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Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

Art. 7

ARTICOLO 7
REQUISITI DELLA DOMANDA
1. La domanda di assistenza giudiziaria deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'Autorita' Giudiziaria che procede e le generalita' della persona nei cui confronti si procede, nonche' l'oggetto e la natura del procedimento e le norme penali applicabili al caso;
b) l'oggetto e il motivo della domanda;
c) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identita' e, se possibile, il recapito della persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti.
2. La domanda, se ha ad oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere una sommaria esposizione dei fatti oggetto di indagine nonche', quando si tratti di interrogatorio o confronto, l'indicazione delle domande da porre.