed i premi di insediamento possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonche' di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Gli stessi benefici possono essere attribuiti ai gia' residenti. Le regioni individuano, sentite le comunita' montane, i comuni montani con meno di 5.000 abitanti ai quali sono riservati i suddetti benefici, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.

Art. 20.

(Collaborazione tra soggetti istituzionali).
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma.
2. Agli accordi di programma di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono attuati, a livello provinciale, previa intesa tra l'autorita' scolastica provinciale e gli enti locali delegati.
Nota all'art. 20: - Si trascrive il testo dell' , recante l'ordinamento delle autonomie locali: "Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare di coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti delle intesa di cui all' , determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto. 8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano gia' formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'articolo 7 della legge 1› marzo 1986, n. 64".

Art. 21.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131))

Art. 22.

(Riorganizzazione degli uffici e dei servizi dello Stato).
1. Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidenti delle comunita' montane.
2. I provvedimenti adottati in contrasto con i pareri resi ai sensi del comma 1 devono contenere le ragioni che hanno indotto a discostarsene.

Art. 23.

(Deroghe in materia di trasporti).
1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, per i quali non sia possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti, le regioni autorizzano l'organizzazione e la gestione, da parte dei comuni stessi, del trasporto di persone e di merci di prima necessita', con particolari modalita' stabilite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

Art. 24.

(Informatica e telematica).
1. Le comunita' montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficolta' di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.
2. L'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita l'Unione nazionale comuni comunita' ed enti montani (UNCEM), predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.
3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunita', i comuni montani e l'UNCEM.
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131)).

Art. 25.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131))