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Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea.

Art. 1.


Ai cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea in possesso dei titoli, diplomi e certificati di cui agli allegati A e B della presente legge e' riconosciuto il titolo di infermiere professionale ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale.
L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze del titolo stesso enunciate negli allegati A e B.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.