N NORME. red.it

Norme sui contratti agrari.

Art. 1.

(Affitto a coltivatore diretto)


La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, e' regolata dalle norme della presente legge.
I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge.