N NORME. red.it

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunita' Europee comprese nell'elenco di cui all'allegato A alla presente legge. ((4))
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'su di essi sia espresso, entro (( sessanta giorni)) dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. ((4))

AGGIORNAMENTO (4)
La L. 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo "per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge."

Art. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici criteri e principi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati della normativa da attuare saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire cento milioni. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena dell'ammenda sara' comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo grave; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a danno l'interesse protetto;
e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

Art. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)
1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3 comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C alla presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

Art. 4.

(Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa)
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D alla presente legge.

Art. 5.

(Provvedimenti amministrativi di attuazione)
1. Il Ministro della sanita', nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di sanita', al fine di assicurarne l'applicazione nell'intero territorio nazionale.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO I
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, PROFESSIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 6.

(Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari criteri di delega)
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) subordinare il godimento del diritto di soggiorno unicamente alle condizioni ed ai limiti anche temporali previsti nelle direttive;
b) individuare gli strumenti e le modalita' per la determinazione dell'ammontare delle kisorse ritenute sufficienti del diritto soggiorno per evitare che, durante il loro soggiorno, diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato;
c) indicare le modalita' per la dimostrazione del possesso delle risorse economiche minime di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno;
d) ricomprendere nella nozione di formazione professionale anche l'istruzione universitaria.

Art. 7.

(Rilascio dei visti d'ingresso ai membri della famiglia di cittadini comunitari che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri)
1. All'articolo 26 della tabella dei diritti da riscuotersi dagli Uffici diplomatici e consolari, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, come sostituita dalla tabella annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: "Nessun diritto e' percepito per il rilascio del visto al coniuge ai figli di eta' inferiore a ventuno anni dei cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, nonche' agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza".
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 72 milioni annue a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Professioni sanitarie per le quali non e' richiesta la laurea)
1. Il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all'estero di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752 e alle relative norme di attuazione, e' esteso a favore dei cittadini delle Comunita' europee.

Art. 9.

(Riconoscimento diplomi e svolgimento attivita' e professioni sanitarie: criteri di delega)
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/594/CEE, 89/595/CEE e 90/658/CEE dovra' prevedere:
a) che siano apportate alle norme di legge vigenti concernenti le professioni di medico, dentista, infermiere, veterinario e ostetrica nonche' la formazione di infermiere, le modifiche necessarie per adeguarle alle direttive da attuare;

Art. 10.

(Trasportatori di merci per via navigabile)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 87/540/CEE relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri della Comunita' europea per svolgere, sul territorio nazionale, le attivita', anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorita' ed organismi designati dagli altri Stati membri della Comunita' europea.
3. Cno decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri della Comunita' europea, le autorita' e gli organismi di cui al comma 2.
4. Con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989, n. 86, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno armonizzate le procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di trasportatore di merci per via navigabile.

Art. 11.

(Formazione professionale di conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 89/684/CEE, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.
2. Il certificato di formazione professionale per i conducenti di cui al comma 1 puo' essere conseguito soltanto da coloro che sono in possesso di patente di guida in corso di validita' delle categoria B o superiore.
3. Per la violazione delle disposizioni che disciplinano i trasporti di cui al comma 1 si applicano agli articoli 80 commi undicesimo e dodicesimo, e 80-bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada senza certificato di formazione professionale, pur avendo il conducente superato con esito favorevole il relativo esame di idoneita' si applicano le disposizioni dell'articolo 80, quattordicesimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.
5. Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada con un certificato di formazione professionale scaduto di validita', si applicano le disposizioni dell'articolo 88, commi sesto e settimo, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.
6. Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada da parte di un conducente che non ha con se' il certificato di formazione professionale, si applicano le disposizioni dell'articolo 90 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.
7. Per l'accertamento delle violazioni e per la devoluzione del provento delle condanne a pene pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nel titolo IX del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.
8. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono disporre in qualsiasi momento, ed in particolare qualora sorgano dubbi sull'effettiva persistenza dei requisiti di idoneita' tecnica, la revisione del certificato professionale secondo le modalita' che saranno stabilite con succes- sive disposizioni della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
9. Il certificato di formazione professionale e' sospeso dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha rilasciato qualora il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi del comma 8.
10. Il certificato di formazione professionale e' revocato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha rilsciato qualora il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti di idoneita' tecnica.
11. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono definitivi.
12. In caso di ritiro del certificato di formazione professionale, lo stesso e' inviato dall'organo accertarne all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il titolare del certificato stesso chiede la conferma di validita' o, in mancanza, presso l'ufficio che lo ha rilasciato. In caso di revoca, il certificato e' inviato all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ne ha effettuato il rilascio.

Art. 12.

Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture
1. Nei casi in cui la Commissione delle Comunita' europee si avvale della procedura prevista dall'articolo 3 della direttiva del Consiglio 89/665/CEE per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, e' sottoposta all'esame di un Comitato tecnico-consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge 10 aprile 1987, n. 183 con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' del Ministero interessato in relazione all'oggetto dell'affare.
3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al Comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del Comitato.
4. Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorita' aggiudicatrice e' una amministrazione centrale dello Stato.
5. Se la risposta prevede la necessita' di adottare misure correttive e l'autorita' aggiudicatrice e' un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei ministri con valore di proposta ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 86. ((13))

AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) che e' abrogato il presente articolo "nella parte in cui prevede l'istituzione del "Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture"".

Art. 13.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 80))

Art. 14.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))

Art. 15.

(Appalti di forniture nel settore dell'informatica)
1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, l'articolo 15, secondo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, l'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni della legge 27 novembre 1982, n. 873, l'articolo 15, primo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, e l'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono abrogati limitatamente alla parte in cui obbligatoriamente prevedono l'affidamento delle prestazioni ivi contemplate a societa' costituite con prevalente partecipazione statale, anche indiretta.

Art. 16.

(Pubblicita' degli atti delle succursali di societa' criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/666/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina degli strumenti e delle modalita' concernenti la pubblicita', l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni previsti dalla direttiva;
b) distinzione tra i concetti di "filiale" e "succursale";
c) raccordo con le disposizioni contenute negli articoli 2195 e seguenti del codice civile
d) estensione dell'obbligo di pubblicita' alle informazioni previste dall'articolo 2 paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva anche per le succursali di societa' di Paesi terzi;
e) previsione dell'applicabilita' delle sanzioni previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori, per inosservanza degli obblighi relativi alla pubblicita' o alle indicazioni prescritte.

Art. 17.

(Societa' di capitali unipersonali: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/667/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione della responsabilita' limitata qualora il socio unico sia una persona giuridica ovvero quando una persona fisica sia il socio unico di piu' societa', prevedendo una disciplina analoga a quella dell'articolo 2497, secondo comma, del codice civile;
b) eventuale previsione di sanzioni amministrative o penali, nei limiti di cui all'articolo 2 della presente legge, qualora non siano rispettati gli oneri e gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 paragrafo 2, e 5 della direttiva;
c) applicazione della direttiva alle societa' a responsabilita' limitata.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO II
CREDITO E RISPARMIO
SEZIONE I
CREDITO AL CONSUMO

Art. 18.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
((3))

AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.

Art. 19.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
((3))

AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.

Art. 20.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
((3))

AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.

Art. 21.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
((3))

AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.

Art. 22.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
((3))

AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.

Art. 23.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
((3))

AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.

Art. 24.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
((3))

AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO II
CREDITO E RISPARMIO
Sezione II
RISPARMIO

Art. 25.

(Accesso all'attivita' degl enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE deve avvenire in conformita' dei seguenti princi'pi:
a) l'attivita' di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito e' riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle societa' di capitali nonche' le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;
b) gli enti creditizi restano soggetti per le attivita' esercitate in Italia alla vigilanza dell'Autorita' dello Stato membro della Comunita' economica europea che ha dato l'autorizzazione, purche' ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;
c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attivita' siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;
d) gli enti possono procedere alla pubblicita' relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attivita' dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale, concernente l'attivita' creditizia e finanziaria;
e) dovra' essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.
2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991 n. 1.
3. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO III
ASSICURAZIONI

Art. 26.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))

Art. 27.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 90/232/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti Persone trasportate)
1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilita' per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto".

Art. 28.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 84/5/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Estensione soggettiva della garanzia)
1. L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile:
b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una societa', i soci a responsabilita' illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)".

Art. 29.

(Estensione territoriale della garanzia assicurativa ai sinistri verificatisi nel territorio degli Stati membri)
1. Dopo l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e suc- cessive modificazioni e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. L'assicurazione stipulata ai sensi dell'articolo 1 copre anche la responsabilita' per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente".

Art. 30.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))

Art. 31.

(Intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada)
1. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Nell'ipotesi di cui alla lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unita' di conto europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose".

Art. 32.

(Decorrenza dell'efficacia)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma 2, e 31 acquistano efficacia a decorrere dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IV
FINANZE

Art. 34.

(Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi: criteri di delega. Delega in materia di regime fiscale da applicare alle scissioni di societa' nazionali)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, nonche' agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) le operazioni di fusione, di conferimento d'attivo e di scissione, come definite dalla direttiva, siano improntate al principio di neutralita' fiscale, limitatamente agli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della societa' conferitaria;
c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della fusione o della scissione o del conferimento d'attivo mantengano i valori fiscali che avevano presso la societa' fusa, scissa o conferente e siano fiscalmente irrilevanti l'eventuale iscrizione di avanzi e disavanzi di fusione, nonche' l'imputazione del disavanzo al valore iscritto in bilancio dei beni stessi;
d) gli accantonamenti o le riserve regolarmente costituiti in franchigia di imposta, salvo quelli provenienti da stabilimenti permanenti all'estero, siano mantenuti alle stesse condizioni dalla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della societa' conferitaria;
e) il riporto delle perdite fiscali dalla societa' fusa o scissa da parte della stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della societa' conferitaria venga consentito limitatamente all'ammontare della differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione della societa' conferitaria sita nel territorio dello Stato;
f) per le operazioni di fusione, scissioni conferimento d'attivo o scambio di azioni, l'assegnazione di titoli rappresentativi del capitale sociale della societa' beneficiaria o acquirente ad un socio della societa' conferente o acquistata in cambio dei titoli da questo posseduti sia fiscalmente irrilevante, sempreche' il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano prima di dette operazioni e che sia assoggettato a tassazione dell'eventuale conguaglio in denaro percepito;
g) nel caso in cui fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di un conferimento dattivo o di una scissione figuri una stabile organizzazione della societa' conferente, lo Stato ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze emergenti dal realizzo di detta stabile organizzazione, a condizione che ammetta in deduzione l'imposta che la societa' conferente avrebbe dovuto pagare nello Stato estero in cui e' situata la stabile organizzazione in assenza delle norme della direttiva in esame;
h) il trasferimento di stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato di societa' estera sia neutrale fiscalmente.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti norme occorrenti per disciplinare il re- gime fiscale da applicare alle scissioni di societa' nazionali. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, secondo i seguenti criteri e princi'pi direttivi:
a) attribuire a ciascuna partecipazione ricevuta in cambio dai soci della societa' scissa un valore fiscalmente uguale a quello della partecipazione originaria;
b) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione non generano in capo alla societa' estinta ovvero alla societa' che trasferisce parte del patrimonio sociale, realizzi ne' distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della societa' scissa comprese quelle relative alle rimananze e al valore di avviamento;
c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione devono mantenere i valori fiscali che avevano presso la societa' scissa;
d) le riserve e i fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio della societa' scissa, devono essere ricostituiti, sulla base dei criteri desumibili dall'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei bilanci delle societa' che ricevono il trasferimento del patrimonio sociale proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della societa' scissa a ciascuna di esse spettante;
e) le perdite fiscali formatesi nel quinquennio anteriore alla data da cui ha effetto la scissione sono riportabili da parte di ciascuna societa' cui e' trasferito il patrimonio sociale della societa' scissa, proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della societa' scissa a ciascuna di esse spettante;
f) irrilevanza dell'avanzo e del disavanzo iscritto nei bilanci delle societa' a cui viene trasferito il patrimonio sociale della societa' scissa, dell'avanzo o disavanzo conseguente al rapporto di cambio delle azioni o quote o all'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societa' partecipanti alla scissione possedute da altre, tranne che per il disavanzo derivante dalla differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa' partecipanti alla scissione, annullate per effetto della scissione medesima ed il valore del patrimonio netto delle societa' stesse risultante dalle scritture contabili. Tale disanzo puo' essere utilizzato per l'iscrizione di plusvalenze non imponibili sui beni provenienti dalla societa' scissa;
g) previsione della retroattivita', ai fini delle imposte sui redditi, degli effetti della scissione e decorrenza degli stessi da una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' partecipanti alla scissione.
h) disapplicazione o revoca dei benefici fiscali alle operazioni di fusione, scissione o scambio di azioni, se dette operazioni tra societa' o enti di Stati membri diversi sono poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.

Art. 35.

(Regime fiscale applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/435/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, nonche' agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) previsione del riconoscimento della qualita' di societa' madre alle societa' o enti residenti di uno Stato membro della Comunita' che abbiano una partecipazione diretta nel capitale di una societa' residente in un altro Stato membro non inferiore al 25 per cento e che detengano tale partecipazione per un periodo ininterrotto non inferiore ad un anno;
c) coordinamento delle emanande disposizioni con quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, adottando l'esenzione dall'imposizione ordinaria degli utili distribuiti da una societa' figlia di uno Stato membro della CEE alla societa' madre italiana, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di disapplicare o revocare i benefici fiscali in caso di frode o abuso, anche con riguardo al re- gime della ritenuta alla fonte previsto dalla lettera d). Ai fini della maggiorazione di conguaglio i predetti utili si aggiungono all'importo distribuibile senza applicazione della maggiorazione stessa;
d) modifiche alla disciplina del regime della ritenuta alla fonte per adeguarla al trattamento esonerativo previsto dalla direttiva, tenendo conto delle condizioni ivi stabilite;
e) disciplina del criterio e delle condizioni di deducibilita' degli oneri relativi alla partecipazione e delle minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della societa' figlia.
f) emanazione di disposizioni, comportanti disapplicazione o revoca dei benefici fiscali, intese ad evitare frodi ed abusi.

Art. 36.

(Delega legislativa per modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, recanti norme per modificare il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione, sulla birra, secondo i seguenti principi:
a) l'accertamento della quantita' imponibile dovra' essere effettuato sul prodotto finito;
b) l'aliquota dovra' essere riferita ad ettolitro/grado Plato o ad altra unita' di misura eventualmente stabilita con direttiva comunitaria, in misura corrispondente a quella attualmente vigente, con arrotondamento, all'occorrenza alle 10 lire;
c) l'accertamento dovra' essere eseguito secondo le modalita' tecniche ed amministrative ritenute idonee dall'Amministrazione finanziaria, tenuto conto anche degli indirizzi in materia della Comunita' economica europea.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO V
SANITA', PROTEZIONE DEI LAVORATORI, AMBIENTE

Art. 37.

Contenuto di catrame nelle sigarette
1. A decorrere dal 31 dicembre 1992 non possono essere commercializzate in Italia sigarette con tenore di catrame superiore a 15 milligrammi per sigaretta.
2. A decorrere dal 31 dicembre 1997 il limite di cui al comma 1 e' abbassato a 12 milligrammi per sigaretta.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)).
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)).
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)).

Art. 38.

(Componenti dei concimi: criteri di delega)
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) dovranno essere adottate etichette con indicazioni delle dosi massime e delle modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni del terreno, delle falde e delle colture;
b) dovranno essere adottate etichette aggiuntive con elencazione dei rischi ambientali nel caso di mancato rispetto delle dosi e delle modalita' d'uso previste.

Art. 39.

(Dispositivi medici impiantabili attivi: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) la produzione e il commercio dei dispositivi impiantabili attivi, diversi dai dispositivi su misura e da quelli destinati ad indagini cliniche, dovranno essere sottoposti alla disciplina prevista dall'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;
b) per i dispositivi impiantabili attivi su misura o destinati ad indagini cliniche sara' previsto, a carico delle aziende interessate, l'obbligo di dimostrazione della corrispondenza dei dispositivi ai requisiti previsti dalla direttiva;
c) saranno individuate le amministrazioni competenti allo svolgimento dei compiti attinenti alle procedure previste dagli articoli 9 e 13 della direttiva, con possibilita' per le stesse di avvalersi di altri enti;
d) l'impiego dei dispositivi destinati ad indagini cliniche sara' di norm limitato ad ospedali ed altri istituti pubblici, secondo procedure e modalita' da individuare con decreto del Ministro della sanita';
e) sara' istituito un sistema di monitoraggio che, prevedendo precisi obblighi di informazione a carico del personale sanitario e delle strutture sanitarie locali, consenta al Ministero della sanita' una tempestiva conoscenza di eventuali difetti o inconvenienti correlati all'uso dei dispositivi;
f) saranno previste opportune norme transitorie per assicurare la permanenza in commercio dei prodotti gia' disciplinati dal decreto del Ministro della sanita' 8 agosto 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1988, e suc- cessive modificazioni e integrazioni, concernente "Reinquadramento nell disciplina dei presidi medicochirurgici degli elettrostimolatori cardiaci impiantabili (pacemakers) alimentati da sorgente di energia non radioattiva e degli elettrocateteri per stimolazione cardiaca e loro raccordi".

Art. 40.

(Impiego e rilascio di organismi geneticamente modificati: criteri di delega)
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/219/CEE e 90/220/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il controllo sulle attivita' di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sulle attivita' comportanti l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati;
b) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di organismi geneticamente modificati, la preventiva valutazione degli effetti prevedibili sulla salute e sull'ambiente;
c) predisporre i piani di emergenza contro il rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati, nonche' assicurare che siano fissate idonee garanzie atte a prevenire gli eventuali rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla utilizzazione non confinata di organismi geneticamente modificati;
d) definire le procedure di notifica ed autorizzazione e l'impiego confinato di organismi geneticamente modificati;
e) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per il rilascio deliberato in ambiente aperto di organismi geneticamente modificati;
f) demandare il coordinamento delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle direttive al Ministro della sanita', d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociele, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
g) assicurare la libera circolazione sul territorio nazionale di prodotti notificati ed autorizzati;
h) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di microrganismi geneticamente modificati, le condizioni e i tempi necessari per predisporre quanto indicato nelle lettere precedenti, fermo restando che la non attuazione di tali indicazioni esclude il rilascio deliberato di tali microrganismi;
i) classificare gli agenti biologici modificati con la ingegneria genetica diferenziandoli per grado intrinseco di rischio e per modalita' di impiego;
l) individuare l'autorita' competente in termini di biosicurezza.
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici. La composizione del Comitato deve comprendere le seguenti competenze professionali: microbiologia, biologia molecolare, genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro, agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il Comitato individua i fattori e le condizioni di rischio per la classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per la definizione per le norme di sicurezza, verifica la compatibilita' con norme gia' vigenti. I Ministri competenti definiscono le norme applicative delle direttive comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base dei documenti prodotti dal comitato tecnico scientifico.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti.

Art. 41.

(Protezione dalla radioattivita': criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva 89/618/EURATOM sara' informata ai princi'pi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 212, relativo all'attuazione delle direttive sulla tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui all'allegato B alla legge predetta.
2. Allo scopo di assicurare una organica attuazione delle direttive di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge si applica anche ai decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'allegato B alla legge 30 luglio 1990, n. 212.

Art. 42.

(Requisiti costruttivi dei dispositivi di protezione individuale: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) fornire la definizione di dispositivo di protezione individuale (DPI);
b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei DPI conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;
c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del DPI sul mercato CEE;
d) disciplinare l'apposizione sui DPI, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio "CE" da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di DPI soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;
e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione di DPI.

Art. 43.

(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega)
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE nonche' 91/383/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove piu' favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
b) fissare gli obblighi generali e le responsabilita' per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalita' di prevenzione e tutela dei lavoratori;
c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale;
d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;
e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresi' la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilita' del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;
g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalita' di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:
1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unita' sanitarie locali, anche al fine di assicurare unita' di indirizzi ed omogeneita' di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia; ((7))
3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attivita' lavorativa;
4) che per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', l'attivita' di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro;
5) che le interruzioni periodiche di cui all'articolo 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonche' le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente defi- nite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione.
2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione piu' favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente.
3. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4)

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto (con l'art. 6, comma 7)
che il termine di cui al comma 3 del presente articolo "e' prorogato fino a
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 51, comma 2) che il numero 2) della lettera g) del comma 1 del presente articolo "deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata".

Art. 44.

(Sostanze e preparati pericolosi: criteri di delega)
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/677/CEE e 89/678/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) assicurare efficaci misure di vigilanza e controllo per la vendita delle sostanze e dei preparati oggetto di divieti e limitazioni;
b) prevedere i termini strettamente necessari per lo smaltimento delle scorte;
c) prevedere che l'attuazione delle direttive della Commissione CEE adottate in base alla direttiva del Consiglio 89/678/CEE sia disposta con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.

Art. 45.

(Liberta' di accesso all'informazione in materia di ambiente: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle banche dati presso le autorita' pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attivita' o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente nonche' quelle destinate a proteggerlo;
b) specificare che sono autorita' pubbliche tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano responsabilita' nazionali, regionali e locali nonche' le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative;
c) prevedere che le autorita' pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse;
d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme, con la presentazione di una relazione annuale al Parlamento a cura del Ministro dell'ambiente;
e) prevedere che tutte le autorita' pubbliche si dotino di strutture idonee che garantiscano l'effettiva possibilita' di accesso alle informazioni sull'ambiente;
f) disciplinare le esclusioni e le limitazioni consentite dalla direttiva al libero accesso alle informazioni;
g) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione ambientale;
h) assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare con la legge 7 agosto 1990 n. 241.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
Capo VI
SANITA' VETERINARIA

Art. 46.

(Medicinali veterinari per uso immunologico e mangimi medicati: criteri di delega)
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/44/CEE. 90/167/CEE e 90/677/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) assicurare il controllo sulla idoneita' delle strutture di produzione dei medicinali e dei mangimi;
b) disporre procedure e prove idonee a dimostrarne l'efficacia e l'innocuita';
c) stabilire controlli sull'importazione, produzione e commercializzazione del materiale biologico e delle materie prime impiegate nella loro preparazione.

Art. 47.

(Controlli veterinari: criteri di delega)
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/667/CEE e 90/675/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) stabilire modalita' idonee a tutelare la salute umana, la sanita' animale e la salubrita' delle relative produzioni;
b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;
c) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, anche modalita' di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di organicita', razionalita' ed economicita', preved- endo, ove necessario, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento alle regioni e la possibilita' di delegare l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti ai fini del riconoscimento dell'idoneita' degli stabilimenti alla commercializzazione delle carni negli scambi intracomunitari.

Art. 48.

(Disposizioni in tema di controlli veterinari)
1. All'articolo 26, comma 2, della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora si tratti di importazioni di animali provenienti da Paesi terzi".
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
Capo VII
PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 49.

(Solventi da estrazione per la preparazione dei prodotti alimentari: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/344/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;
b) assicurare un'adeguata informazione del consumatore.

Art. 50.

(Produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne e degli ovoprodotti: criteri di delega)
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/658/CEE, 89/227/CEE e 89/437/CEE dovra' avvenire in modo da assicurare:
a) idonee garanzie a tutela della salute umana:
b) l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione;
c) una dettagliata informazione del consumatore ricavabile dall'etichettatura contenente l'elenco completo degli ingredienti.

Art. 51.

(Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/496/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'informazione del consumatore sia semplice e facilmente comprensibile e che l'introduzione di ulteriori requisiti intesi a rendere l'informazione piu' completa ed equilibrata avvenga nel piu' breve tempo possibile;
b) stabilire che le informazioni relative ai prodotti commercializzati siano fornite anche in lingua italiana;
c) raccordare e armonizzare la disciplina di recepimento a quella gia' dettata per il recepimento delle direttive del Consiglio 79/112/CEE e 89/395/CEE.

Art. 52.

(Controlli sugli alimenti: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/397/CEE sara' informata ai seguenti criteri direttivi: l'organizzazione dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari dovra' assumere una distribuzione nazionale territoriale omogenea e adottare gli stessi metodi di controllo sia per i prodotti destinati ad essere commercializzati nel territorio nazionale che per quelli destinati in altro Stato membro o fuori della Comunita'.
2. Per assicurare il controllo della conformita' degli alimenti alla legislazione alimentare in conformita' alla direttiva del Consiglio 89/397/CEE, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono appositi programmi che definiscono la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati regolarmente durante un periodo determinato, secondo criteri uniformi emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I programmi di cui al comma 2 vengono inviati entro il 30 marzo di ogni anno.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 31 maggio dell'anno successivo al Ministero della sanita' una relazione consuntiva dell'attivita' di vigilanza, con indicazioni dei relativi risultati ed eveutunali note osservative.
5. Nei casi in cui le regioni e le province autonome non provvedano si applica il disposto di cui all'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

Art. 53.

(Formaggi)
1. Non e' prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi diversi da quelli a denominazione d'origine ed a denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, che restano regolati dalle disposizioni emanate ai sensi di tale legge.
2. L'etichettatura dei formaggi per i quali non e' previsto un contenuto minimo di materia grassa - qualora detto contenuto, riferito alla sostanza secca, sia inferiore al 20 per cento o compreso tra il 20 ed il 35 per cento - deve indicare una informazione per il consumatore circa la quantita' di materia grassa e la conseguente qualita' "magra" o "leggera" del formaggio.
3. Il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396, e' abrogato.

Art. 54.

(Burro)
1. L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento.
2. E' consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "burro leggero a ridotto tenore di grasso" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.
3. E' consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "burro leggero a basso tenore di grasso" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonche' dlla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 39 ed il 41 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta".

Art. 55.

(Margarine)
1. L'articolo 6 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti piu' del 2 per cento di umidita' ed un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento hanno denominazione generica ed obbligatoria di "margarina".
2. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a ridotto tenore di grassi", delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento.
3. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a basso tenore di grassi", dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 40 e il 42 per cento.
4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge.
5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di "grasso idrogenato".
2. E' abrogata la disposizione di cui al primo comma, n. 1), dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, che fissa all'84 per cento il tenore minimo di materia grassa nella margarina.

Art. 56.

(Rivelatori)
2. Sono altresi' abrogate le norme che prevedono l'aggiunta di rivelatori sia alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, sia agli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva.
3. La commercializzazione dei grassi e degli oli gia' prodotti in conformita' alle disposizioni abrogate con i commi 1 e 2, e' consentita rispettivamente fino a sei mesi e fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 57.

(Dolcificanti artificiali)
1. Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 297, sono abrogati.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1 luglio 1992, e' soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
3. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: "nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari".
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1997, N. 514)).
5. Chiunque produca, commercializzi e detenga coloranti per alimenti e' autorizzato a proseguire nella propria attivita' e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione di cui al comma 4. (3)

AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 25 giugno 1993, n. 459, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "le imprese gia' in servizio che hanno presentato istanza ai sensi del presente articolo 57, si intendono autorizzate a svolgere l'attivita' oggetto dell'istanza fino al rilascio dell' autorizzazione secondo le procedure di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto n. 459/93. Qualora l'istanza non sia stata corredata in modo integrale con la documentazione di cui all'allegato I, le imprese sono tenute a provvedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al completamento della documentazione; l'istante e' autorizzato a proseguire nella propria attivita' fino a quando non gli venga comunicato che l'istanza di autorizzazione e' stata respinta".

Art. 58.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 179 ))

Art. 59.

(Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali)
1. All'articolo 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, al comma 1, dopo le parole: "decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242," e ai commi 2, 3 e 5, dopo le parole:
"decreto ministeriale di cui al comma 1," sono inserite le parole: "e successive modificazioni ed integrazioni,".

Art. 60.

(Adeguamento alla normativa comunitaria Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' di taluni prodotti agro-alimentari)
1. L'articolo 1 della legge 13 febbraio 1990, n. 26, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Denominazione del prodotto). 1. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti".
2. L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero "Prosciutto di San Daniele del Friuli", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:
a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti:
b) stagionato nella zona tipica di produzione geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura".
3. L'articolo 1 della legge 12 gennaio 1990, n. 11, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Denominazione d'origine e zona di produzione). - 1. La denominazione "Prosciutto di Modena", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prodotto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oroidrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i novecento metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello di Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Ciano d'Enza, Viano Castelnuovo Monti".
4. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1990, n. 11, e' sostituito dal seguente:
"1. Il "Prosciutto di Modena" si ottiene dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri e scrofe, allevati in stabulazione nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al dieci per cento, riposati, digiuni, macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento secondo le migliori tecniche di produzione. La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche".
5. L'articolo 1 della legge 4 novembre 1981, n. 628, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La denominazione "Prosciutto veneto berico-euganeo", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Gua', Pojana Maggiore, Albettone, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione".
6. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1981, n. 628, e' sostituito dal seguente:
"Il prosciutto veneto berico-euganeo deve essere ricavato dalla coscia fresca posteriore dei suini adulti di razza pregiata, esclusi verri e scrofe, allevati nelle zone indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge, alimentati nell'ultimo periodo con sostanze ad alto contenuto proteico, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati".

Art. 61.

(Adeguamento alla normativa comunitaria Denominazione di origine del Salame di Varzi)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 maggio 1989, n. 224 e' sostituito dal seguente:
"1. La denominazione "Salame di Varzi", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazione geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata al salame le cui fasi di produzione, dalla scelta delle carni alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nell'insieme degli attuali confini comprendenti i seguenti comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi e Zavattarello, tutti facenti parte della comunita' montana n. 1 (Oltrepo' Pavese) con l'esclusione dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese e Ruino".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1989, n. 224, e' sostituita dalla seguente:
"a) in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di cui al comma 1 dell'articolo 1 o comunque provenienti da allevamenti di zona a caratteristica tradizionale suinicola della provincia di Pavia e da allevamenti situati nei comuni della provincia di Alessandria e di Piacenza confinanti con la zona di produzione del "Salame di Varzi", o da altre zone a tipica vocazione per allevamento di suini identificate dal regolamento di esecuzione della presente legge".
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
Capo VIII
PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 62.

(Marchi di impresa: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/104/CEE deve riguardare tutte le prescrizioni obbligatorie della direttiva stessa, quelle facoltative appresso indicate e deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) definire le facolta' costituenti il diritto all'uso esclusivo del marchio, distinguendo fra la tutela del marchio ordinario e la tutela del marchio che gode di rinomanza, e precisando cio' che puo' essere vietato ai terzi e cio' che, invece, al titolare del marchio non e' consentito vietare ai terzi;
a) disciplinare la registrazione e l'uso dei marchi collettivi e dei segni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi;
c) fissare in dieci anni la durata del diritto derivante dalla registrazione e disciplinare la rinnovazione per uguale durata, precisando come debba avvenire nel caso in cui si sia verificata una cessione parziale del marchio;
d) vietare l'uso ingannevole del marchio e l'uso del marchio lesivo di un altrui diritto d'autore o di proprieta' industriale; vietare l'adozione come altro segno distintivo del marchio altrui;
e) disciplinare il trasferimento e la licenza del marchio abolendo il vincolo con l'azienda, precisando che il trasferimento puo' avvenire per la totalita' o per una parte dei prodotti o servizi, che la licenza puo' essere non esclusiva purche' tale da garantire l'uniformita' dei prodotti o servizi contraddistinti, e precisando in ogni caso che dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno per il pubblico;
f) definire i segni suscettibili di registrazione come marchio e farne un elenco esemplificativo;
g) definire le ipotesi di nullita' del marchio per difetto di novita', distinguendo il marchio anteriore ordinario da quello che ha acquisito rinomanza, e vietando l'appropriazione come marchio di un diverso segno distintivo altrui quando possa determinare un rischio di confusione;
h) risolvere il conflitto fra registrazioni incompatibili, precisando che marchi anteriori scaduti o decaduti non tolgono la novita';
i) definire le ipotesi di nullita' del marchio per illiceita', difetto di capacita' distintiva, ingannevolezza del segno, funzionalita' della forma, inappropriabilita' di stemmi, simboli ed emblemi considerati nelle convenzioni internazionali o che rivestono interesse pubblico; precisare che il segno che abbia acquisito un significato secondario e' registrabile come marchio e non puo' essere dichiarato nullo;
l) disciplinare la registrazione e l'uso come marchio dei nomi di persona e dei segni aventi notorieta' artistica, letteraria, scientifica, politica e sportiva;
m) disciplinare l'esercizio del diritto ad ottenere la registrazione prevedendo la possibilita' di un'utilizzazione indiretta del marchio e l'invalidita' della registrazione fatta in malafede;
n) disciplinare la decadenza del marchio per volgarizzazione, per sopravvenuta ingannevolezza, per mancato uso per cinque anni e per inosservanza delle disposizioni destinate a regolarne l'uso nel caso del marchio collettivo;
o) prevedere che la nullita' e la decadenza possono essere parziali;
p) disciplinare la convalidazione del marchio precisando che op- era anche fra marchi entrambi registrati e precisando altresi che la convalidazione comporta coesistenza dei due marchi in conflitto;
q) introdurre il principio di esaurimento del diritto di marchio;
r) disporre la pubblicita' delle domande e delle registrazioni;
s) disciplinare la rappresentanza a mezzo di mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti.
2. Ai fini dell'attuazione della direttiva di cui al comma 1, saranno apportate le necessarie modifiche alle norme del codice civile, alle disposizioni di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, alle disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, nonche' ad ogni altra disposizione incompatibile.
3. Le disposizioni transitorie dovranno tener conto. oltreche' dei criteri fissati nella direttiva, di quelli derivanti dagli articoli 81 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto applicabili.

Art. 63.

(Transito di energia elettrica sulle grandi reti)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per l'Entre nazionale per l'energia elettrica atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria, previsti dalla direttiva del Consiglio 90/547/CEE.

Art. 64.

(Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale)
1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla ((direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE)) secondo le modalita' applicative che saranno stabilite, in conformita' alla direttiva medesima, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 65.

(Risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/536/CEE e della direttiva della Commissione 87/441/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) prevedere che siano consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato alla direttiva del Consiglio 85/536/CEE, come integrato dalla direttiva della Commissione 87/441/CEE, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso;
b) prevedere che le miscele ammesse debbano fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle Tabelle CUNA approvate con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e cio' senza che si renda necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione;
c) prevedere che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, della sanita' e dell'ambiente, possano essere autorizzati, nelle miscele di benzina, tenori di composti ossigenati organici piu' elevati di quelli indicati al punto II, colonna A, dell'allegato ed essere recepite eventuali successive modifiche dell'allegato medesimo, conseguenti a modificazioni delle direttive comunitarie in materia;
d) prevedere che nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici, nelle miscele di benzina, piu' elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui alla lettera c) dovranno essere precisate le modalita' con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tener conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico;
e) prevedere che ai fini dei controlli, la Stazione sperimentale per i combustibili sia incaricata del controllo della qualita' delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo; che per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possano essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato; che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, determini, con proprio decreto, il metodo od i metodi di misura da adottare;
f) prevedere che l'immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito sia punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire cento milioni.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
Capo IX
TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI

Art. 66.

(Spessore minimo degli intagli dei battistrada: attuazione della direttiva del Consiglio 89/459/CEE)
1. Il secondo comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui predetti veicoli dovranno essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano comprometterne la sicurezza. Il battistrada dovra' avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondita' degli intagli principali del battistrada dovra' essere di almeno 1,60 millimetri per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 millimetri per i motoveicoli e di almeno 0,50 millimetri per i ciclomotori".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 50 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, e' inserito il seguente:
"Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso".

Art. 67.

(Trasporti in conto proprio: attuazione della direttiva del Consiglio 90/398/CEE)
1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, gia' sostituita dall'articolo 2 del decreto legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, e' sostituita dalla seguente:
"a) il trasporto avvenga con mezzi di proprieta' o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facolta' di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;".

Art. 68.

(Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi)
1. Con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno apportate le modifiche al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, per renderlo conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni sul contingentamento delle capacita' di trasporto su strada.

Art. 69.

(Fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/387/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) stabilire i princi'pi fondamentali di obiettivita', trasparenza e garanzia di accesso senza discriminazioni alle reti pubbliche ed ai servizi pubblici di telecomunicazioni;
b) assicurare che il rispetto delle norme tecniche da parte dei soggetti interessati sia condizione sufficiente per la fornitura della rete aperta;
c) prevedere che le condizioni di fornitura della rete aperta non limitino l'accesso e l'impiego delle reti pubbliche e dei servizi pubblici di telecomunicazioni se non per ragioni basate sui requisiti essenziali e sulle restrizioni derivanti dall'esercizio di diritti esclusivi o speciali.

Art. 70.

(Compatibilita' elettromagnetica: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/336/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) consentire l'immissione sul mercato e la messa in servizio soltanto degli apparecchi elettrici ed elettronici che soddisfano determinati requisiti in materia di compatibilita' elettromagnetica;
b) disciplinare l'apposizione sugli apparecchi elettrici ed elettronici, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio "CE" attestante che l'apparecchio soddisfa i requisiti di cui alla lettera a);
c) definire le modalita' per l'individuazione degli organismi
che possono rila
sciare un attestato di certificazione CE nei casi in cui esso sia richiesto dalla direttiva;
d) prendere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione degli apparecchi elettrici ed elettronici sul mercato CEE;
e) stabilire efficaci misure per la vigilanza ed il controllo nella fase di commercializzazione degli apparecchi;
f) stabilire modalita' per l'emanazione delle normative tecniche applicabili.

Art. 71.

(Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre)
1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno adottate, in attuazione della direttiva del Consiglio 90/544/CEE, le modifiche al decreto del Ministro medesimo 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, recante l'approvazione del pi- ano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, necessarie alla individuazione delle frequenze da destinare al servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre.

Art. 72.

(Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adozione di misure atte a garantire ad ogni operatore economico il diritto di fornire al pubblico servizi di telecomunicazione ad eccezione dei servizi di telefonia vocale, del telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;
b) stabilire in favore degli operatori economici, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, procedure di autorizzazione, concernenti il rispetto delle esigenze fondamentali, per la fornitura al pubblico di servizi di telecomunicazione;
c) disporre, per quanto riguarda la fornitura al pubblico del servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, in favore degli operatori economici, una procedura di autorizzazione intesa al rispetto delle esigenze fondamentali delle regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilita' e di qualita' del servizio, nonche' delle misure per la salvaguardia della funzione di interesse economico generale affidata al gestore del servizio pubblico di telecomunicazioni; le condizioni di autorizzazione debbono rispondere a requisiti oggettivi, non discriminatori e di trasparenza; gli eventuali dinieghi devono essere debitamente motivati e deve essere prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi;
d) stabilire misure per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni in vigore per l'accesso alle reti nonche' per consentire la disponibilita', a domanda degli operatori, di circuiti;
e) disporre l'abrogazione delle restrizioni esistenti relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica e dopo la loro ricezione, fatto salvo il rispetto dell'ordine pubblico o delle esigenze fondamentali;
f) mantenere, relativamente al servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, il divieto per gli operatori economici di offrire al pubblico la semplice rivendita di capacita' di circuiti affittati; il divieto deve essere abolito entro il 1 gennaio 1996 e, comunque, non anteriormente al 31 dicembre 1992.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
Capo X
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE COMUNITA' EUROPEE

Art. 73.

(Acquisizione indebita di erogazioni FEOGA)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e' sostituito dal seguente:
"1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando l somma indebitamente percepita e' pari od inferiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti".

Art. 74.

(Fondo di rotazione)
1. Il conto corrente infruttifero di Tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la seguente denominazione: "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali".
2. Il Fondo di rotazione si avvale di altro conto corrente infruttifero, anch'esso aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE", al quale affluiscono per la successiva erogazione agli interessati:
a) il controvalore in lire delle somme versate in ECU dalle istituzioni delle Comunita' europee a favore dell'Italia, per il tramite della Banca d'Italia e secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro;
b) le restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari;
c) i finanziamenti in lire disposti dalle istituzioni delle Comunita' europee a favore dell'Italia.
3. Il Fondo di rotazione per i pagamenti puo' avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dei servizi di istituti di credito di diritto pubblico.

Art. 75.

(Impegni a carico del Fondo di rotazione)
1. Sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con l'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere assunti impegni a carico degli esercizi futuri in misura non superiore, per ciascun esercizio finanziario, allo stanziamento autorizzato, quale dotazione del Fondo, dalla legge di bilancio nell'esercizio di assunzione degli impegni stessi.
2. Gli esercizi a carico dei quali possono essere assunti gli impegni di cui al comma 1 sono determinati dalle annualita' in cui dovra' realizzarsi l'intervento cofinanziato dalle Comunita' europee, in base a programmi coordinati in sede nazionale e definiti in sede comunitaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
Capo XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76.

Organismi di coordinamento operanti presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie puo' istituire, in aggiunta alle sottocommissioni per l'attuazione delle direttive comunitarie, anche sottocommissioni per specifici problemi comunque attinenti all'adempimento di obblighi comunitari, nonche' per predisporre la relazione di cui all'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e' istituito il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed e' formato da funzionari designati dalle amministrazioni interessate alla lotta contro le frodi comunitarie con particolare riferimento alle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari.
3. Il compenso previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' erogato anche ai componenti del Comitato consultivo di cui all'articolo 4 della medesima legge, nonche' a quelli del Comitato istituito ai sensi del comma 2 del presente articolo e del Comitato tecnicoconsultivo previsto dall'articolo 12, comma 2, della presente legge.
4. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 100 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualita'".
5. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((13))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 19 febbraio 1992
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Martelli --------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) che e' abrogato il presente articolo "nella parte in cui prevede l'istituzione del "Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture""

Allegato A

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, PROFESSIONI,
ATTIVITA' ECONOMICHE

Direttiva 89/594/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1989, che modifica le
direttive 75/362/CEE , 77/452/CEE , 78/686/CEE , 78/1026/CEE e
80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico,
infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista,
veterinario ed ostetrica, nonche' le direttive 75/363/CEE ,
78/1027/CEE , 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attivita' rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica.

DIRETTIVA 89/595/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 ottobre 1989, che modifica la
direttiva 77/452/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei
diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad
agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di
libera prestazione dei servizi e la direttiva 77/453/CEE
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative per l'attivita' di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

DIRETTIVA 89/666/CEE
Undicesima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989,
relativa alla pibblicita' delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di societa' soggette al diritto di un altro Stato.

DIRETTIVA 89/667/CEE
Dodicesima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, in
materia di diritto delle societa' a responsabilita' limitata con un unico socio.

DIRETTIVA 90/364/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno.

DIRETTIVA 90/365/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attivita' professionale.

DIRETTIVA 90/366/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

DIRETTIVA 80/531/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, relativa alle
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto nonche' degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

DIRETTIVA 90/658/CEE
Direttiva del Consiglio del 4 dicembre 1990, che prevede
adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi.

CREDITO E RISPARMIO

DIRETTIVA 89/646/CEE
Seconda direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti
creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE .

ASSICURAZIONI

DIRETTIVA 90/618/CEE
Direttiva del Consiglio dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

DIRETTIVA 90/619/CEE
Direttiva del Consiglio dell'8 novembre 1990, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministative
riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le
disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE .

FINANZE

DIRETTIVA 90/434/CEE
Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai
conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi.

DIRETTIVA 90/435/CEE
Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990, concernente il re- gime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi.

SANITA', PROTEZIONE DEI LAVORATORI, AMBIENTE

DIRETTIVA 89/284/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 aprile 1989, che completa e
modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi.

DIRETTIVA 89/391/CEE
Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a rimuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

DIRETTIVA 89/530/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi.

DIRETTIVA 89/618/EURATOM
Direttiva del Consiglio del 27 novembre 1989, concernente
l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione
sanitaria applicabile sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva.

DIRETTIVA 89/654/CEE
Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa alle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di
lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .

DIRETTIVA 89/655/CEE
Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro
(seconda direttiva particolare ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .

IRETTIVA 89/656/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa alle
prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi
dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .

DIRETTIVA 89/677/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, recante ottava
modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

DIRETTIVA 89/678/CEE
Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la
direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

DIRETTIVA 89/686/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

DIRETTIVA 90/219/CEE
Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

DIRETTIVA 90/220/CEE
Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

DIRETTIVA 90/269/CEE
Direttiva del Consiglio del 29 maggio 1990, relativa alle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la
movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro
rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva
particolare ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .

DIRETTIVA 90/270/CEE
Direttiva del Consiglio del 29 maggio 1990, relativa alle
prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attivita' lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi
dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .

DIRETTIVA 90/313/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la
liberta' d'accesso all'informazione in materia di ambiente.

DIRETTIVA 90/385/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1990, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.

DIRETTIVA 90/394/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai
sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .

DIRETTIVA 90/679/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 novembre 1990, relatva alla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima
direttiva particolare ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .

SANITA' VETERINARIA

DIRETTIVA 89/608/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 novembre 1989, relativa alla
mutua assistenza tra le autorita' amministrative degli Stati
membri e alla sua collaborazione tra queste e la Commissione per
assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica.

DIRETTIVA 89/662/CEE
Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari
nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

DIRETTIVA 90/44/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1990, che modifica la
direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.

DIRETTIVA 90/167/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1990, che stabilisce le
condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita'.

DIRETTIVA 90/425/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai
controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi
intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine
animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

IRETTIVA 90/667/CEE

Direttiva del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e
l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la
protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per gli animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE .

DIRETTIVA 90/675/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1990, che fissa i
principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari
per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita'.

DIRETTIVA 90/677/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1990, che estende il
campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni
complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica.

PRODOTTI ALIMENTARI

DIRETTIVA 88/344/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1988, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti
i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

DIRETTIVA 88/658/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988, che modifica la
direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

DIRETTIVA 89/227/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 marzo 1989, che modifica le
direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tenere conto della
instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che
devono disciplinare l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi.

DIRETTIVA 89/397/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 gugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

DIRETTIVA 89/437/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1989, concernente i
problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

IRETTIVA 90/496/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

PRODUZIONE INDUSTRIALE

DIRETTIVA 85/536/CEE
Direttiva del Consiglio del 5 dicembre 1985, sul risparmio di
greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione.

DIRETTIVA 87/441/CEE
Direttiva del Consiglio del 29 luglio 1987, sul risparmio di
greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostitizione.

DIRETTIVA 89/104/CEE
Prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

TELECOMUNICAZIONI

DIRETTIVA 89/336/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica.

DIRETTIVA 90/387/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, sill'istituzione del
mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomuncazioni Open Network Provision - ONP.

DIRETTIVA 90/388/CEE
Direttiva della Commissione del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione.

Allegato B

Allegato B
(Articolo 1, comma 3)

DIRETTIVA 88/344/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1988, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti
i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

DIRETTIVA 88/658/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988, che modifica la
direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

DIRETTIVA 89/227/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 marzo 1989, che modifica le
direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tenere conto della
instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che
devono disciplinare l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi.

DIRETTIVA 89/284/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 aprile 1989, che completa e
modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi.

DIRETTIVA 89/437/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1989, concernente i
problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

DIRETTIVA 89/530/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi.

DIRETTIVA 89/608/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 novembre 1989, relativa alla
mutua assistenza tra le autorita' amministrative degli Stati
membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per
assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica.

DIRETTIVA 89/646/CEE
Seconda direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative riguardanti l'accesso all'attivite' degli enti
creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE .

DIRETTIVA 89/662/CEE
Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari
nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

DIRETTIVA 89/667/CEE
Dodicesima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, in
materia di diritto delle societa' relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un unico socio.

DIRETTIVA 89/677/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, recante ottava
modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

DIRETTIVA 89/678/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la
direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune e preparati pericolosi.

DIRETTIVA 90/167/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1990, che stabilisce le
condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita'.

DIRETTIVA 90/219/CEE
Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microgarnismi geneticamente modificati.

DIRETTIVA 90/220/CEE
Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

DIRETTIVA 90/387/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, sull'istutizione del
mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni Open Network Provision - ONP.

DIRETTIVA 90/388/CEE
Direttiva della Commissione del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione.

DIRETTIVA 90/425/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai
controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi
intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine
animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

DIRETTIVA 90/496/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

DIRETTIVA 90/531/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, relativa alle
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto nonche' degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

DIRETTIVA 90/675/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1990, fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i
prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita'.

DIRETTIVA 90/677/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1990, che estende il
campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni
complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica.

Allegato C

Allegato C
(Articolo 3, comma 1)

DIRETTIVA 89/106/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione.

DIRETTIVA 89/392/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degliStati membri relative alle macchine.

DIRETTIVA 89/461/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989, che modifica la
direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autoarticolati.

DIRETTIVA 89/556/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 settembre 1989, che stabilisce le
condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e
le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

DIRETTIVA 89/676/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, recente modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi al precondizionamento
in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

DIRETTIVA 90/396/CEE
Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.

DIRETTIVA 90/422/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, che modifica la
direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le leucosi bovina enzootica.

DIRETTIVA 90/423/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, recante modifica
della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE
relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitarui di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462CEE relativa a problemi sanitari e di polizia
sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e
suina di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai Paesi terzi.

DIRETTIVA 90/426/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990,relativa alle
condizioni di polizia sanitaria che disclipinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da Paesi terzi.

DIRETTIVA 90/429/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, che stabilisce le
esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari ed alle importazioni di sperma animali della specie suina.

DIRETTIVA 90/486/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, che modifica la direttiva 84/529/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi agli ascensori elettrici.

DIRETTIVA 90/539/CEE
Direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1990, relativa alle norme
di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le
importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

Allegato D

Allegato D
(Articolo 4, comma 1)


DIRETTIVA 89/362/CEE
Direttiva della Commissione del 26 maggio 1989, relativa alle
condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte.

DIRETTIVA 89/384/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1989, fissa le modalita' per il controllo del rispetto del punto di refrigerazione del latte crudo previsto all'allegato A della direttiva 85/397/CEE .

DIRETTIVA 89/427/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989, che modifica la
direttiva 80/779/CEE relativa ai valori limite e ai valori guida
di qualita' dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione.
Direttiva 89/629/CEE

Direttiva del Consiglio del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.

DIRETTIVA 89/680/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la
direttiva 77/536/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote.

DIRETTIVA 89/681/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la
direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente.

DIRETTIVA 89/682/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la
direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta.

DIRETTIVA 90/35/CEE
Direttiva della Commissione del 19 dicembre 1989, che definisce,
in applicazione dell' articolo 6 della direttiva 88/379/CEE , le categorie di preparati i cui imballaggi devono essere muniti di chiusura di sicurezza per i bambini e/o di un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto.

DIRETTIVA 90/44/CEE
"Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1990, che modifica la
direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.

DIRETTIVA 90/80/CEE
Direttiva della Commissione del 19 febbraio 1990, recante
modifica della direttiva 86/547/CEE che modifica l'allegato III B della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

DIRETTIVA 90/121/CEE
Dodicesima direttiva della Commissione del 20 febbraio 1990, che
adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V e VI
della direttiva 76/768/CEE del Consiglio , concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

DIRETTIVA 90/128/CEE
Direttiva della Commissione del 23 febbraio 1990, relativa ai
materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

DIRETTIVA 90/168/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1990, che modifica la
direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

DIRETTIVA 90/207/CEE
Direttiva della Commissione del 4 aprile 1990, che modifica la seconda direttiva 82/434/CEE per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relativi ai metodi di analisi
necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici.

DIRETTIVA 90/404/CEE
Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1990, recante modifica
della direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi di patate.

DIRETTIVA 90/412/CEE
Direttiva della Commissione del 20 luglio 1990, che modifica gli
allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nella alimentazione degli animali.

DIRETTIVA 90/428/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa agli scambi
di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi.

"DIRETTIVA 90/439/CEE
Direttiva della Commissione del 24 luglio 1990, che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio , relativa a
taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.

DIRETTIVA 90/490/CEE
Ottava direttiva della Commissione del 25 settembre 1990, che
modifica alcini allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio
concernente le misure di protezione contro l'ntroduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

DIRETTIVA 90/492/CEE
Direttiva della Commissione del 5 settembre 1990, secondo
adeguamento al progresso tecnico della direttiva 88/379/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla
classificazione, all'imballagio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

DIRETTIVA 90/506/CEE
Nona direttiva della Commissione del 26 settembre 1990, che
modifica l'allegato IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

DIRETTIVA 90/517/CEE
Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1990, che adegua per
l'undicesima volta al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

DIRETTIVA 90/623/CEE
Direttiva della Commissione del 7 novembre 1990, che modifica
l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

DIRETTIVA 90/628/CEE
Direttiva della Commissione del 30 ottobre 1990, che adegua al progresso tecnico la direttiva, 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.

DIRETTIVA 90/629/CEE
Direttiva della Commissione del 30 ottobre 1990, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore.

DIRETTIVA 90/630/CEE
Direttiva della Commissione del 30 ottobre 1990, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/649/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilita' del conducente dei veicoli a motore.

DIRETTIVA 90/643/CEE
Direttiva della Commissione del 26 novembre 1990, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.